SEZIONE 03

04 – SOVRANITÀ ORIGINARIA DELL’ESSERE UMANO

SEZIONE 03 – L’ESSERE UMANO
ARTICOLO 04 – LA SOVRANITÀ ORIGINARIA DELL’ESSERE UMANO


La sovranità appartiene originariamente all’essere umano in quanto ente naturale, cosciente e libero.
Per sovranità deve intendersi il potere originario e indipendente da ogni altro potere.
La sovranità originaria (detta anche “personalità giuridica originaria”) è riconosciuta ad ogni essere umano fin dal suo concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizionefisica e psichica.
Nell’ambito dei questo ordinamento l’attribuzione di sovranità giuridica originaria rende ogni persona umana titolare dei diritti fondamentali dell’uomo e ne regola i rapporti giuridici dotandola di una posizione di prevalenza rispetto ai diritti/doveri eseritati da tutti gli altri soggetti di diritto riconosciuti.
L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto alla naturale e completa esistenza di una persona umana determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.
Essa non può essere delegata, ceduta, alienata né sostituita da strutture artificiali o da poteri costituiti senza il consenso pieno, libero, informato e consapevole dell’individuo.
Ogni autorità istituzionale, politica o giuridica può legittimamente esistere solo come espressione pattizia e volontaria della sovranità individuale aggregata.
L’OGVP riconosce che ogni essere umano è sovrano su sé stesso e che ogni ordinamento giusto deve nascere dal rispetto di questa sovranità primaria, esercitata in forma pacifica, responsabile e partecipativa.
Qualunque potere che si imponga contro la volontà sovrana dell’essere umano autodeterminato è da considerarsi arbitrario, illegittimo e privo di valore giuridico e morale.
La sovranità originaria (detta anche “personalità giuridica originaria”) è riconosciuta ad ogni essere umano fin dal suo concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica.
Nell’ambito dei questo ordinamento l’attribuzione di sovranità giuridica originaria rende ogni persona umana titolare dei diritti fondamentali dell’uomo e ne regola i rapporti giuridici dotandola di una posizione di prevalenza rispetto ai diritti/doveri esercitati da tutti gli altri soggetti di diritto riconosciuti.
L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto alla naturale e completa esistenza di una persona umana determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.
L’OGVP garantisce l’inviolabilità e il rispetto di ogni persona umana e in particolare:

  • nessuno può essere soggetto ad alcun divieto od obbligo se non espressamente previsto dalle legge;
  • tutti hanno diritto di essere e di fare ciò che vogliono purché non si comprometta, anche solo in parte, il medesimo diritto degli altri o si arrechi loro danno;
  • nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non prescrive.
I diritti umani non possono essere soggetti o sottomessi se non nei limiti e nei casi estremi previsti dalla legge e cioè:
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza nazionale;
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza delle persone;
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dell’eco-sistema;
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dei beni comuni e delle proprietà.

03 – DIRITTI SOGGETTIVI DELL’ESSERE UMANO

SEZIONE 03 – L’ESSERE UMANO
ARTICOLO 03 – I DIRITTI SOGGETTIVI DELL’ESSERE UMANO


I diritti soggettivi dell’essere umano sono inalienabili, inviolabili, imprescrittibili e non subordinabili a norme di diritto positivo che ne limitino la natura originaria.
Essi non derivano da concessioni statuali o autorità costituite, ma sono connaturati all’essere umano stesso in quanto tale, e ne costituiscono la base giuridica primaria.
Tra i diritti soggettivi fondamentali dell’essere umano si riconoscono:

  • il diritto alla vita e alla morte naturale
  • il diritto alla libertà fisica e spirituale
  • il diritto alla propria integrità personale
  • il diritto alla coscienza e alla verità
  • il diritto alla proprietà del proprio corpo e della propria identità
  • il diritto alla parola, al pensiero, alla cultura e all’espressione
  • il diritto a rifiutare trattamenti imposti contro la propria volontà
  • il diritto a stabilire liberamente i propri legami affettivi e familiari
  • il diritto a disporre dei frutti del proprio lavoro e della propria creatività
  • il diritto di resistere a ogni forma di oppressione, abuso, schiavitù o sfruttamento.

L’OGVP riconosce questi diritti come fondamento dell’ordinamento e come limite invalicabile all’esercizio di qualsiasi potere.
L’OGVP riconosce come innati i diritti soggettivi assoluti così come sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Tali diritti valgono erga omnes, cioè verso tutti, e sono fondamentalmente di due tipi:

  • diritti della personalità o diritti fondamentali dell’uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, all’immagine, all’onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione…).
  • diritti patrimoniali i quali hanno ad oggetto i beni; sono diritti sulle cose e il principale fra questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.

02 – PERSONALITÀ GIURIDICA DELL’ESSERE UMANO

SEZIONE 03 – L’ESSERE UMANO
ARTICOLO 02 – LA PERSONALITÀ GIURIDICA DELL’ESSERE UMANO


L’essere umano è titolare della propria personalità giuridica originaria e naturale, che sussiste indipendentemente da qualsiasi atto di registrazione, attribuzione o riconoscimento da parte di enti, autorità o ordinamenti esterni.
La personalità giuridica dell’essere umano nasce con lui, si fonda sulla sua esistenza concreta e sulla sua capacità di relazioni e responsabilità, ed è inviolabile.
L’OGVP riconosce e tutela questa personalità giuridica, la quale non può essere sostituita né soppressa da entità fittizie, giuridiche o commerciali create artificialmente (come codici fiscali, identità legali o rappresentazioni digitali).
Ogni tentativo di ridurre l’essere umano a soggetto passivo di diritto, numero identificativo o oggetto contrattuale è contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento veneto e della dignità umana.

01 – LA PERSONA UMANA

EZIONE 03 – L’ESSERE UMANO
ARTICOLO 01 – L’ESSERE UMANO – PERSONA


L’essere umano è titolare inalienabile di dignità, libertà e coscienza.
È al centro dell’ordinamento etico, giuridico e sociale del Popolo Veneto e dell’OGVP, che ne riconosce e garantisce l’unicità, la completezza e il valore assoluto, a prescindere da qualsiasi condizione fisica, psichica, sociale, culturale o anagrafica.
La persona umana non può mai essere considerata mezzo, strumento o oggetto di potere.
Ogni atto pubblico o privato deve riconoscerne la soggettività, il valore intrinseco e la capacità naturale di autodeterminarsi.
L’essere umano è libero sin dalla nascita, e tale libertà non può essere limitata, alienata o subordinata ad alcun potere politico, religioso o economico, salvo per il rispetto dei diritti e delle libertà altrui.
Pertando l’OGVP riconosce l’inviolabilità di diritti che ogni essere umano possiede dalla nascita:

  1. Libertà;
  2. Uguaglianza;
  3. Proprietà.
Ogni persona, fin dal proprio concepimento, acquisisce unicità e soggettività giuridica originaria divenendo titolare dei diritti fondamentali dell’uomo che l’ordinamento veneto riconosce come:
  • naturali;
  • incedibili;
  • inalienabili.