DICHIARAZIONE SULLE RELAZIONI AMICHEVOLI, ADOTTATA IL 4 OTTOBRE 1970 DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE CON RISOLUZIONE 2625 (XXV)

La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, adottata il 4 ottobre 1970 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG ONU) con risoluzione 2625 (XXV), stabilisce con chiarezza che il territorio di uno Stato non sarà oggetto di acquisizione da parte di un altro Stato a seguito della minaccia o dell’uso della forza;

  • viene ricordato il dovere degli Stati di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall’impiego di misure coercitive di carattere militare, politico, economico o di altro genere, dirette contro l’indipendenza politica o l’integrità territoriale di qualunque Stato.
  • Viene anche ribadito che è essenziale che tutti gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
  • Con tale risoluzione si da convinzione che la soggezione dei popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce l’ostacolo principale alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali.

Si rafforzano i principi dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione perché rappresentano un contributo significativo al diritto internazionale contemporaneo e che la loro effettiva applicazione è della massima importanza per promuovere le relazioni amichevoli fra gli Stati fondate sul rispetto del principio di eguaglianza sovrana e che, di conseguenza, ogni tentativo diretto a spezzare parzialmente o totalmente l’unità nazionale o l’integrità territoriale di uno Stato o di un paese o a metterne in pericolo la sua indipendenza politica è incompatibile con i fini e con i principi della Carta, così come è successo per la Repubblica de Venethia, attraverso la frode del plebiscito nel 1866.

 


 

L’Assemblea generale,

riaffermato, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, che il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra le nazioni sono tra gli scopi fondamentali delle Nazioni Unite,

ricordato che i popoli delle Nazioni Unite sono determinati a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in uno spirito di buon vicinato,

tenendo presente che è importante mantenere e rafforzare la pace internazionale fondata sulla libertà, l’uguaglianza, la giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni indipendentemente dalle differenze dei loro sistemi politici, economici e sociali e dei loro livelli di sviluppo,

tenendo ugualmente presente l’importanza fondamentale della Carta delle Nazioni Unite per favorire l’impero del diritto fra le nazioni,

considerato che il rispetto rigoroso dei principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati e l’esecuzione in buona fede degli obblighi assunti dagli Stati, in conformità con la Carta, riveste la massima importanza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e per la realizzazione degli altri fini delle Nazioni Unite,

constatato che i grandi mutamenti politici, economici e sociali ed i progressi scientifici intervenuti nel mondo dall’adozione della Carta conferiscono un’accresciuta importanza a questi principi ed alla necessità di assicurarne una più effettiva applicazione nella condotta degli Stati, in qualunque campo questa si eserciti,

convinta che il rispetto rigoroso, da parte degli Stati, dell’obbligo di non intervenire negli affari di qualunque altro Stato è una condizione essenziale da adempiere perché le nazioni vivano reciprocamente in pace, poiché la pratica dell’intervento, sotto qualunque forma si manifesti, costituisce non solo una violazione dello spirito e della lettera della Carta, ma tende inoltre a determinare situazioni che mettono in pericolo la pace e la sicurezza internazionali,

ricordato il dovere degli Stati di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall’impiego di misure coercitive di carattere militare, politico, economico o di altro genere, dirette contro l’indipendenza politica o l’integrità territoriale di qualunque Stato,

considerato che è essenziale che tutti gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite,

considerato che è egualmente essenziale che tutti gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in conformità con la Carta,

riaffermata, in conformità con la Carta, l’importanza fondamentale del principio di uguaglianza sovrana e sottolineato che gli scopi delle Nazioni Unite posso essere realizzati solo se gli Stati godono di un’eguaglianza sovrana e si uniformano alle esigenze di tale principio nelle loro relazioni internazionali,

convinta che la soggezione dei popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce l’ostacolo principale alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali,

convinta che i principi dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione rappresentano un contributo significativo al diritto internazionale contemporaneo e che la loro effettiva applicazione è della massima importanza per promuovere le relazioni amichevoli fra gli Stati fondate sul rispetto del principio di eguaglianza sovrana,

