SEZIONE 07

LA PERSONALITÀ GIURIDICA

SEZIONE 07 – ARTICOLO 01
 
La personalità giuridica è la capacità legale di essere titolari di diritti e doveri.
L'OGVP prevede i seguenti tipi di personalità giuridica:
  1. originaria (la cui attribuzione non è assoggetta per sua natura ad alcun suo riconoscimento)
  2. primaria (attribuibile allo stato in quanto tale e a tutte le sue istituzioni)
  3. accessoria (attribuibile agli esseri biologicamente viventi in natura)
  4. semplice (attribuibile agli enti e/o associazioni riconosciute dallo stato)
L'attribuzione del tipo di personalità giuridica determina la prevalenza o la soggezione della capacità giuridica rispetto agli altri soggetti di diritto.
 
COMMENTO
In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l'esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari).
Ogni persona umana (vedi SEZIONE 02 – ARTICOLO 02) è titolare di personalità giuridica perché esiste in quanto tale.
Il Popolo Veneto è dunque il soggetto dotato di personalità giuridica originaria 
Con riferimento e per gli effetti dell'art.6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani l'OGVP assicura ad ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Essere titolari di personalità giuridica significa “esistere”  con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che ne derivano rispetto alle altre persone e allo stesso OGVP.

 

 

LA PERSONALITÀ GIURIDICA ORIGINARIA

SEZIONE 07 – ARTICOLO 02
 
L’OGVP identifica in ogni Essere Umano e nel POPOLO VENETO il Soggetto dotato di personalità giuridica originaria perché fonte ed archetipo stesso del suo diritto alla sovranità.
L'originarietà della personalità giuridica di ogni essere umano e del Popolo Veneto è:
  1. naturale (generatrice)
  2. esclusiva (unica)
  3. inalienabile (intoccabile)
  4. irrinunciabile (perché necessaria)
  5. incedibile (non trasferibile per incompatibilità naturale)
  6. imprescrittibile (inestinguibile)
Anche se l'OGVP prevede la personalità giuridica originaria la sua attribuzione non è assoggettata e/o vincolata, per sua natura, ad alcun suo riconoscimento perché antecedente allo stesso OGVP.
L'OGVP riconosce l'originarietà della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, derivando essa dal suo diritto di autodeterminazione.
L'OGVP riconosce l'originarietà della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di "imperio" delegata dal Popolo, attraverso il mutuo consenso.
 
GLI ORGANI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA ORIGINARIA
Gli Organi con personalità giuridica originaria usufruiscono di una posizione giuridicamente rilevante rispetto ad ogni altro soggetto o organo giuridico pubblico e/o privato riconosciuto ma esistono perché generati dal Popolo Veneto e dal suo dovere e necessità di autodeterminarsi.
Per loro natura essi sono assoggettabili unicamente al Popolo Veneto e non possono essere sciolti e deposti se non al naturale e integrale compimento delle loro funzioni.
L’OGVP identifica e riconosce gli Organi dotati di personalità giuridica originaria in:
  1. Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV)

Vedi anche:
SEZIONE 03 – ARTICOLO 04
SEZIONE 04 – ARTICOLO 08

SEZIONE 07 – ARTICOLO 03

 

 


 

LA PERSONALITÀ GIURIDICA PRIMARIA

SEZIONE 07 – ARTICOLO 03
 
L’OGVP recepisce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone, di servizi e di beni al quale il Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi.
La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.
Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari.
L’OGVP identifica gli Organi dotati di personalità giuridica primaria in:
  1. Governo Veneto Provvisorio (GVP)
  2. Assemblea Costituente (AC)
  3. Alta Corte di Giustizia (ACG)

LA PERSONALITÀ GIURIDICA ACCESSORIA (ESSERI BIOLOGICI VIVENTI IN NATURA)

SEZIONE 07 – ARTICOLO 04
 
L’OGVP riconosce ad ogni organismo vivente in natura, così come comunemente riconosciuto per tale, una personalità giuridica accessoria.
Rispettando il principio per cui l’OGVP tutela l’ecosistema nazionale e mondiale con la salvaguardia naturale dell’ambiente in tutti i suoi aspetti, luce, aria, acqua e terra, ad ogni essere biologicamente vivente in natura è riconosciuta una personalità giuridica accessoria e destinataria pertanto del diritto all’esistenza secondo il processo naturale della propria specie.
Il diritto ad un’esistenza naturale preclude la facoltà di interromperne volontariamente la stessa o di determinarne un suo innaturale svolgimento.
La personalità giuridica primaria dell’essere umano è prevalente solo nei casi espressamente indicati dalla legge e per il determinarsi di uno stato di reale necessità.
 

LA PERSONALITÀ GIURIDICA (SEMPLICE)

SEZIONE 07 – ARTICOLO 05

L’OGVP recepisce come persona giuridica (semplice) quel complesso organizzato di persone e di beni al quale attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto.
Le persone giuridiche (semplici) possono essere solo di natura privata e perseguono interessi privati.
Nessuna persona giuridica (semplice) ha facoltà prevalenti rispetto ai diritti/doveri esercitati dai titolari di personalità giuridica originaria e primaria.
Ogni soggetto di diritto che si avvale dI PERSONALITà GIURIDICA (SEMPLICE) è tale solo se riconosciuta dallo Stato e regolarmente registrata all'apposito registro anagrafico.