Autore: sergio

COSA SIGNIFICA LA FRASE ” DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE” CHE IL MLNV USA NEI CONFRONTI DEL GOVERNO ITALIANO, DELLE SUE ISTITUZIONI E DEI SUOI DIPENDENTI?

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Tutti gli atti e/o provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana d’occupazione sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Repubblica Veneta ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio e che per l’effetto ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

Tamquam non esset è un antico brocardo latino la cui traduzione letterale è: Come se non esistesse.
Tale massima è usata in riferimento a norme giuridiche (o parti di esse) ritenute dalla giurisprudenza vessatorie, lacunose o imperfette, così da essere considerate come non esistenti, come non scritte: incapaci cioè di produrre effetti giuridici.

Parimenti la massima è usata in diritto penale e precisamente nella teoria della causalità naturale per escludere il nesso di causalità solo se si verifica una causa autonoma, rispetto alla quale la precedente è da considerarsi tamquam non esset e trova, nell’attività dell’imputato, soltanto l’occasione per svilupparsi.

Lo stato italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della sua permanenza sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, con il quale è stato abrogato a tutti gli effetti il regio decreto 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.

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COSA È NECESSARIO AFFINCHÉ ESSI SI AUTODETERMININO?

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Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo del proprio corpo fisico costituito da carne, ossa e sangue.

Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo della propria sfera intellettuale, con la propria libera facoltà di intendere, di concepire pensieri, elaborare idee e formulare pareri.

Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo della propria sfera spirituale, radice ed estrinsecazione della sua libera coscienza e personalità.

Ogni essere umano è dunque Persona Umana perché è ciò che è, espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.

L’esistenza di ogni essere umano come Persona Umana costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera.

L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto all’esistenza di una persona umana rispetto ad un’altra determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.

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ANCHE UNO STRANIERO O UNA PERSONA CHE HA LA RESIDENZA IN UN TERRITORIO DIVERSO DALLA REPUBBLICA DI VENEZIA PUÒ AUTODETERMINARSI PRESSO IL MLNV?

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Certo che si.

Il cittadino veneto esiste e si identifica come parte integrante della comunità di “Genti Venete” libere e sovrane sulle proprie terre d’origine per diritto naturale.

La cittadinanza veneta è acquisita da ogni membro emancipato della società che liberamente sceglie di farne parte.

La cittadinanza veneta attribuisce comuni diritti civili e politici e fondamentali doveri cui si è tenuti.

I diritti civili derivanti dalla cittadinanza veneta sono attribuiti di diritto ad ogni persona di origine veneta fin dal proprio concepimento e fino alla propria emancipazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibili a specifici tratti razziali.

I diritti politici e gli obblighi derivanti dalla cittadinanza veneta impegnano ogni cittadino a concorrere con gli altri membri della comunità ai doveri sociali e di stabilire comunemente il proprio ordinamento con statuti, codici, norme e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale per l’intero Popolo.

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PERCHÉ IL MLNV DICE CHE IL POPOLO VENETO NON È MAI DIVENTATO ITALIANO?

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Anche se la maggior parte dei Veneti è di Nazionalità Veneta per ius sanguinis oggi come oggi viene loro imposta illegalmente la cittadinanza italiana.

Noi Veneti non siamo MAI diventati italiani.

Un Popolo sottoposto a regime militare di uno Stato terzo è legittimato alla autodeterminazione.

Lo stato italiano, infatti, è straniero, occupa illegalmente i territori della nostra Patria, e adotta sistematicamente una politica razzista e colonialista nei confronti del Popolo Veneto.

Comprendere la storia del nostro Popolo è importante e ci può aiutare a capire quanto ci viene nascosto per non scuotere le coscienze di chi, erede di tremila anni di storia, si ritrova a vivere come schiavo in casa propria.

L’italia ha sistematicamente adottato provvedimenti d’autorità per cancellare dalla memoria del Popolo Veneto le proprie tradizioni, la propria cultura, la propria lingua e soprattutto la storia del proprio passato.

