Autore: sergio

L’ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA (APP)

SEZIONE 09 – ARTICOLO 07
 
L’OGVP recepisce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone e di beni al quale il Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi.
La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.
Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari.
L’Amministrazione Pubblica Provvisoria (APP) è pertanto costituita dalle Istituzioni la cui attività è riservata a curare gli interessi della collettività e che sono preordinati in sede di indirizzo politico a livello federale, statale e municipale.
In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa.
In senso soggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica l’insieme delle istituzioni che esercitano tale funzione.
 

PRINCIPIO DI SUSSIDARIETÀ

SEZIONE 09 – ARTICOLO 11
 
L’OGVP prescrive che il principio di sussidiarietà, in ragione del quale i Cittadini esercitano la propria sovranità, si estrinseca nel perseguimento del comune interesse generale, con la loro diretta partecipazione a livello politico e istituzionale, avvalendosi degli Organi e delle Istituzioni di Municipalità e di Contea integrando quelle dello Stato Federale.
Contee e Municipalità godono ed esercitano la propria sovranità nell’ambito della Federazione Nazionale poiché sono forniti, per i loro territori, della diretta responsabilità politica e istituzionale di determinate e specifiche funzioni.
Ogni Organo politico e ogni Istituzione, deve disporre di adeguata capacità funzionale avendo cura del progresso del proprio ufficio.
Nell’interesse generale della Nazione, quando e dove se ne concreta la necessità, ogni Organo politico e ogni Istituzione deve sempre operare, per il livello di propria competenza, a reciproca integrazione con tutte le altre.
Ogni funzione istituzionale, pertanto, deve equamente essere appropriata alla capacità operativa del livello in cui opera e disporre e garantire dell’adeguata integrazione del servizio nel contesto generale.
 
COMMENTO:
Per il principio di sussidiarietà un'autorità di livello federale si sostituisce ad una di livello statale o municipale solo ed esclusivamente quando quest'ultima non sia in grado di compiere gli atti di sua competenza.
 

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

SEZ. 09 – ART. 10
 
L’OGVP stabilisce che vi sia una sola Istituzione ad assolvere le funzioni per le quali è costituita e che la sua amministrazione sia ridistribuita a “livello orizzontale” (e non piramidale) con responsabilità e competenze a livello federale, statale (Contee) e municipale.
In applicazione del principio di sussidiarietà ogni Istituzione pubblica, attraverso la propria amministrazione, attribuisce pari diritti e doveri nell’esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio di propria competenza.
Ogni Istituzione si avvale di uno specifico regolamento per definire la conformità della propria amministrazione alle funzioni ridistribuite a livello territoriale.
Per esempio la Polisia (impropriamente detta Nasionale) è l’unica Istituzione delegata alla sicurezza interna della Nazione;   l’amministrazione della Polisia è suddivisa con responsabilità e competenze che si esercitano attraverso specifici reparti e servizi territorialmente definiti.
 
Il decentramento amministrativo di tutte le Istituzioni dello Stato (uffici pubblici, cernide, forze armate e polisia) è il seguente:
  1. FEDERALE (Provveditorato Generale)
  2. STATALE o CONTEA (Provveditorato)
  3. MUNIUCIPALE (Direzione)
 
UFFICI AMMINISTRATIVI PUBBLICI
– FEDERALE si avvale del PROVVEDITORATO GENERALE
– CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO
– MUINICIPALITA' si avvale della DIREZIONE
 
CERNIDE
– FEDERALE si avvale del PROVVEDITORATO GENERALE
– CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO
– MUINICIPALITA' si avvale della DIREZIONE
 
FORZE ARMATE
– FEDERALE si avvale del COMANDO GENERALE
– CONTEE si avvale del COMANDO TERRITORIALE
– MUNICIPALITA' si avvale del COMANDO DI ZONA
 
MAGISTRATURA
– ALTA CORTE DI GIUSTIZIA (competenze specifiche, anche consultive)
– CORTE FEDERALE DI GIUSTIZIA (reati contro il Popolo Veneto, la Nazione e lo Stato)
– CORTE STATALE DI GIUSTIZIA (reati contro la persona)
– CORTE MUNICIPALE DI GIUSTIZIA (reati contro il patrimonio)
 
