SEZ. 17 – ART. 06
(Attività Economiche Estere – AEE)
Il Governo Veneto Provisorio (GVP) riconosce e legittima come Attività Economiche Estere (AEE) tutte le imprese con sede o origine giuridica estera, regolarmente protocollate presso il PRAP, a condizione che rispettino i requisiti richiesti per la figura dell’Inprenditore, il quale deve necessariamente possedere la Cittadinanza Veneta.
Le AEE sono di natura societaria e devono essere formalmente costituite da un Inprenditore responsabile, il quale fa riferimento ai Soci esclusivamente in quanto esseri umani viventi, riconosciuti come titolari di diritti naturali.
Ogni AEE deve essere coerente con gli scopi della propria attività, convergere con gli interessi superiori della Nazione Veneta e uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN), emanato annualmente dal GVP tramite il Dipartimento del Lavoro.
Sono espressamente vietate le AEE che configurino:
- pericolo per la collettività;
- attività speculativa fraudolenta;
- lesione dei principi etici e fondativi dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).
Le AEE rispondono in via esclusiva in termini legali, patrimoniali e fiscali attraverso il proprio Codice Unico Aziendale, e non direttamente tramite i codici personali dell’Inprenditore o dei Soci.
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SOMMARIO
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