SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 03 – ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
L’Alta Corte di Giustizia è l’organo giurisdizionale di massima istanza del GVP durante la fase provvisoria.
Essa ha competenza su:
- controversie tra Cittadini autodeterminati e autorità italiane;
- violazioni dei diritti fondamentali;
- conflitti istituzionali interni al GVP;
- riconoscimento della legittimità degli atti pubblici veneti.
Le sue sentenze sono vincolanti all’interno dell’ordinamento provvisorio veneto e hanno valore documentale per il diritto internazionale.
L’OGVP prevede l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia (ACG) nei confronti della quale il GVP ha il dovere:
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assicurare la sua istituzione;
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salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
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assicurare i lavori dell’AC;
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garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
L’ACG svolge funzioni di:
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consulenza giuridica per l’attività del GVP;
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consulenza giuridica per l’attività dell’Assemblea Costituente;
L’ACG ha competenza, relaziona e giudica riguardo:
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i membri del GVP, i Governatori di Contea e i Reggenti Distrettuali limitatamente ai crimini commessi nell’esercizio delle loro funzioni contro il Popolo Veneto e la Nazione;
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i conflitti di attribuzione e competenza tra le norme, gli Organi e le Istituzioni di ogni ordine e grado a livello federale, di contea e distrettuale.
L’ACG è composta dai seguenti membri:
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un (1) membro nominato dall’Assemblea Costituente;
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un (1) membro nominato dal Governo Veneto Provvisorio;
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un (1) membro nominato da ogni Contea (Nazione Federata).
Il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia è nominato a rotazione annuale fra tutti i membri del supremo Collegio.
L’ACG fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è costituita.