convinta, di conseguenza, che ogni tentativo diretto a spezzare parzialmente o totalmente l’unità nazionale o l’integrità territoriale di uno Stato o di un paese o a metterne in pericolo la sua indipendenza politica è incompatibile con i fini e con i principi della Carta,

considerate le disposizioni della Carta nel loro complesso e tenendo conto del ruolo delle risoluzioni in materia adottate dagli organi competenti delle Nazioni Unite che si collegano al contenuto di questi principi,

considerato che il progressivo sviluppo e la codificazione dei principi seguenti:

a) il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza, contro contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite,

b) il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo,

c) il dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta,

d) il dovere degli Stati di cooperare reciprocamente, in conformità con la Carta,

e) il principio dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione,

f) il principio dell’uguaglianza sovrana degli Stati,

g) il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta,
nonché una loro più effettiva applicazione nella comunità internazionale contribuirebbero alla realizzazione dei fini delle Nazioni Unite,

esaminati i principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione fra gli Stati,

1. proclama solennemente i principi seguenti:

Il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi, nelle proprie relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Un simile ricorso alla minaccia o all’uso della forza costituisce una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e non può mai essere utilizzato come strumento di soluzione di problemi internazionali.

Una guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace che dà luogo a responsabilità in base al diritto internazionale.

Conformemente ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, gli Stati hanno il dovere di astenersi da ogni propaganda a favore di guerre di aggressione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza per violare le frontiere internazionali esistenti di un altro Stato o come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, comprese le controversie territoriali e le questioni relative alle frontiere degli Stati.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza per violare le linee internazionali di demarcazione, quali le linee di armistizio fissate da un accordo internazionale di cui tale Stato è parte o che è tenuto a rispettare per altre ragioni, o fissate in conformità a tale accordo. La disposizione precedente non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare la posizione delle parti interessate per quanto riguarda lo status e gli effetti di queste linee quali sono definiti nei regimi speciali loro applicabili, né come pregiudizievole del loro carattere provvisorio.

Gli Stati hanno il dovere di astenersi da atti di rappresaglia che comportino l’uso della forza.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso a qualunque misura coercitiva suscettibile di privare del loro diritto all’autodeterminazione, alla libertà e all’indipendenza i popoli menzionati nella formulazione dei principi di uguaglianza di diritti e del diritto all’autodeterminazione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall’organizzare o dall’incoraggiare l’organizzazione di forze irregolari o di bande armate, in particolare bande di mercenari, per compiere incursioni nel territorio di un altro Stato.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall’organizzare, incoraggiare, appoggiare o partecipare ad atti di guerra civile o di terrorismo nel territorio di un altro Stato, o dal tollerare sul proprio territorio attività organizzate al fine di perpetrare tali atti, quando gli atti menzionati nel presente paragrafo comportino la minaccia o l’uso della forza.

Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di occupazione militare derivante dall’uso della forza in violazione delle disposizioni della Carta. Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di un acquisto da parte di un altro Stato realizzato con il ricorso alla minaccia o all’uso della forza. Nessun acquisto territoriale ottenuto con la minaccia o l’uso della forza sarà riconosciuto legittimo. Nessuna delle disposizioni precedenti va interpretata nel senso di pregiudicare:

a) le disposizioni della Carta od ogni accordo internazionale anteriore al regime della Carta e valido secondo il diritto internazionale; o

b) i poteri del Consiglio di sicurezza in base alla Carta.

Tutti gli Stati devono perseguire in buona fede negoziati affinché venga concluso rapidamente un trattato universale di disarmo generale e completo sotto un efficace controllo internazionale e devono sforzarsi di adottare misure idonee per ridurre la tensione internazionale e rafforzare la fiducia fra gli Stati.

Tutti gli Stati devono adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciute di diritto internazionale per quanto concerne il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e devono sforzarsi di rendere più efficace il sistema di sicurezza delle Nazioni Unite fondato sulla Carta.

Nessuna disposizione dei paragrafi precedenti deve essere interpretata nel senso di ampliare o restringere in qualunque modo la portata delle disposizioni della Carta relative ai casi in cui l’uso della forza è legittimo.

