LA PERSONALITÀ GIURIDICA ORIGINARIA

SEZIONE 07 – ARTICOLO 02
 
L’OGVP identifica in ogni Essere Umano e nel POPOLO VENETO il Soggetto dotato di personalità giuridica originaria perché fonte ed archetipo stesso del suo diritto alla sovranità.
L'originarietà della personalità giuridica di ogni essere umano e del Popolo Veneto è:
  1. naturale (generatrice)
  2. esclusiva (unica)
  3. inalienabile (intoccabile)
  4. irrinunciabile (perché necessaria)
  5. incedibile (non trasferibile per incompatibilità naturale)
  6. imprescrittibile (inestinguibile)
Anche se l'OGVP prevede la personalità giuridica originaria la sua attribuzione non è assoggettata e/o vincolata, per sua natura, ad alcun suo riconoscimento perché antecedente allo stesso OGVP.
L'OGVP riconosce l'originarietà della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, derivando essa dal suo diritto di autodeterminazione.
L'OGVP riconosce l'originarietà della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di "imperio" delegata dal Popolo, attraverso il mutuo consenso.
 
GLI ORGANI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA ORIGINARIA
Gli Organi con personalità giuridica originaria usufruiscono di una posizione giuridicamente rilevante rispetto ad ogni altro soggetto o organo giuridico pubblico e/o privato riconosciuto ma esistono perché generati dal Popolo Veneto e dal suo dovere e necessità di autodeterminarsi.
Per loro natura essi sono assoggettabili unicamente al Popolo Veneto e non possono essere sciolti e deposti se non al naturale e integrale compimento delle loro funzioni.
L’OGVP identifica e riconosce gli Organi dotati di personalità giuridica originaria in:
  1. Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV)

Vedi anche:
SEZIONE 03 – ARTICOLO 04
SEZIONE 04 – ARTICOLO 08

SEZIONE 07 – ARTICOLO 03

 

 


 

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