SEZIONE 03

04 – SOVRANITÀ ORIGINARIA DELL’ESSERE UMANO

SEZIONE 03 – ARTICOLO 04
La sovranità originaria (detta anche “personalità giuridica originaria”) è riconosciuta ad ogni essere umano fin dal suo concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica.
Nell’ambito dei questo ordinamento l’attribuzione di sovranità giuridica originaria rende ogni persona umana titolare dei diritti fondamentali dell’uomo e ne regola i rapporti giuridici dotandola di una posizione di prevalenza rispetto ai diritti/doveri esercitati da tutti gli altri soggetti di diritto riconosciuti.
L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto alla naturale e completa esistenza di una persona umana determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.
L’OGVP garantisce l’inviolabilità e il rispetto di ogni persona umana e in particolare:
  • nessuno può essere soggetto ad alcun divieto od obbligo se non espressamente previsto dalle legge;
  • tutti hanno diritto di essere e di fare ciò che vogliono purché non si comprometta, anche solo in parte, il medesimo diritto degli altri o si arrechi loro danno;
  • nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non prescrive.
I diritti umani non possono essere soggetti o sottomessi se non nei limiti e nei casi estremi previsti dalla legge e cioè:
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza nazionale;
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza delle persone;
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dell’eco-sistema;
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dei beni comuni e delle proprietà.
commento
per sovranità deve intendersi il potere originario e indipendente da ogni altro potere.

03 – DIRITTI SOGGETTIVI DELL’ESSERE UMANO

SEZIONE 03- ARTICOLO 03
L’OGVP riconosce come innati i diritti soggettivi assoluti così come sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Tali diritti valgono erga omnes, cioè verso tutti, e sono fondamentalmente di due tipi:
  • diritti della personalità o diritti fondamentali dell’uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, all’immagine, all’onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione…).
  • diritti patrimoniali i quali hanno ad oggetto i beni; sono diritti sulle cose e il principale fra questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.

02 – PERSONALITÀ GIURIDICA DELL’ESSERE UMANO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 02
Con riferimento e per gli effetti dell’art.6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani l’OGVP assicura ad ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Essere titolari di personalità giuridica significa “esistere”  con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che ne derivano rispetto alle altre persone e allo stesso OGVP.

01 – LA PERSONA UMANA

SEZIONE 03 – ARTICOLO 01
L’OGVP identifica e riconosce come persona tutti gli esseri umani viventi fin dal loro concepimento e a prescindere dalla capacità di mettere in atto quelle particolari qualità o funzioni proprie della natura personale, quali la razionalità, l’autocoscienza, l’autonomia.
Ogni persona umana è ciò che è, vale a dire espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
L’OGVP riconosce l’inviolabilità di diritti che ogni essere umano possiede dalla nascita:
  1. Libertà;
  2. Uguaglianza;
  3. Proprietà.
Ogni persona, fin dal proprio concepimento, acquisisce unicità e soggettività giuridica originaria divenendo titolare dei diritti fondamentali dell’uomo che l’ordinamento veneto riconosce come:
  • naturali;
  • incedibili;
  • inalienabili.