Questo viene anche definito come  “Democidio”, un termine coniato dal politologo Rudolph Joseph Rummel per “l’assassinio di qualsiasi persona o genti da parte di un governo, tra cui il genocidio, l’omicidio politico e di massa”.

Rummel creò questo termine per includere tutte le forme di omicidio che vengono compiute dal governo o da organi governativi che non vengono coperti dalla definizione giuridica di genocidio.

Secondo Rummel, il termine genocidio ha tre significati distinti.

Quello normalmente utilizzato, cioè quando un governo ordina l’assassinio di popoli per via della loro nazione, religione o razza.

Il significato giuridico si riferisce alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio adottata il 9 dicembre 1948.

Questo include anche atti non volti all’omicidio ma che hanno come obiettivo finale l’eliminazione di un gruppo, come la prevenzione delle nascite o il trasferimento forzato di bambini del gruppo in un altro gruppo.

Il significato di genocidio in ambito giuridico è simile a quello ordinario, ma comprende anche gli omicidi governativi di oppositori politici o differenti omicidi intenzionali.

Rummel definisce il democidio come “l’assassinio di una qualsiasi persona o gruppo di persone da parte di un governo, tra cui il genocidio, l’omicidio politico e l’omicidio di massa”.

Per esempio, le uccisioni promosse o provocate dal governo per motivi di finalità politica, sarebbero da considerare democidio.

L’italia, quale stato straniero occupante che è, adotta da anni una sistematica azione di discriminazione razziale contro il Popolo Veneto, palesando un vero e proprio razzismo istituzionale allo scopo di annientare l’Amor Patrio e l’identità Nazionale del Popolo Veneto che sono valori universali per ogni Popolo e quindi inalienabili, irrinunciabili, incedibili e imprescrittibili.

Sotto il profilo storico consigliamo di farsi quanto meno un’idea di ciò che lo stato italiano tenta di nascondere in merito all’illegale occupazione della Serenissima Patria.

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E QUALE PERCORSO HA SCELTO IL MLNV?

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Ad oggi sono concluse le prime due delle tre fasi del proprio programma e per realizzare la terza fase il Movimento di Liberazione Nazionale ha scelto di non intraprendere la c.d. “guerra di liberazione” ma il percorso “diplomatico” chiedendo il proprio riconoscimento internazionale sulla base del diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto.

Il MLNV si è così dovuto dotare di un apparato istituzionale ovvero del Governo Veneto Provvisorio, che è una struttura legittimata ad agire a suo nome anche sul piano internazionale.
L’articolo 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 dispone infatti che i Popoli, come tutti i soggetti di diritto internazionale (ivi compreso il Movimento di Liberazione Nazionale), devono disporre di un apparato istituzionale che possa gestire le loro relazioni internazionali.

Oltre alle relazioni internazionali il Governo Provvisorio è anche istituito per gestire la fase di transizione ovvero quel periodo di tempo che ha inizio col formale riconoscimento del MLNV e del Governo fino al completo e definitivo ripristino della Nazione Veneta.

In questa fase il Governo Veneto Provvisorio ha il dovere di garantire la formazione e i lavori di una “Assemblea Costituente” e di un’Alta Corte di Giustizia, di assicurare la sicurezza nazionale, la continuità dei pubblici servizi e di ripristinare la legalità su tutte le proprie terre.

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I MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE QUALI PERCORSI POSSONO INTRAPRENDERE PER LEGGE?

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Nell’unico modo possibile … cioè secondo la legge e, secondo noi, in modo non violento.

Considerato che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto tale diritto concreta il potere di esercitarlo nelle forme e nei modi contemplati.

Il percorso del MLNV, infatti, è un percorso legale, legittimo e previsto dal diritto internazionale, si chiama AUTODETERMINAZIONE.

Non c’è alcun bisogno di un referendum e dei partiti politici.

