La Dichiarazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata mediante consensus con risoluzione n. 2625 (XXV) ha per oggetto le relazioni tra gli Stati nel diritto internazionale.
Ai sensi di tale risoluzione: «Ogni stato ha il dovere di astenersi, nelle sue relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite».
Questa risoluzione richiama l’art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite che stabilisce il divieto non solo dell’uso, ma anche della minaccia dell’uso della forza agli Stati membri. Essa fa in modo che l’art. 2 par. 4 non vada interpretato semplicemente come una norma di diritto convenzionale, e come tale riferita ai soli membri dell’Ono. Esso corrisponde ad una norma generale che ha ormai assunto un carattere consuetudinario.