SEZIONE 03 – L’ESSERE UMANO
ARTICOLO 04 – LA SOVRANITÀ ORIGINARIA DELL’ESSERE UMANO
La sovranità appartiene originariamente all’essere umano in quanto ente naturale, cosciente e libero.
Per sovranità deve intendersi il potere originario e indipendente da ogni altro potere.
La sovranità originaria (detta anche “personalità giuridica originaria”) è riconosciuta ad ogni essere umano fin dal suo concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizionefisica e psichica.
Nell’ambito dei questo ordinamento l’attribuzione di sovranità giuridica originaria rende ogni persona umana titolare dei diritti fondamentali dell’uomo e ne regola i rapporti giuridici dotandola di una posizione di prevalenza rispetto ai diritti/doveri eseritati da tutti gli altri soggetti di diritto riconosciuti.
L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto alla naturale e completa esistenza di una persona umana determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.
Essa non può essere delegata, ceduta, alienata né sostituita da strutture artificiali o da poteri costituiti senza il consenso pieno, libero, informato e consapevole dell’individuo.
Ogni autorità istituzionale, politica o giuridica può legittimamente esistere solo come espressione pattizia e volontaria della sovranità individuale aggregata.
L’OGVP riconosce che ogni essere umano è sovrano su sé stesso e che ogni ordinamento giusto deve nascere dal rispetto di questa sovranità primaria, esercitata in forma pacifica, responsabile e partecipativa.
Qualunque potere che si imponga contro la volontà sovrana dell’essere umano autodeterminato è da considerarsi arbitrario, illegittimo e privo di valore giuridico e morale.
La sovranità originaria (detta anche “personalità giuridica originaria”) è riconosciuta ad ogni essere umano fin dal suo concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica.
Nell’ambito dei questo ordinamento l’attribuzione di sovranità giuridica originaria rende ogni persona umana titolare dei diritti fondamentali dell’uomo e ne regola i rapporti giuridici dotandola di una posizione di prevalenza rispetto ai diritti/doveri esercitati da tutti gli altri soggetti di diritto riconosciuti.
L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto alla naturale e completa esistenza di una persona umana determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.
L’OGVP garantisce l’inviolabilità e il rispetto di ogni persona umana e in particolare:
- nessuno può essere soggetto ad alcun divieto od obbligo se non espressamente previsto dalle legge;
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tutti hanno diritto di essere e di fare ciò che vogliono purché non si comprometta, anche solo in parte, il medesimo diritto degli altri o si arrechi loro danno;
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nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non prescrive.
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il concreto pericolo e la violazione della sicurezza nazionale;
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il concreto pericolo e la violazione della sicurezza delle persone;
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il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dell’eco-sistema;
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il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dei beni comuni e delle proprietà.