Autore: sergio

POPOLI E NAZIONI

SEZIONE 04 – ARTICOLO 02
 
L' OGVP riconosce come Popolo qualsiasi comunità di esseri umani liberamente accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato.
La nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.
Per l'OGVP tutti i Popoli godono di  soggettività giuridica internazionale e hanno diritto di costituirsi come Nazione e di scegliere liberamente la forma di stato e di governo e di relazionarsi con gli altri Stati.
 
commento
per Popolo si deve così intendere quel complesso di individui di uno stesso paese che, avendo origine, lingua, tradizioni religiose e culturali, istituti, leggi e ordinamenti comuni, sono costituiti in collettività etnica e nazionale, o formano comunque una nazione, indipendentemente dal fatto che l'unità e l'indipendenza politica siano state realizzate.
 

04 – SOVRANITÀ ORIGINARIA DELL’ESSERE UMANO

SEZIONE 03 – ARTICOLO 04
La sovranità originaria (detta anche “personalità giuridica originaria”) è riconosciuta ad ogni essere umano fin dal suo concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica.
Nell’ambito dei questo ordinamento l’attribuzione di sovranità giuridica originaria rende ogni persona umana titolare dei diritti fondamentali dell’uomo e ne regola i rapporti giuridici dotandola di una posizione di prevalenza rispetto ai diritti/doveri esercitati da tutti gli altri soggetti di diritto riconosciuti.
L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto alla naturale e completa esistenza di una persona umana determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.
L’OGVP garantisce l’inviolabilità e il rispetto di ogni persona umana e in particolare:
  • nessuno può essere soggetto ad alcun divieto od obbligo se non espressamente previsto dalle legge;
  • tutti hanno diritto di essere e di fare ciò che vogliono purché non si comprometta, anche solo in parte, il medesimo diritto degli altri o si arrechi loro danno;
  • nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non prescrive.
I diritti umani non possono essere soggetti o sottomessi se non nei limiti e nei casi estremi previsti dalla legge e cioè:
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza nazionale;
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza delle persone;
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dell’eco-sistema;
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dei beni comuni e delle proprietà.
commento
per sovranità deve intendersi il potere originario e indipendente da ogni altro potere.

03 – DIRITTI SOGGETTIVI DELL’ESSERE UMANO

SEZIONE 03- ARTICOLO 03
L’OGVP riconosce come innati i diritti soggettivi assoluti così come sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Tali diritti valgono erga omnes, cioè verso tutti, e sono fondamentalmente di due tipi:
  • diritti della personalità o diritti fondamentali dell’uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, all’immagine, all’onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione…).
  • diritti patrimoniali i quali hanno ad oggetto i beni; sono diritti sulle cose e il principale fra questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.

02 – PERSONALITÀ GIURIDICA DELL’ESSERE UMANO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 02
Con riferimento e per gli effetti dell’art.6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani l’OGVP assicura ad ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Essere titolari di personalità giuridica significa “esistere”  con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che ne derivano rispetto alle altre persone e allo stesso OGVP.

01 – LA PERSONA UMANA

SEZIONE 03 – ARTICOLO 01
L’OGVP identifica e riconosce come persona tutti gli esseri umani viventi fin dal loro concepimento e a prescindere dalla capacità di mettere in atto quelle particolari qualità o funzioni proprie della natura personale, quali la razionalità, l’autocoscienza, l’autonomia.
Ogni persona umana è ciò che è, vale a dire espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
L’OGVP riconosce l’inviolabilità di diritti che ogni essere umano possiede dalla nascita:
  1. Libertà;
  2. Uguaglianza;
  3. Proprietà.
Ogni persona, fin dal proprio concepimento, acquisisce unicità e soggettività giuridica originaria divenendo titolare dei diritti fondamentali dell’uomo che l’ordinamento veneto riconosce come:
  • naturali;
  • incedibili;
  • inalienabili.

04 – NO A PENA DI MORTE ED ERGASTOLO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 04
NO ALLA PENA DI MORTE
L’OGVP non prevede l’applicazione della pena di morte (o pena capitale).
Nessuna sanzione penale può determinare la privazione della vita di un condannato.
NO ALL’ERGASTOLO
L’OGVP non prevede l’applicazione di una pena detentiva equivalente alla reclusione a vita.
Nessuna sanzione penale può determinare la reclusione a vita di un condannato.

