Nel diritto italiano l'apologia di reato è prevista in due differenti aspetti: il più noto divieto di Apologia del fascismo, che, peraltro, sanziona la propaganda a favore della ricostituzione del partito Fascista e non la semplice "difesa elogiativa" (Corte Costituzionale, sentenza 1/1957), e il divieto di apologia di delitto previsto all'art 414, comma 3 del codice penale.
Va sottolineato, a tal proposito, che l'ordinamento italiano sanziona solo l'apologia dei reati particolarmente gravi, i delitti, lasciando l'apologia delle contravvenzioni un comportamento legittimo.
Differente è l'istigazione a delinquere, trattata dall'art. 414 c.p., che sanziona l'istigazione a commettere reati, delitti o contravvenzioni che siano.Secondo una pronuncia della Suprema Corte, "l'elemento oggettivo dell'apologia di uno o più reati punibile ai sensi dell'art. 414, comma terzo c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l'azione deve avere la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo."