Autore: sergio

LA RICHIESTA DI SOGGIORNO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 04
 
La richiesta di soggiorno è l'atto mediante il quale lo straniero domanda di poter soggiornare, per un prescritto periodo di tempo, nei territori della Serenissima Repubblica Veneta (SRV) e per i motivi previsti dalla legge.
La richiesta deve essere presentata agli uffici diplomatici della SRV accreditati presso il Paese di provenienza o attraverso il modulo online del Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provvisorio.
Alla richiesta segue il visto di ingresso da utilizzarsi entro e non oltre un mese dalla sua emissione, salvo se diversamente previsto dall'autorità emittente.
 

POPOLAZIONE RESIDENTE

SEZIONE 06 – ARTICOLO 02
 
L'OGVP identifica la popolazione come l'insieme degli esseri viventi (umani e animali), stanzianti, viaggianti e/o comunque presenti sui territori della Serenissima Repubblica Veneta al momento presente.
 
commento
L'elevata concentrazione di popolazione (sia umana che di animali) rispetto ai limitati spazi che il territorio offre costituisce una condizione di sovrappopolazione che si configura anche rispetto all’insufficienza delle indispensabili risorse territoriali (cibo e acqua) di cui la popolazione ha bisogno normalmente per vivere.
 

IUS SOLI (DIRITTO DEL SUOLO)

SEZIONE 06 – ARTICOLO 01

L'OGVP non prevede, quale automatismo giuridico di attuazione, lo “Ius soli”.
La nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e la successiva cittadinanza al nascituro.

commento
Ius soli (in latino «diritto del suolo») è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.
In considerazione del fatto che l'OGVP prevede l'attribuzione della cittadinanza veneta a richiesta del membro emancipato della società e di nazionalità veneta e per richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero residente secondo i requisiti richiesti, non c'è alcuna necessità di contrapposizione giuridica al concetto di "ius sanguini" non dovendo l'OGVP oscillare fra i due istituti.
Vedi anche richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero.
 

LINGUA UFFICIALE NAZIONALE

SEZIONE 05 – ARTICOLO 11
 
L’OGVP riconosce quale lingua ufficiale e nazionale il “VENETO” in ogni sua espressione idiomatica e inflessione gergale.
Avendo esigenze e necessità di agevolare sia la comunicazione degli atti ufficiali che quella personale, durante la fase di transizione e in attesa di un’ufficiale definizione della grammatica, intesa anche come regole ortografiche e di punteggiatura, della fonologia, morfologia, sintassi, semantica e pragmatica, l’OGVP adotta quale lingua accessoria e di utilità qualsiasi altra lingua in uso attualmente dal Popolo Veneto.
 
commento
L'OGVP, fino a indiscutibile dimostrazione, non riconosce e/o prende atto che la lingua c.d. italiana sia da considerarsi tale.
E' discutibile la sua origine anche in relazione alla possibile sua derivazione proprio dalla lingua veneta e come tale quindi compatibile con il suo uso.
 

STATO GIURIDICO

SEZIONE 05 – ARTICOLO 10
L’OGVP individua e determina lo “stato giuridico” ovvero la posizione, la situazione e la condizione che ogni singolo o gruppo di soggetti di diritto, assume nell’ambito del contesto sociale, regolandone la realtà attraverso i possibili e vincolanti rapporti giuridici disciplinati per legge e che in linea di massima sono:
  • costitutivi;
  • modificanti;
  • estinguenti.
commento
Al soggetto non emancipato che gode della sola nazionalità veneta sono attribuiti diritti e doveri diversi da quelli attribuiti al 
cittadino veneto.
Anche il cittadino veneto residente all’estero è in una condizione giuridica diversa da quello residente in Patria, con limitati diritti di voto e altro.