03 – RIFIUTO DELLA GUERRA E DI OGNI FORMA DI AGGRESSIONE

SEZIONE 02 – ARTICOLO 03
La Repubblica Veneta rifiuta il ricorso alla guerra e qualsiasi espediente che arrechi offesa o minacci la libertà, la sovranità e la sicurezza degli altri Popoli.
La Repubblica Veneta ha il dovere di opporsi, difendersi, resistere e nel caso contrastare ogni forma di aggressione che arrechi offesa o minacci la libertà, la sovranità e la sicurezza della Nazione a qualsiasi livello.

02 – FINE COMUNE DEL POPOLO VENETO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 02
L’OGVP deve assicurare al Popolo Veneto:
  1. la pacifica e serena convivenza civile;
  2. la giustizia;
  3. il perseguimento del bene comune dell’intera comunità;
  4. le giuste libertà individuali e sociali;
  5. la libertà religiosa.
Il Popolo Veneto, consapevole che la propria forza e dignità si commisura al benessere dei più deboli dei propri membri, promuove e concorre a garantire loro la soddisfazione dei diritti soggettivi assoluti (primari bisogni umani) quali:
  • il diritto alla vita (nascita e morte)
  • il diritto al nutrimento
  • il diritto all’abitazione
  • il diritto all’igiene e alla salute
  • il diritto al riposo
  • il diritto alla sicurezza personale
  • il diritto alla giustizia
  • il diritto all’istruzione e allo studio
  • il diritto al benessere della persona
  • il diritto alla famiglia
  • il diritto al lavoro
  • il diritto alla proprietà privata
  • il diritto all’identità personale
  • il diritto alle relazioni sociali
  • il diritto alla libera circolazione e di viaggiare
  • il diritto alla dignità e alla reputazione personale
  • il diritto all’affermazione individuale, professionale e sociale
  • il diritto e la libertà di culto.

01 – ETICA E LAICITÀ DELLO STATO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 01

L’OGVP non può violare i diritti naturali di alcun individuo e l’apparato istituzionale provvisorio istituito non può assumere un carattere assolutista né porsi al di sopra della legge stessa.
Pur riconoscendo che il Popolo Veneto e la Serenissima Repubblica Veneta affondano le proprie radici storiche, culturali ed etiche nelle origini cristiane, l’OGVP garantisce incondizionatamente, in ambito politico, la libertà di scelta, partecipazione e azione, indipendentemente da qualsiasi ideologia o credo religioso comunemente e normalmente condiviso.

Commento
L’etica che ha ispirato la costituzione del MLNV e del GVP richiede una piena coerenza tra l’azione politica e quella moralmente giusta.
Una politica valida, intesa come azione politicamente efficace, non può prescindere dal suo riconoscimento come moralmente giusta e orientata al bene comune.
È indispensabile che l’azione politica si realizzi attraverso un uso del potere basato su criteri e principi eticamente giusti.
Tali principi devono ispirarsi e fondarsi sulla priorità della libertà e dei diritti naturali e fondamentali della persona umana, rispettando rigorosamente la concezione pattizia del diritto, in contrapposizione alle concezioni autoritarie tipiche del diritto romano.
Il principio del “pacta sunt servanda” (i patti devono essere rispettati) diventa il pilastro fondamentale per garantire che il potere politico non si trasformi in un’arbitraria imposizione, ma rimanga vincolato da accordi liberamente sottoscritti e orientati alla tutela della dignità e dei diritti umani.

09 – RIPRISTINO DI SOVRANITÀ

SEZIONE 01 – ARTICOLO 09
La conclusione della fase di transizione è determinata dall’instaurazione delle nuove Istituzioni previste dall’Ordinamento Giuridico che il Popolo Veneto avrà deciso di darsi secondo i tempi e modi che riterrà di porre in essere.
Sarà decisa con la proclamazione (anche unilaterale) dell’incondizionato e totale ripristino di sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre.