SEZIONE 03 – L’ESSERE UMANO
ARTICOLO 02 – LA PERSONALITÀ GIURIDICA DELL’ESSERE UMANO
L’essere umano è titolare della propria personalità giuridica originaria e naturale, che sussiste indipendentemente da qualsiasi atto di registrazione, attribuzione o riconoscimento da parte di enti, autorità o ordinamenti esterni.
La personalità giuridica dell’essere umano nasce con lui, si fonda sulla sua esistenza concreta e sulla sua capacità di relazioni e responsabilità, ed è inviolabile.
L’OGVP riconosce e tutela questa personalità giuridica, la quale non può essere sostituita né soppressa da entità fittizie, giuridiche o commerciali create artificialmente (come codici fiscali, identità legali o rappresentazioni digitali).
Ogni tentativo di ridurre l’essere umano a soggetto passivo di diritto, numero identificativo o oggetto contrattuale è contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento veneto e della dignità umana.