PERSONE GIURIDICHE

PERSONE GIURIDICHE

Possono essere soggetti di diritto anche le persone giuridiche (o, secondo una vecchia terminologia, enti morali), complessi organizzati di persone e di beni ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica.

La persona giuridica è costituita da:

  • un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo;
  • un elemento formale, il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall’ordinamento:
    • con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;
    • con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;
    • con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l’esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari).

Le persone giuridiche hanno un’organizzazione, con una struttura organizzativa articolata in uffici; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono) organi della persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa. Un’organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri enti, privi dell’elemento formale del riconoscimento: se l’ordinamento attribuisce a questi enti la titolarità di situazioni giuridiche soggettive, secondo la teoria sopra ricordata si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, posseggano comunque una loro soggettività giuridica. Anche gli enti privi di personalità giuridica hanno “organi” che, tuttavia, secondo la prevalente dottrina, vanno tenuti distinti dagli organi propriamente detti, delle persone giuridiche, in quanto non imputano all’ente gli atti giuridici compiuti ma solamente il risultato della loro attività; per distinguerli Massimo Severo Giannini li denomina officia.

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