CITTADINI VENETI RESIDENTI ALL’ESTERO

SEZIONE 05 – ARTICOLO 08
 
L'OGVP identifica i Cittadini Veneti residenti all'estero regolarmente registrati all'Anagrafe del Popolo Veneto ma stabilmente, regolarmente e legalmente residenti in un altro Stato da almeno sei (6) mesi.
Tale condizione prescrive la registrazione del Cittadino Veneto in apposito registro anagrafico e ne determina il limite al godimento di particolari diritti civili e politici e i doveri verso la Patria, in particolare:
  • non ha diritto al voto e/o alla candidatura come Delegato (essendo necessaria la residenza permanente nel territorio della Comunità Locale da almeno tre anni);
  • non ha temporaneamente diritto al reddito di cittadinanza a mezzo crediti sociali (diritto sospeso dal mese successivo alla propria regolare permanenza all'estero, da ripristinarsi dal mese successivo al suo regolare e definitivo ristabilimento residenziale in Patria);
  • ha diritto al voto in decisioni a democrazia diretta solo per i casi stabiliti specificamente dalla legge stessa;
  • ha diritto al rilascio e rinnovo dei documenti d'identità, dei titoli di viaggio e di ogni certificazione prevista;
  • il dovere di fedeltà alla Patria;
Non sono soggetti ad alcuna limitazione dei diritti civili e politici i Cittadini Veneti residenti permanentemente all'estero anche oltre i sei (6) mesi se trattasi di:
  • lavori stagionali;
  • personale dello Stato per ragioni di servizio diplomatico, nonché militari e poliziotti in servizio presso le sedi diplomatiche notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari del 1961 e del 1963;
  • Cittadini Veneti, compresi il personale dello Stato, militari e poliziotti impegnati in missioni umanitarie e di pace (peacekeeping) dell'ONU  e che hanno lo scopo di aiutare i Paesi colpiti da conflitti a creare le condizioni per una pacificazione stabile e sostenibile;

 

ESULI VENETI

SEZIONE 05 – ARTICOLO 07
 
L'OGVP identifica e riconosce come esuli tutti i cittadini Veneti e le persone di origine Veneta costrette in passato ad allontanarsi dalla Patria per:
  • qualsiasi ragione contrariamente e indipendentemente dalla propria volontà;
  • per stato di necessità derivante dalla necessità di sopravvivenza;
  • per scelta in conseguenza di condizioni geopolitiche e di occupazione italiana e che hanno caratterizzato la diaspora del Popolo Veneto.
L'OGVP riconosce agli esuli il diritto alla cittadinanza Veneta e al rimpatrio volontario ma organizzato e monitorato dallo Stato secondo le proprie possibilità, i tempi e le modalità di reinserimento nel “tessuto sociale” del Popolo Veneto.
 
commento
Per diaspora Veneta deve intendersi il movimento forzato di una parte numerosa del Popolo Veneto che si è trasferito all'estero per assicurarsi la sopravvivenza.
Nel contempo deve essere manifesto il desiderio comune di poter ritornare nella terra di origine (elementi essenziali ne sono quindi il trasferimento, il desiderio di ritornare e al contempo la sua impossibilità).
 

IDENTITÀ PERSONALE E DIRITTO AL NOME

SEZIONE 05  – ARTICOLO 06
 
IDENTITA' PERSONALE
Ogni essere umano è Persona perché è ciò che è, ovvero espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
L’identità personale è dunque l’estrinsecazione di ciò che ogni Persona è fisicamente, intellettualmente e coscientemente.
Nessuno e nessuna norma di legge può privare una Persona della propria identità e del proprio nome.
 
IL DIRITTO AL NOME
L'OGVP, con riferimento alla Convenzione sui Diritti del Bambino elaborata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 recepisce il diritto per ogni individuo di avere un nome.
 
IL NOME E COGNOME
Il prenome, o nome di battesimo: è dato dai genitori all'atto della nascita del figlio o della figlia.
Il cognome, o il nome patronimico: è il nome della famiglia, volto a distinguere una persona da altri membri della società.
La successiva registrazione all'anagrafe del Popolo di appartenenza è un atto che i genitori hanno il diritto/dovere di compiere solo ed esclusivamente per consentire la regolamentazione dei rapporti nell'ambito della società di appartenenza.
Con la propria emancipazione e attraverso il proprio nome e cognome il nativo potrà poi chiedere di entrare a far parte della società acquisendo oltre ai diritti previsti dalla Nazionalità  anche i doveri previsti dalla Cittadinanza.
 

CITTADINANZA VENETA

SEZIONE 05 – ARTICOLO 05
 
Il cittadino veneto esiste e si identifica come parte integrante della comunità di “Genti Venete” libere e sovrane sulle proprie terre d’origine per diritto naturale.
La cittadinanza veneta è acquisita da ogni membro emancipato di nazionalità veneta che liberamente sceglie di far parte di questa società.
La cittadinanza veneta attribuisce comuni diritti civili e politici e fondamentali doveri cui si è tenuti.
I diritti civili derivanti dalla cittadinanza veneta sono attribuiti di diritto ad ogni persona di origine veneta fin dal proprio concepimento e fino alla propria emancipazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibili a specifici tratti razziali.
I diritti politici e gli obblighi derivanti dalla cittadinanza veneta impegnano ogni cittadino a concorrere con gli altri membri della comunità ai doveri sociali e di stabilire comunemente il proprio ordinamento con statuti, codici, norme e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale per l’intero Popolo.
 
commento
vedi anche richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero.