SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 06 – RIPRISTINO DELLA SOVRANITÀ E AUTODETERMINAZIONE DEL POPOLO VENETO
È dovere essenziale dell’Ordinamento Giuridico del Governo Veneto Provvisorio (OGVP) disciplinare il ripristino della sovranità originaria del Popolo Veneto sui propri territori storici, mediante la presente piattaforma giuridico-amministrativa provvisoria, funzionale al processo di ricostituzione nazionale.
In conformità al principio universale per cui l’esistenza di ogni persona umana costituisce un diritto naturale imprescindibile, pienamente efficace in ogni tempo e luogo, e che tale esistenza può e deve manifestarsi liberamente, si afferma quanto segue:
Ogni Popolo libero e sovrano ha il diritto e il dovere di determinare autonomamente i propri criteri organizzativi, i propri livelli di autonomia sociale, e di armonizzare, attraverso il mutuo consenso, l’interazione tra i propri membri, nel rispetto dei propri usi, costumi e tradizioni, con l’obiettivo dello sviluppo umano integrale e del progresso comune.
A tale scopo, ogni Popolo ha la legittimità di:
- legiferare secondo la propria volontà sovrana;
- stabilire il proprio ordinamento mediante statuti, codici, norme e regolamenti,
- i quali possiedono valore e forza legale per tutti i membri della società che liberamente vi aderiscono.