Il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera tale che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

Tutti gli Stati devono risolvere le loro controversie internazionali con altri Stati con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

Gli Stati, pertanto, devono cercare rapidamente una equa soluzione delle loro controversie internazionali mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o con altri mezzi pacifici di loro scelta. Nel ricercare tale soluzione, le parti converranno mezzi pacifici che siano adeguati alle circostanze e alla natura della controversia.

Le parti di una controversia, qualora non giungano ad una soluzione attraverso uno dei mezzi pacifici sopra menzionati, hanno il dovere di continuare a cercare un regolamento della loro controversia con altri mezzi pacifici che avranno convenuto.

Gli Stati parti di una controversia internazionale, come pure gli altri Stati, devono astenersi da qualunque azione suscettibile di aggravare la situazione al punto di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e devono agire in conformità con gli scopi ed i principi delle Nazioni Unite.

Le controversie internazionali devono essere regolate sulla base dell’eguaglianza sovrana degli Stati e conformemente al principio della libera scelta dei mezzi. Il ricorso a una procedura di regolamento o l’accettazione di una tale procedura liberamente consentita dagli Stati, relativamente ad una controversia in cui sono parti o potrebbero essere parti in futuro, non può essere considerata incompatibile con il principio di uguaglianza sovrana.

Nessuna disposizione dei precedenti paragrafi può pregiudicare o derogare alle disposizioni della Carta applicabili in materia, in particolare a quelle che si riferiscono al regolamento pacifico delle controversie internazionali.

Il principio relativo al dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta.

Nessuno Stato o gruppo di Stati ha il diritto di intervenire, direttamente o indirettamente, per qualunque ragione, nelle questioni interne o esterne di un altro Stato. Di conseguenza, non solo l’intervento armato, ma anche ogni altra forma di ingerenza o di minaccia, diretta contro la personalità di uno Stato o contro le sue strutture politiche, economiche e culturali, sono contrarie al diritto internazionale.

Nessuno Stato può applicare misure coercitive economiche, politiche o di qualunque altra natura, o incoraggiarne l’uso per costringere un altro Stato a subordinare l’esercizio dei suoi diritti sovrani e per ottenere da questo vantaggi di qualsiasi genere. Tutti gli Stati, inoltre, devono astenersi dall’organizzare, appoggiare, fomentare, finanziare, incoraggiare o tollerare attività armate sovversive o terroristiche dirette a cambiare con la violenza il governo di un altro Stato, come pure dall’intervenire nelle lotte interne di un altro Stato.

L’uso della forza per privare i popoli della loro identità nazionale costituisce una violazione dei loro diritti inalienabili e del principio di non intervento.

Ogni Stato ha il diritto inalienabile di scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale, senza alcuna forma di ingerenza da parte di un altro Stato.

I paragrafi precedenti non dovranno essere in alcun modo interpretati nel senso di pregiudicare le disposizioni della Carta relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Il dovere degli Stati di cooperare gli uni con gli altri in conformità con la Carta.

Gli Stati hanno il dovere di cooperare gli uni con gli altri, quali che siano le differenze esistenti fra i loro sistemi politici, economici e sociali, nei vari settori delle relazioni internazionali, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, come pure il benessere generale delle nazioni e una cooperazione che sia immune da ogni discriminazione fondata su tali differenze.

A tal fine:

a) gli Stati devono cooperare reciprocamente per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;

b) gli Stati devono cooperare per assicurare il rispetto universale e la realizzazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, come pure l’eliminazione della discriminazione razziale e della intolleranza religiosa in tutte le loro forme;

c) gli Stati devono condurre le loro relazioni internazionali in campo economico, sociale, culturale, tecnico e commerciale in conformità con i principi dell’eguaglianza sovrana e del non intervento;

d) gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno in dovere di agire, congiuntamente e singolarmente, in cooperazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite in conformità con le disposizioni della Carta in materia.

Gli Stati devono cooperare in campo economico, sociale e culturale, e in quello scientifico e tecnico, e favorire il progresso della cultura e dell’insegnamento nel mondo. Gli Stati devono unire i propri sforzi per promuovere lo sviluppo economico del mondo intero, in specie nei paesi in via di sviluppo.

