GLOSSARIO
EVERSIONE
Negli ordinamenti liberal-democratici l'associazione è ritenuta sovversiva solo se è finalizzata alla sovversione con mezzi violenti, altrimenti è lecita e tutelata dalla Costituzione.
Il reato derivante può anche escludere in sé l'attentato, rientrante nella fattispecie dell'omicidio, il delitto comune o il terrorismo, ma configurarsi solo nell'associazione per delinquere per commettere cospirazione o sovversione.
Le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, secondo l'ordinamento giuridico italiano, sono quelle associazioni definite dagli articoli 270 bis del codice penale, come modificato e/o sostituito dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2001, n.438, sono propriamente quelle «che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico» (art. 270-bis). L'associazione sovversiva semplice (art. 270 c.p., come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n.85) si configura nella seguente formulazione: "Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni."
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA MODERATA
SEZIONE 10 – ART.10
Le imposte sono applicabili solo ed esclusivamente sui prodotti di consumo e servizi.
L'imposta è unica ed è fissata al 10% del prezzo di vendita del prodotto e/o del servizio.
Il Dipartimento Economico e le istituzioni di ogni ordine e grado, qual'ora delegate, possono applicare, motivandola, un'aliquota d'imposta eventualmente inferiore al 10% del valore di vendita del prodotto e/o del servizio.
La Cassa Nazionale Veneta di ogni Municipalità è incaricata della riscossione dell'imposta sul territorio di propria competenza mantenendo il 50% a disposizione della collettività locale e assegnando il 20% del totale alla Cassa Nazionale Veneta di Contea (Stato Federato), un altro 20% del totale al Dipartimento Economico (Stato Federale) e un ulteriore 10% al fondo di risparmio e solidarietà istituito per necessità ed urgenze.
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IMPOSTA SUI CARBUTANTI
Il costo finale del carburante è stabilito dal Dipartimento Economico di concerto con il Dipartimento dei Trasporti.
Il costo del caraburante deve intendersi comprensivo della raffinazione e del trasporto e degli oneri spettanti al gestore del distributore pari al 10% del valore per litro erogato.
Spetta allo Stato provvedere alla fornitura dei carburanti a prezzi calmierati e rivenderli poi, raffinati, al gestore del distributore.
Alla gestione della distribuzione dei carburanti non sono ammesse compagnie petrolifere.
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FONDO DI RISPARMIO E SOLIDARIETA'
Il 10% del gettito fiscale è destinato al fondo per necessità ed urgenze, gestito direttamente dal Dipartimento Economico |
ANARCHIA
L'anarchia (dal greco antico: ἀν-ἀρχή, (dal greco antico, ἀν, assenza + ἀρχός, leader o governatore) è l'organizzazione societaria agognata dall'anarchismo basata sull'idea libertaria di un ordine fondato sull'autonomia e la libertà degli individui, contrapposto ad ogni forma di potere costituito compreso quello statale.
AMINISTRAZIONE PUBLICA PROVISORIA
L’Amministrazione Pubblica Provvisoria è costituita dalle Istituzioni la cui attività è riservata a curare gli interessi della collettività e che sono predeterminati in sede di indirizzo politico.
In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa.
In senso soggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica l’insieme delle istituzioni che esercitano tale funzione.
02 – LA NAZIONE VENETA
SEZIONE 05 – POPOLAZIONE – POPOLO VENETO – NAZIONE VENETA
ARTICOLO 02 – LA NAZIONE VENETA
La Nazione Veneta è l’espressione giuridica, politica e storica del Popolo Veneto, costituita come soggetto collettivo titolare della propria sovranità originaria, imprescrittibile e non delegabile.
Essa si fonda sulla continuità storica e giuridica della Serenissima Repubblica di Venezia, riconosciuta come entità statuale indipendente fino alla sua occupazione militare e annessione fraudolenta al Regno d’Italia nel 1866.
Tale atto, privo di legittimità giuridica, non ha interrotto l’esistenza né il diritto del Popolo Veneto a costituirsi nuovamente quale Nazione fra le Nazioni.
La Nazione Veneta si autodetermina liberamente, nel rispetto del diritto internazionale e dei principi fondamentali di libertà, verità, giustizia, identità e dignità.
Essa riconosce come propri i simboli nazionali, la lingua, la cultura e le istituzioni storiche che ne attestano la sovranità.