GLOSSARIO

APOLOGIA DI REATO

Nel diritto italiano l'apologia di reato è prevista in due differenti aspetti: il più noto divieto di Apologia del fascismo, che, peraltro, sanziona la propaganda a favore della ricostituzione del partito Fascista e non la semplice "difesa elogiativa" (Corte Costituzionale, sentenza 1/1957), e il divieto di apologia di delitto previsto all'art 414, comma 3 del codice penale.
Va sottolineato, a tal proposito, che l'ordinamento italiano sanziona solo l'apologia dei reati particolarmente gravi, i delitti, lasciando l'apologia delle contravvenzioni un comportamento legittimo.
Differente è l'istigazione a delinquere, trattata dall'art. 414 c.p., che sanziona l'istigazione a commettere reati, delitti o contravvenzioni che siano.Secondo una pronuncia della Suprema Corte,  "l'elemento oggettivo dell'apologia di uno o più reati punibile ai sensi dell'art. 414, comma terzo c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l'azione deve avere la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo." 

EVERSIONE

Un'associazione sovversiva è un gruppo che si prefigge di sovvertire, anche con l'uso della violenza, l'ordine politico e sociale di uno Stato.
Negli ordinamenti liberal-democratici l'associazione è ritenuta sovversiva solo se è finalizzata alla sovversione con mezzi violenti, altrimenti è lecita e tutelata dalla Costituzione.
Il reato derivante può anche escludere in sé l'attentato, rientrante nella fattispecie dell'omicidio, il delitto comune o il terrorismo, ma configurarsi solo nell'associazione per delinquere per commettere cospirazione o sovversione.
Le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, secondo l'ordinamento giuridico italiano, sono quelle associazioni definite dagli articoli 270 bis del codice penale, come modificato e/o sostituito dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2001, n.438, sono propriamente quelle «che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico» (art. 270-bis). L'associazione sovversiva semplice (art. 270 c.p., come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n.85) si configura nella seguente formulazione: "Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni."
La loro costituzione è naturalmente un reato associativo, alla configurabilità del quale è perciò sufficiente una condotta – fra quelle idonee a concretizzare ragionevolmente un reale pericolo – di idonea "progettazione" di un futuro concorso in uno o più reati violenti, soprattutto dopo la modifica dell'art. 270 c.p. avvenuta nel 2006.
La norma infatti punisce sia chi «promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia» queste associazioni, con la reclusione da sette a quindici anni, che chi più semplicemente vi partecipa, con la reclusione da cinque a dieci anni.
Le finalità previste per la configurabilità del reato sono quelle di terrorismo, «anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale».
Una condotta diventa reato perseguibile penalmente se c'è una parte lesa, persona fisica o giuridica. La semplice dichiarazione di opinioni, per quanto antidemocratiche o che incentivino la violenza non è in sé reato, finché questo non si traduce in concrete azioni illecite. 
Sono tuttavia applicabili i reati di Istigazione a delinquere e Apologia di reato (art. 414 c.p.) nei casi in cui vi è concreto pericolo che vi consegua la commissione di reati.

La Corte suprema di cassazione italiana a più riprese è intervenuta per interpretare l'applicazione dell'articolo 270, mutuato da una legge concepita ben prima della nascita della Repubblica Italiana e della sua Carta Costituzionale, e per limitare i casi di applicazione dei reati associativi e di pericolo presunto.
In particolare: in merito ai reati associativi di natura eversiva è principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale
"la semplice idea eversiva non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza non realizza il reato, ricevendo tutela proprio dall’assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere".
La giurisprudenza della Suprema Corte, sia pure facendo riferimento al diverso fenomeno delle associazioni mafiose, ha più volte chiarito che:
"si definisce intraneus a un contesto associativo colui che risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa della associazione i contestazione, non solo “è” ma “fa parte” della stessa: locuzione da intendersi in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi ed ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione raggiunga i suoi scopi. Di talché sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali si ricavi la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve trattarsi dunque di indizi gravi e precisi dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo".
 

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA MODERATA

SEZIONE 10 – ART.10

Le imposte sono applicabili solo ed esclusivamente sui prodotti di consumo e servizi.
L'imposta è unica ed è fissata al 10% del prezzo di vendita del prodotto e/o del servizio.
Il Dipartimento Economico e le istituzioni di ogni ordine e grado, qual'ora delegate, possono applicare, motivandola, un'aliquota d'imposta eventualmente inferiore al 10% del valore di vendita del prodotto e/o del servizio.
La Cassa Nazionale Veneta di ogni Municipalità è incaricata della riscossione dell'imposta sul  territorio di propria competenza mantenendo il 50% a disposizione della collettività locale e assegnando il 20% del totale alla Cassa Nazionale Veneta di Contea  (Stato Federato), un altro 20% del totale al Dipartimento Economico (Stato Federale) e un ulteriore 10% al fondo di risparmio e solidarietà istituito per necessità ed urgenze.

 
IMPOSTA SUI CARBUTANTI
Il costo finale del carburante è stabilito dal Dipartimento Economico di concerto con il Dipartimento dei Trasporti.
Il costo del caraburante deve intendersi comprensivo della raffinazione e del trasporto e degli oneri spettanti al gestore del distributore pari al 10% del valore per litro erogato.
Spetta allo Stato provvedere alla fornitura dei carburanti a prezzi calmierati e rivenderli poi, raffinati, al gestore del distributore.
Alla gestione della distribuzione dei carburanti non sono ammesse compagnie petrolifere.
 
 
 
 
FONDO DI RISPARMIO E SOLIDARIETA'
Il 10% del gettito fiscale è destinato al fondo per necessità ed urgenze, gestito direttamente dal Dipartimento Economico

 

ANARCHIA

L'anarchia (dal greco antico: ἀν-ἀρχή, (dal greco antico, ἀν, assenza + ἀρχός, leader o governatore) è l'organizzazione societaria agognata dall'anarchismo basata sull'idea libertaria di un ordine fondato sull'autonomia e la libertà degli individui, contrapposto ad ogni forma di potere costituito compreso quello statale.

 

AMINISTRAZIONE PUBLICA PROVISORIA

L’Amministrazione Pubblica Provvisoria è costituita dalle Istituzioni la cui attività è riservata a curare gli interessi della collettività e che sono predeterminati in sede di indirizzo politico.
In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa.
In senso soggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica l’insieme delle istituzioni che esercitano tale funzione.

02 – LA NAZIONE VENETA

SEZIONE 05 – POPOLAZIONE – POPOLO VENETO – NAZIONE VENETA
ARTICOLO 02 – LA NAZIONE VENETA


La Nazione Veneta è l’espressione giuridica, politica e storica del Popolo Veneto, costituita come soggetto collettivo titolare della propria sovranità originaria, imprescrittibile e non delegabile.
Essa si fonda sulla continuità storica e giuridica della Serenissima Repubblica di Venezia, riconosciuta come entità statuale indipendente fino alla sua occupazione militare e annessione fraudolenta al Regno d’Italia nel 1866.
Tale atto, privo di legittimità giuridica, non ha interrotto l’esistenza né il diritto del Popolo Veneto a costituirsi nuovamente quale Nazione fra le Nazioni.
La Nazione Veneta si autodetermina liberamente, nel rispetto del diritto internazionale e dei principi fondamentali di libertà, verità, giustizia, identità e dignità.
Essa riconosce come propri i simboli nazionali, la lingua, la cultura e le istituzioni storiche che ne attestano la sovranità.