POLISIA
– FEDERALE si avvale del PROVVEDITORATO GENERALE (Autorità federale di Polisia)
– CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO (Autorità statale di Polisia)
– MUNICIPALITA' si avvale del COMMISSARIATO (Autorità locale di Polisia)
 

 

 

SIMBOLI, VESSILLI E SIGILLO DELLO STATO VENETO

SEZIONE 09 – ARTICOLO 06
Tutti i simboli, emblemi, stemmi e decorazioni che per storia, tradizione, cultura e consuetudine sono riconducibili alla Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di Venezia, sono patrimonio imperituro del Popolo Veneto e delle Istituzioni Marciane che lo rappresentano.
E’ libera ogni rappresentazione che da tali simboli, emblemi, stemmi e decorazioni, tragga ispirazione, estro ed espressione anche in ambito privato a condizione che non costituisca confusione e similitudine con le Istituzioni Marciane con esse rappresentate o indecoroso e inopportuno riferimento a decremento delle stesse e del Popolo Veneto.
La Bandiera Nazionale è il Gonfalone di San Marco in ogni sua foggia, misura e riproduzione.
Il Gonfalone di San Marco è espressione della Nazione Veneta e del Popolo Veneto e deve essere esposto e adeguatamente presentato in ambito istituzionale e in egual modo, facoltativamente, anche in ambito privato.
Sarà dato mandato ad un’apposita commissione di saggi al fine di determinare le caratteristiche e ogni altra peculiarità ascrivibile alla simbologia istituzionale.
 
 
IL LOGO DE LA REPUBLICA
Ecco il logo de la Republica Veneta ridisegnato da Marco Rigato e messo a disposizione di tutti i Veneti, compresi i gruppi indipendentisti. Ricordo anche: SEZIONE 09 – ARTICOLO 06 dell' Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.
Tutti i simboli, emblemi, stemmi e decorazioni che per storia, tradizione, cultura e consuetudine sono riconducibili alla Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di Venezia, sono patrimonio imperituro del Popolo Veneto e delle Istituzioni Marciane che lo rappresentano.
E’ libera ogni rappresentazione che da tali simboli, emblemi, stemmi e decorazioni, tragga ispirazione, estro ed espressione anche in ambito privato a condizione che non costituisca confusione e similitudine con le Istituzioni Marciane con esse rappresentate o indecoroso e inopportuno riferimento a decremento delle stesse e del Popolo Veneto.
La Bandiera Nazionale è il Gonfalone di San Marco in ogni sua foggia, misura e riproduzione.
Il Gonfalone di San Marco è espressione della Nazione Veneta e del Popolo Veneto e deve essere esposto e adeguatamente presentato in ambito istituzionale e in egual modo, facoltativamente, anche in ambito privato.
Sarà dato mandato ad un’apposita commissione di saggi al fine di determinare le caratteristiche e ogni altra peculiarità ascrivibile alla simbologia istituzionale.
     
  IL LOGO E IL FREGIO DEL MLNV
Il logo e il fregio del MLNV è rappresentato dal leone di San Marco o leone marciano o leone alato "in moeca", tratto dal simbolo di San Marco Evangelista e secolare simbolo della Repubblica di Venezia.
Nell'icona tradizionale "in moeca" della Repubblica Veneta il leone di San Marco è diversamente raffigurato con spada e/o con il Vangelo aperto e l'iscrizione "PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS".
Richiamandosi alla tradizionale raffigurazione storica della Repubblica e ai doveri che il MLNV si è dato nei confronti della Serenissima Patria il logo antepone uno scudo a difesa del simbolo della Nazione.
Nello scudo è raffigurato San Michele Arcangelo, Patrono del MLNV e della futura Polizia Nazionale Veneta.
     
 
LO STEMMA DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
Lo stemma del Governo Veneto Provvisorio (GVP)  è rappresentato dal simbolo del MLNV (sopra) sormontato dalle scritte "MOVIMENTO DE LIBERASION NASIONALE" (in alto), e "GOVERNO VENETO PROVISORIO" (in basso).
Il simbolo del MLNV è circondato dai sestieri del Gonfalone (la nostra bandiera nazionale) e racchiusi a loro volta da una corda marinara simbolo della storica e tradizionale vocazione della nostra Patria.
Sullo sfondo del logo vi è il simbolo del "fiore della vita" che unisce in sé una delle più potenti simbiosi dell'Universo.
L'energia cosmica con il simbolo della creazione della vita.
Ogni molecola , ogni cellula nel nostro corpo, conosce questo schema.
È lo schema della creazione e della vita in ogni luogo. 
Tutte le frequenze della luce, del suono e della musica, si ritrovano in questa struttura geometrica, che esiste come uno schema olografico, definito nelle forme sia degli atomi che delle galassie.