Non serve la secessione.

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I VENETKENS COME ALTRI GRUPPI VENETISTI PARLANO DI: MAGGIOR CONSIGLIO, ALBO DEI SANITARI … TUTTO QUESTO È LEGALE?

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Dobbiamo renderci conto delle condizioni in cui il Popolo Veneto è costretto a vivere attualmente, cioè come schiavi in casa propria.

Il MLNV ha scelto di non intraprendere la “guerra di liberazione” ma un percorso diplomatico ed è per questo che, come sua naturale evoluzione, ha dato origine al Governo Veneto Provvisorio.

Tal Governo esercita, in questa fase di transizione, un potere esecutivo limitato, proprio perché non è stato eletto dal Popolo.

Il Governo Veneto è provvisorio perché il diritto a ripristinare la Sovranità del Popolo Veneto, di cui il MLNV è titolato alla sua rivendicazione, non si erge sulla base del consenso popolare ma sul suo diritto di autodeterminazione previsto dalle norme internazionali.

I doveri e i compiti del GVP sono pertanto dimensionati e limitati a tali funzioni e non può provvedere ad altre istituzioni che potranno comunque essere  scelte dal Popolo Veneto, una volta liberato dal giogo straniero italiano.

In questa fase di transizione non può esistere un “Maggior Consiglio”, cioè un Parlamento, perché il Popolo Veneto non è libero di eleggerlo e tutte le altre istituzioni necessarie ad un Governo legittimo ed etico, possono solo prevedersi per ora e attuarle per volontà del Popolo.

Ricordiamoci che la Pubblica Amministrazione (PA) è e può essere solo un complesso organizzato di persone e di beni al quale il Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi.

La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.

Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.

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QUALI PROBLEMI POSSONO CREARE A CHI SI AUTODETERMINA CON LORO?

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In teoria nessuno, perché l’autodeterminazione è un diritto soggettivo di ogni essere umano, ma si sa che l’italia fonda sé stessa sull’inganno e la frode e la sua autorità è contestabile per il difetto assoluto di giurisdizione, ab origine, cioè dal suo costituirsi sui nostri territori.

L’autodeterminazione non è un modulo di adesione o associativo, spesso come fanno i partiti politici.

Il MLNV, infatti, non fa iscritti ma chiede, a chi ne condivide i principi etici e la finalità, di autodeterminarsi sotto la propria egida per autotuelarsi  (i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro…”), e per dimostrare allo stato straniero italiano  che tale sua personale volontà è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale.

L’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività.

Ecco perché l’autodeterminazione del Cittadino Veneto, sotto l’egida del MLNV, lo rende corresponsabile, (perché ne ha titolo), ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo.

Riconoscersi di nazionalità Veneta è ben diverso dal dover accettare l’imposizione di una cittadinanza di uno stato che occupa la propria Patria.

Noi Veneti non siamo mai diventati italiani e l’imposta cittadinanza italiana è una violazione dell’art.15 della Dichiarazione universale dei diritti dell‘uomo che è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri.

In particolare tale dichiarazione recita:

  1. Ogni individuo ha diritto ad una nazionalità.
  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Quindi autodeterminarsi significa anche tutto questo.

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CHE VALORE GIURIDICO HANNO I GRUPPI TIPO CNLV, VENETKENS?

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Il Diritto internazionale si riferisce a queste entità col termine “GRUPPI ORGANIZZATI IN LOTTA” in nome di un intero Popolo, per realizzare il principio di autodeterminazione dei Popoli e in particolare per liberare il Popolo dal giogo coloniale.

Questi gruppi in lotta possono anche essere denominati “Movimenti di Liberazione Nazionale”, ma non è detto che lo siano.

Il tratto caratteristico dei Movimenti di Liberazione Nazionale è la circostanza che la loro lotta è distinto da quella dei partiti insurrezionali, ed è legittimata dal diritto internazionale giacché essa mira alla realizzazione del Principio di Autodeterminazione dei Popoli.

Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), già esiste perché è stato fondato il 29 settembre 2009 ai sensi e per gli effetti del Diritto Internazionale e con tutto ciò che da esso ne deriva.

Il 3 febbraio 2012, il MLNV ha reso noto, a pubblica menzione; di aver concluso le prime due delle tre fasi del proprio programma operativo.

  1. PRIMA FASE:

La rivendicazione del diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto previsto e regolato dal diritto internazionale è stata esercitata dal Popolo Veneto attraverso la denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano e rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto notificata allo stato straniero occupante italiano e depositata all’O.N.U. in data 28.09.2010 da questo MLNV.

Ad oggi nessun disconoscimento formale della propria denuncia è mai stato notificato al MLNV dall’O.N.U., da un qualsiasi Stato Terzo e neppure dallo stesso governo italiano.

La formalità della rivendicazione è pertanto di diritto compiuta e perfezionata anche dall’assenza di qualsiasi atto formale di manifesta opposizione.

Nessuno ha confutato la nostra denuncia.

  1. SECONDA FASE

Il diritto di liberare la Patria dallo stato straniero occupante italiano è legittimo e legale perché conforme alle norme del diritto internazionale.

Considerato che il MLNV con precauzione e riguardo ha inutilmente atteso, anche ben oltre i limiti consuetudinari, la notifica e la formalità di un qualsiasi atto di manifesta resistenza, rifiuto o mera opposizione alle enunciate espressioni di diritto da noi MLNV ritenute legali, legittime e rivendicate “secundum legem”, è così portata a compimento anche la seconda fase.

La costituzione del MLNV ha quindi generato “diritto” producendo negli effetti ciò che si tenta di non considerare.

Così, oggi, nel dar seguito all’adempimento dei propri doveri che il MLNV si è dato nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme di diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, si da avvio alla costituzione del Governo Provvisorio.

Il Popolo Veneto è nella condizione di non dover elemosinare a nessuno il diritto di essere ciò che è: da sempre un Popolo, e una Nazione per oltre un millennio.

Il documento si è concluso con l’appello a tutti per partecipare all’attività del Governo Veneto Provvisorio: “Il MLNV quale “Soggetto di diritto” riconosciuto dalle norme internazionali  che agisce in quanto tale perché qualificato dalla legittimazione internazionale, basata sul diritto all’autodeterminazione, chiama tutti i Patrioti a condividere incarichi, mansioni e competenze nell’ambito del Governo Provvisorio.”

Ma nessuno dei convenuti ha voluto partecipare e condividere tale onore e onere.

E già nel 2012 nessuno ha voluto partecipare … pensate a quanto tempo abbiamo perso.

Ora ci sono molti gruppi che, copiando anche male, si propongono come Movimenti di Liberazione Nazionale in alternativa a questo MLNV che è l’unico che ha intrapreso il legittimo, legale e non violento, percorso di liberazione.

Perché questa sconsiderata deriva?

Perché il MLNV è un “soggetto transitorio”, che ha il solo scopo di rivendicare il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto e di condurlo al ripristino della propria sovranità.

Fatto questo il MLNV cessa di esistere.

Il MLNV è, infatti,  garante dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria e dell’intero Popolo Veneto, lavorando cioè senza alcun interesse personale e impegnandosi a non candidarsi politicamente, una volta garantito il ripristino di sovranità su tutti i propri territori, sempre che non lo voglia il Popolo.

Questo è un impegno sacro e doveroso nei confronti della Serenissima Patria, ma non ha bisogno di un’irragionevole ambizione personale, bramosia di potere e lucrose opportunità che il ripristino di una Nazione spesso comporta.

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QUALI SONO I PUNTI FONDAMENTALI DELL’ ORDINAMENTO GIURIDICO VENETO PROVVISORIO (OGVP)

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L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) è lo strumento legale di riferimento di cui si dota il Governo Veneto Provvisorio (GVP) per la gestione della fase di transizione.

