06 – ATTIVITA’ D’IMPRESE ESTERE

SEZ. 17 – ART. 06

Il GVP identifica e legittima le Attività Economiche Estere  (AEE), regolarmente protocollate, secondo i requisiti richiesti per l’Imprenditore e che necessariamente deve possedere la Cittadinanza Veneta.
Tutte le AEE sono di natura Societaria il cui Imprenditore deve fare riferimento ai Soci solo in qualità di esseri umani viventi.
Qualsiasi AEE, deve convergere con gli scopi e la stessa propria attività, con gli interessi della Nazione avendo riscontro e uniformandosi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro.
Ogni AEE, non deve costituire pericolo, fraudolenta attività speculativa o decremento dei principi etici e fondanti del presente OGVP e deve uniformarsi al PPN.
Tutte le AEV rispondono in termini legali per beni e i profitti associati al codice unico aziendale e non personale dell’Imprenditore e dei Soci.

SOMMARIO

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