 

 

 

CASSA NAZIONALE VENETA (CNV)

SEZIONE 09 – ARTICOLO 05
 
La CASSA NAZIONALE VENETA (CNV) è un istituto di diritto pubblico come stabilito dal presente OGVP.
La CNV è un'istituzione con funzioni di intermediazione finanziaria che esercita essenzialmente le seguenti funzioni:
  • deposito: consiste nella possibilità resa dalla Cassa Nazionale ai singoli Cittadini (soci di diritto) di depositare i propri risparmi per motivi di praticità e con il vantaggio di un interesse da corrispondere a questi sotto forma di tasso di interesse passivo;
  • creditizia: questa consiste nella tradizionale attività di erogazione dei prestiti (es. mutui) ad un tasso di interesse attivo, attraverso la quale avviene l'allocazione del risparmio dei Cittadini depositanti verso quei soggetti richiedenti (privati o aziende) ritenuti meritevoli ovvero con opportune coperture finanziarie.
  • tesoreria: per l'acquisizione delle imposte;
Le sedi decentrate a livello municipale della CNV svolgono anche le funzioni di Tesoreria Locale dello Stato, mentre la funzione di Tesoreria centrale  è istituita presso il Dipartimento Economico.
 

ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEZIONE 09 – ARTICOLO 04
 
L’OGVP prevede l’istituzione dell’Assemblea Costituente (AC).
Nei confronti dell’AC il GVP agisce al fine di:
  • assicurare la sua istituzione;
  • salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
  • assicurare i lavori dell’AC;
  • garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
Possono chiedere di partecipare all’AC i Delegati che non abbiano mai concorso o ricoperto cariche istituzionali e o rappresentative di partiti e/o organizzazioni politiche e/o amministrative di qualsivoglia ragione e/o colore politico in ambito straniero italiano e che non ricoprano cariche istituzionali nell’ambito del GVP.
Appena insediata l’Assemblea Costituente deve provvedere alla nomina di un Presidente di Assemblea scelto a maggioranza assoluta fra tutti i Delegati e provvedere alla stesura e all’approvazione di un proprio e autonomo “regolamento” (RAC) che ne disciplini il funzionamento e che diverrà parte integrante dello stesso OGVP.
L’AC fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è costituita.
 

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

SEZIONE 09 – ARTICOLO 03

L’OGVP prevede l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia (ACG) nei confronti della quale il GVP ha il dovere:
  • assicurare la sua istituzione;
  • salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
  • assicurare i lavori dell’AC;
  • garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
L’ACG svolge funzioni di:
  • consulenza giuridica per l’attività del GVP;
  • consulenza giuridica per l’attività dell’Assemblea Costituente;
L’ACG ha competenza, relaziona e giudica riguardo:
  • i membri del GVP, i Governatori di Contea e i Reggenti Distrettuali limitatamente ai crimini commessi nell’esercizio delle loro funzioni contro il Popolo Veneto e la Nazione;
  • i conflitti di attribuzione e competenza tra le norme, gli Organi e le Istituzioni di ogni ordine e grado a livello federale, di contea e distrettuale.
L’ACG è composta dai seguenti membri:
  • un (1) membro nominato dall’Assemblea Costituente;
  • un (1) membro nominato dal Governo Veneto Provvisorio;
  • un (1) membro nominato da ogni Contea (Nazione Federata).
Il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia è nominato a rotazione annuale fra tutti i membri del supremo Collegio.
L’ACG fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è costituita.
 

IL GOVERNO VENETO PROVVISORIO

SEZIONE 09 – ARTICOLO 02
La creazione del Governo Veneto Provvisorio (GVP), avvenuta il 4 febbraio 2012, è stata giustificata con il Primo Protocollo di Ginevra del 1977, articolo 96.3, che disciplina il riconoscimento delle autorità rappresentative di movimenti di liberazione nazionale nei conflitti armati internazionali. Tuttavia, il GVP non si configura come un soggetto bellico, bensì come un’entità istituzionale provvisoria che si fonda sul diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto.

