SOGGETTIVITA’ INTERNAZIONALE
La soggettività internazionale degli stati – i soggetti più importanti del diritto internazionale – non deriva da un atto di riconoscimento ma direttamente dall’ordinamento il quale, conformemente al principio di effettività, si limita a prendere atto dell’esistenza, in via di fatto, di uno Stato, attribuendogli automaticamente la soggettività.
In particolare, secondo l’art. 1 della Convenzione di Montevideo, sottoscritta nel 1933, uno Stato è soggetto di diritto internazionale per il solo fatto di possedere:
- una popolazione permanente;
- un territorio definito;
- un governo (nel senso di un potere di governo esercitato in modo esclusivo);
- la capacità di intrattenere rapporti con altri stati.
Conseguentemente l’art. 3 della Convenzione chiarisce che: “L’esistenza politica di uno Stato è indipendente dal riconoscimento degli altri Stati”, mentre in passato si riteneva che fosse tale riconoscimento a far sorgere la soggettività internazionale di uno stato.
Oggi, dunque, il riconoscimento degli altri stati non ha più valore giuridico ma solo politico.