L’OGVP si rifà al Diritto di Natura:

«Il diritto di natura, che gli autori chiamano comunemente jus naturale, è la libertà che ciascuno ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine. »

Gli argomenti affrontati nell’ambito della dottrina del diritto naturale concernono al diritto, perché pongono in discussione la legittimità delle leggi, alla morale, ossia l’intima coscienza dell’uomo, presumendo limiti al potere dello Stato e alla politica.

Un forte condizionamento ideologico grava sull’analisi storica: l’unitarismo italico ha teso a proiettare su Roma la paternità di qualsivoglia espressione culturale degna di essere studiata.

Un poco d’umiltà, invece, insegnerebbe ad apprezzare la grandezza di altri Popoli europei.

[…] Attratto nell’orbita della romanità, il Popolo Veneto, è stato solo in parte influenzato dai modelli culturali tipici dell’urbs.

[…] restò marginale l’impronta romana nell’assetto politico e giuridico.

Si è ben lontani dal dimostrare che il nostro Popolo abbia fatto propri tutti gli istituti giuridici e tutti i modelli culturali dei Romani e le fonti a disposizione sono comunque sufficienti a dimostrare il contrario.

Il MLNV ritiene che l’esercizio di sovranità dello Stato, espressione delle tre funzioni cardine, (esecutiva, legislativa e giudiziaria) debba essere subordinata al Popolo ed esercitata con competenze attribuite a livello federale, contea e municipale, non in maniera subordinata l’una all’altra ma a reciproca integrazione.

La sovranità popolare è garantita dalla diretta partecipazione dei cittadini che nelle forme e termini che si andranno a stabilire avranno competenza sulle attività delegate ai vari organi e a tutti i livelli, sia con facoltà ispettive e di controllo, abrogative e di revoca di mandati conferenti autorità e funzioni rappresentative.

Tale facoltà esercitata dai cittadini non può essere soggetta al controllo e al vincolo del potere esecutivo, legislativo e giudiziario dello Stato se non nei limiti e nei termini che si andranno a stabilire.

In tal modo non possono esistere organismi di Stato, a qualsiasi livello e funzione, svincolati o non soggetti al controllo e alla volontà popolare.

L’OGVP identifica in ogni ESSERE UMANO e nel POPOLO VENETO il Soggetto dotato di “personalità giuridica originaria” perché fonte ed archetipo stesso del suo diritto alla sovranità.

L’originarietà della personalità giuridica di ogni essere umano e del Popolo Veneto è:

  1. naturale (generatrice)
  2. esclusiva (unica)
  3. inalienabile (intoccabile)
  4. irrinunciabile (perché necessaria)
  5. incedibile (non trasferibile per incompatibilità naturale)
  6. imprescrittibile (inestinguibile)

Anche se l’OGVP prevede la personalità giuridica originaria la sua attribuzione non è assoggettata e/o vincolata, per sua natura, ad alcun suo riconoscimento perché antecedente allo stesso OGVP.

L’OGVP riconosce l’originarietà della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, derivando essa dal suo diritto di autodeterminazione.

‘OGVP riconosce l’originarietà della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di “imperio” delegata dal Popolo, attraverso il mutuo consenso.

Gli Organi con “personalità giuridica originaria” usufruiscono di una posizione giuridicamente rilevante rispetto ad ogni altro soggetto o organo giuridico pubblico e/o privato riconosciuto ed esistono perché generati dal Popolo Veneto e dal suo dovere e necessità di autodeterminarsi.

Per loro natura essi sono assoggettabili unicamente al Popolo Veneto e non possono essere sciolti e deposti se non al naturale e integrale compimento delle loro funzioni.

L’OGVP recepisce come organo dotato di “personalità giuridica primaria” la Pubblica Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone e di beni al quale il Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi.

La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.

Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.

Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari.

L’OGVP è anche lo strumento legale che il MLNV propone per il nostro futuro stato etico.

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