  1. Principio di Legalità e Autodeterminazione
    1. Il Movimento di Liberazione Nazionale del Veneto (MLNV) riconosce che il diritto di autodeterminazione è applicabile al Popolo Veneto, secondo il diritto internazionale.
    2. Il GVP non nasce da un consenso popolare espresso con elezioni, ma dalla necessità di dare attuazione a tale diritto nei modi consentiti dalle norme internazionali.
    3. L’obiettivo è la costruzione di uno Stato sovrano, attraverso un percorso diplomatico e non mediante un conflitto armato.
  2. Personalità Giuridica del GVP
    • Il GVP è riconosciuto come un Organo con personalità giuridica originaria, ossia non derivata dallo Stato italiano, ma basata sul diritto internazionale e sull’autodeterminazione.
    • La sua esistenza non è subordinata a riconoscimenti esterni, ma si fonda su principi di sovranità popolare e diritto internazionale.
  3. Esercizio della Sovranità e Struttura Istituzionale
  • Il GVP esercita temporaneamente le funzioni sovrane dello Stato Veneto (esecutiva, legislativa e giudiziaria) fino al raggiungimento di una condizione in cui il Popolo Veneto possa esprimersi liberamente.
  • L’Amministrazione Pubblica Provvisoria si struttura in livelli federali e territoriali paralleli, senza gerarchie rigide:
  • Istituzioni Federali – Provveditorati Generali
  • Istituzioni Statali di Contea (Stati federati) – Provveditorati
  • Istituzioni Municipali (Municipalità) – Direzioni
  • Questa suddivisione segue il principio di sussidiarietà e il modello federale, favorendo la gestione decentralizzata e autonoma dei territori.
  1. Funzione Transitoria del GVP
    • Il GVP è un organo di transizione destinato a operare fino alla proclamazione dell’indipendenza della Serenissima Repubblica Veneta.
    • L’indipendenza potrebbe essere unilateralmente dichiarata, lasciando poi spazio a un governo legittimato dal suffragio popolare.

 Commento e Riflessioni

  • Governo Provvisorio e Assenza di Libere Elezioni
    Il GVP è provvisorio perché, secondo la sua stessa dottrina, il Popolo Veneto non ha ancora le condizioni per esprimersi liberamente.
    Questo punto è fondamentale per comprendere perché il GVP non sia frutto di elezioni dirette, ma di una necessità strategica e giuridica.
  • Il Rifiuto della Guerra di Liberazione.
    A differenza di altri movimenti di autodeterminazione, il MLNV ha scelto la via diplomatica e legale, evitando azioni armate.
    Questo posizionamento è coerente con i principi del diritto internazionale e rafforza la legittimità del GVP sul piano giuridico.
  • L’adesione alle norme internazionali
    Il GVP si richiama espressamente ai Trattati di Ginevra e al diritto internazionale, per garantire la piena legalità delle proprie azioni.
    Questo approccio è fondamentale per costruire relazioni diplomatiche e ottenere eventuali riconoscimenti esterni.

