Autore: sergio
SICUREZZA NAZIONALE
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al Popolo
– il perseguimento di una pacifica e serena convivenza civile;
– la sicurezza individuale;
– il perseguimento della giustizia;
– il perseguimento del bene comune dell’intera comunità;
– il perseguimento delle giuste libertà individuali e sociali;
– il perseguimento della libertà religiosa. -
l'integrità e la salvaguardia territoriale della Nazione
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la sovranità delle istituzioni a qualsiasi livello.
LIBERAZIONE ED EMANCIPAZIONE
SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE
Il principio di separazione tra responsabilità politica e responsabilità di amministrazione della “cosa pubblica” è fondamentale per evitare inefficaci ingerenze e rischi di collusioni fraudolente; chi decide cosa conseguire non deve poi essere chi lo realizza.
INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
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la liberazione dalla sudditanza dello stato straniero italiano;
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la sicurezza della Nazione;
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la pacifica e serena convivenza sociale;
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l’emancipazione del Popolo Veneto attraverso il risveglio del sentimento e dell’identità nazionale (cultura, storia, tradizioni);
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l’acquisizione, la valorizzazione, il potenziamento e il consolidamento di tutte le risorse e i servizi nazionali disponibili;
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la sovranità monetaria;
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le condizioni e i requisiti essenziali per il ripristino dell’economia nazionale;
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un’obbligazione tributaria moderata, a pari aliquota fiscale e municipalizzata;
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un equiparato sistema di previdenza sociale;
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l’applicazione del principio di sussidiarietà politico/amministrativo (l’autorità dello Stato è distribuita a ripartizione territoriale con competenze suddivise e poste su piani paralleli a reciproca integrazione);
L’attività di indirizzo politico sarà in sé libera e vincolata dalla volontà popolare che la determinerà con scelte in modo diretto e attraverso i propri “delegati” (democrazia diretta e a rappresentatività limitata).
09/09 – ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA
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attività giuridica, che si estrinseca in provvedimenti d’autorità (decreti e/o ordinanze), vale a dire potestà pubbliche (iure imperii), come anche in atti di gestione amministrativa (iure gestionis) adottati in ragione dell’autonomia di cui godono le Istituzioni, quali soggetti giuridici primari;
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attività consultiva, destinata al supporto, provvedendo alla regolamentazione, ad indicazioni e istruzioni a chi esercita l’attività nell’APP;
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attività di convenzione o concordato, che relativamente all’esercizio di predeterminate funzioni loro attribuite, consente all’organo istituzionale di far uso di atti concordati, sia ad integrazione o alternativi ai provvedimenti d’autorità;
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attività ispettiva, destinata ad assicurare che la funzione attiva sia esercitata in conformità alle norme giuridiche e all’interesse pubblico.
09/08 – PUBBLICA AUTORITÀ
SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 08 – PUBBLICA AUTORITA’
La Pubblica Autorità è la struttura giurisdizionale, disciplinare e operativa che agisce in nome del Popolo Veneto per l’applicazione del diritto veneto durante la fase provvisoria.
Comprende:
- la Polisia Nasionale Veneta;
- i referenti delle Cernide;
- le autorità disciplinari locali e territoriali.
Essa garantisce l’osservanza delle norme venete e tutela la sovranità individuale e collettiva.
Il “potere” conferito alla pubblica autorità produce effetti giuridici, quali la costituzione, la modifica o l’estinzione dei rapporti giuridici.
Ogni Istituzione agisce in posizione di supremazia solo ed esclusivamente in presenza e in ragione dell’effettivo, contestuale e prevedibile prevalente pubblico interesse.
09/07 – L’ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA (APP)
SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 07 – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA (APP)
L’Amministrazione Pubblica Provvisoria (APP) è l’insieme degli organi e degli uffici operativi del GVP incaricati della gestione quotidiana delle attività pubbliche, dei servizi e del coordinamento con i Cittadini autodeterminati.
Opera secondo criteri di trasparenza, sussidiarietà, merito e funzione sociale, sotto la direzione del GVP e in armonia con il presente OGVP.
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.
In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa.
In senso soggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica l’insieme delle istituzioni che esercitano tale funzione.
PRINCIPIO DI SUSSIDARIETÀ
09/10 – DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 10 – DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO
Il GVP adotta un assetto decentrato e partecipativo dell’amministrazione pubblica, fondato sullo Stato Federale, sulle Contee e sulle Municipalità.
Ogni assetto del decentramento istituzionale gode di autonomia organizzativa e operativa nel rispetto dell’OGVP, contribuendo attivamente al funzionamento dell’apparato provvisorio.
Il decentramento è strumento per l’efficacia, la prossimità e il controllo popolare sulle funzioni pubbliche.
- FEDERALE (Provveditorato Generale)
- STATALE o CONTEA (Provveditorato)
- MUNIUCIPALE (Direzione)