Il principio dell’uguaglianza di diritti di tutti i popoli e del loro diritto all’autodeterminazione.

In base al principio dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione, principio consacrato nella Carta delle Nazioni Unite, tutti i popoli hanno il diritto di determinare il proprio assetto politico, in piena libertà e senza ingerenze esterne e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, ed ogni Stato ha il dovere di rispettare tale diritto in conformità con le disposizioni della Carta.

Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, la realizzazione del principio dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione, in conformità con le disposizioni della Carta, e di fornire aiuto all’Organizzazione delle Nazioni Unite nell’adempimento delle responsabilità conferitele dalla Carta per quanto riguarda l’applicazione di questo principio, al fine di:

a) favorire le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati; e

b) mettere rapidamente fine al colonialismo, tenendo debitamente conto della volontà liberamente espressa dai popoli interessati;

e tenendo presente che sottoporre i popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce una violazione di questo principio ed una negazione dei diritti fondamentali dell’uomo ed è contrario alla Carta.

Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in conformità con la Carta.

La creazione di uno Stato sovrano e indipendente, la libera associazione o integrazione con uno Stato indipendente o l’acquisto di ogni altro status politico liberamente deciso da un popolo costituiscono per tale popolo modi di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorrere a misure coercitive di qualunque genere dirette a privare i popoli sopra menzionati nella formulazione di questo principio del loro diritto all’autodeterminazione, della loro libertà e della loro indipendenza. Nel reagire e resistere a tali misure coercitive nell’esercizio del loro diritto all’autodeterminazione, questi popoli hanno il diritto di chiedere e di ricevere un aiuto conforme ai fini ed ai principi della Carta.

Il territorio di una colonia o di un altro territorio non autonomo ha, in virtù della Carta, uno status separato e distinto da quello dello Stato che l’amministra; questo status separato e distinto sussiste finché il popolo della colonia o del territorio non autonomo non eserciti il suo diritto all’autodeterminazione dei popoli sopra enunciato e che abbia, inoltre, un governo che rappresenti nel
suo insieme il popolo appartenente al territorio, senza distinzioni di razza, di fede e di colore.

Ogni Stato deve astenersi da qualunque azione diretta a spezzare parzialmente o totalmente l’unità nazionale e l’integrità territoriale di uno altro Stato o di un altro paese.

Il principio dell’eguaglianza sovrana degli Stati.

Tutti gli Stati godono di uguaglianza sovrana. Essi hanno diritti e doveri uguali e sono membri su un piano di eguaglianza della comunità internazionale, nonostante le differenze economiche, sociali, politiche e di altro genere.

In particolare, l’uguaglianza sovrana
comprende i seguenti elementi:

a) gli Stati sono giuridicamente uguali;

b) ogni Stato gode dei diritti inerenti alla piena sovranità;

c) ogni Stato ha il dovere di rispettare la personalità degli altri Stati

d) l’integrità territoriale e l’indipendenza politica dello Stato sono inviolabili:

e) ogni Stato ha il diritto di scegliere e di sviluppare liberamente il suo sistema politico, sociale, economico e culturale;

f) ogni Stato ha il dovere di adempiere pienamente e in buona fede i propri obblighi internazionali e di vivere in pace con gli altri Stati.

Il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale.

In caso di contrasto tra gli obblighi derivanti da accordi internazionali e gli obblighi derivanti dalla Carta per i membri delle Nazioni Unite, prevarranno questi ultimi.

2. Dichiara che nella loro interpretazione ed applicazione i principi enunciati sono interdipendenti ed ogni principio va interpretato nel contesto degli altri.

La presente Dichiarazione non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare in alcun modo le disposizioni della Carta o i diritti e i doveri derivanti da questi per gli Stati membri, o i diritti conferiti ai popoli, tenuto conto della portata di questi diritti risultante dalla presente Dichiarazione.

3. Dichiara inoltre che i principi della Carta inseriti nella presenta Dichiarazione costituiscono i principi fondamentali del diritto internazionale e chiede di conseguenza a tutti gli Stati di ispirarsi ad essi nella loro condotta internazionale e di sviluppare le loro relazioni reciproche sulla base del rispetto rigoroso dei principi medesimi.

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