ORDINAMENTO DELLO STATO

SEZIONE 09 – ARTICOLO 01
La Serenissima Repubblica de Venethia (SRV) è una Repubblica Federale Presidenziale con una struttura basata su una democrazia diretta a limitata rappresentatività
  1. Struttura Federale
    1. Lo Stato è composto da Stati federati (Contee), che a loro volta sono suddivisi in Municipalità, Distretti e Comunità Locali.
    2. Questa organizzazione richiama il modello di stati federali come la Svizzera o gli Stati Uniti, con una forte autonomia locale.
    3. I Distretti (1651) e le Comunità Locali servono per l’elezione dei Delegati, il che implica una forte partecipazione dal basso.
  2. Sistema Politico e Rappresentatività
    1. Il Doge, ovvero il Presidente dello Stato e del Governo, viene eletto ogni sei anni dai Delegati riuniti in seduta plenaria (Camera dei Comuni).
    2. L’elezione avviene indirettamente, attraverso i Delegati, piuttosto che con il suffragio universale diretto.
    3. Il sistema viene definito democrazia diretta a limitata rappresentatività”, suggerendo un bilanciamento tra partecipazione popolare e delega di potere.
  3. Principio di Sussidiarietà Orizzontale
    1. Questo principio stabilisce che le funzioni dello Stato devono essere decentrate e affidate al livello più vicino ai cittadini.
    2. L’idea è che ogni livello di governo sia autonomo ma coordinato, senza un’eccessiva centralizzazione.
    3. Questo modello è opposto al centralismo statale tipico di molti sistemi nazionali moderni.
  4. I Tre Elementi Fondamentali della Nazione
    1. Popolo Veneto: Riconoscimento di un’identità collettiva con diritti e doveri.
    2. Territorio della Nazione: L’idea che la terra sia un elemento costitutivo dello Stato.
    3. Sovranità delle Istituzioni: Il governo deve essere effettivamente espressione della volontà del Popolo e non un’entità separata.
  5. Dovere di Lealtà e Diligenza dello Stato
    • Il commento sottolinea che lo Stato deve garantire un’armoniosa integrazione tra Popolo, Territorio e Sovranità.
    • Questo concetto richiama i principi di buona amministrazione, trasparenza e giustizia sociale.
Commento:
Lo Stato, qualunque sia il suo assetto, non può essere avulso dal dovere di lealtà e diligenza riguardo al prestabilito, armonico e uniforme progresso dei tre elementi fondamentali.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA

SEZIONE 07 – ARTICOLO 01
La personalità giuridica è definita come la capacità legale di essere titolari di diritti e doveri.
Essa rappresenta la base fondamentale per l’identificazione e la regolamentazione dei soggetti di diritto nell’ambito dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP).

L’OGVP riconosce e disciplina i seguenti tipi di personalità giuridica:

  1. Personalità Giuridica Originaria
    La personalità originaria è intrinseca alla natura del soggetto e non è assoggettabile ad alcun riconoscimento formale.
    Essa si fonda su principi naturali e universali, che precedono e trascendono l’autorità dello Stato.
  2. Personalità Giuridica Primaria
    È attribuita allo Stato in quanto tale e alle sue istituzioni ufficialmente riconosciute.
    Tale personalità conferisce al soggetto la massima capacità giuridica, prevalendo su tutte le altre personalità giuridiche.
  3. Personalità Giuridica Accessoria
    È riconosciuta agli esseri biologicamente viventi, in quanto parte integrante della natura.
    Questo tipo di personalità garantisce diritti fondamentali legati alla loro esistenza e al rispetto della loro dignità.
  4. Personalità Giuridica Semplice
    È attribuibile agli enti, associazioni o altre organizzazioni formalmente riconosciute dallo Stato.
    Essa consente l’esercizio di diritti e doveri nell’ambito delle attività per cui sono state costituite.

L’attribuzione del tipo di personalità giuridica definisce il grado di capacità giuridica del soggetto e determina:

  • La prevalenza o la soggezione rispetto agli altri soggetti di diritto.
  • L’ambito specifico di diritti e doveri attribuiti, in conformità ai principi sanciti dall’OGVP.

In generale, la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa rispetto a quella attribuita all’essere umano in quanto soggetto di diritto, ovvero alla persona fisica.
Questo avviene perché la persona giuridica non può partecipare a quei rapporti giuridici che, per loro natura, sono esclusivamente riservati alle persone fisiche.
Un esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari.
Ogni persona umana (come definito nella SEZIONE 02 – ARTICOLO 02) è titolare di personalità giuridica in quanto esiste come tale, indipendentemente da ulteriori riconoscimenti.
Il Popolo Veneto è riconosciuto come soggetto dotato di personalità giuridica originaria, derivante dalla sua esistenza storica, culturale e politica.
In conformità e per gli effetti dell’articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) garantisce a ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della propria personalità giuridica.
Essere titolari di personalità giuridica significa esistere legalmente con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che ne derivano, sia nei confronti delle altre persone sia rispetto allo stesso OGVP.
Questo principio assicura che ogni individuo e ogni soggetto di diritto possano partecipare pienamente alla vita giuridica, sociale e istituzionale dei Territori della Serenissima Repubblica Veneta.