SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLA REPUBLICA DE VENETHIA (RDV)
ARTICOLO 02 – IL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
1. Natura e funzione
Il Governo Veneto Provvisorio (GVP) è l’organo istituzionale provvisorio attraverso il quale sono organizzate ed esercitate, nella fase transitoria disciplinata dal presente Ordinamento, le funzioni di governo, rappresentanza e amministrazione della Nazione Veneta.
Il GVP è stato costituito il 4 febbraio 2012 dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) nell’ambito del percorso di autodeterminazione promosso dallo stesso Movimento.
La natura provvisoria del GVP deriva dalla funzione transitoria ad esso attribuita e permane sino all’insediamento delle istituzioni definitive della Republica de Venethia secondo quanto previsto dal presente Ordinamento e dal futuro procedimento costituente.
Il GVP non costituisce pertanto fine a sé stesso, né la propria permanenza rappresenta un obiettivo istituzionale autonomo.
2. Fondamento
Il GVP fonda la propria azione sul principio di autodeterminazione dei popoli, sulla sovranità rivendicata dal Popolo Veneto e sui principi e sulle norme di diritto internazionale richiamati dal MLNV nel proprio percorso istituzionale.
Nell’ambito di tale percorso il MLNV e il GVP hanno richiamato, tra le altre disposizioni internazionali ritenute pertinenti, il Primo Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949, compresi gli articoli 1, paragrafo 4, e 96, paragrafo 3, secondo la posizione giuridica formalmente assunta dal Movimento.
Il GVP non persegue l’affermazione dell’autodeterminazione mediante guerra di liberazione o conflitto armato, ma attraverso strumenti pacifici, politici, giuridici, istituzionali e diplomatici.
3. Principio fondamentale del servizio al Popolo Veneto
Ogni funzione esercitata dal GVP e dalle istituzioni ad esso collegate è esercitata al servizio del Popolo Veneto.
L’autorità pubblica costituisce responsabilità e servizio e non attribuisce privilegi personali o istituzionali a coloro che ne esercitano le funzioni.
Tutte le strutture e tutti i servizi pubblici istituiti nell’interesse della Comunità sono parificati nella dignità della funzione svolta, indipendentemente dalla loro natura, organizzazione o competenza.
La differenziazione delle competenze e l’eventuale organizzazione gerarchica interna dei singoli servizi non determinano alcuna superiorità istituzionale di un servizio pubblico rispetto agli altri.
4. Compiti del Governo Veneto Provvisorio
Il GVP, nell’ambito delle competenze attribuitegli dal presente Ordinamento:
- a) assicura la rappresentanza istituzionale e politica della Nazione Veneta secondo la posizione giuridica assunta dal MLNV;
- b) tutela e promuove i diritti fondamentali della persona e i diritti riconosciuti agli appartenenti al Popolo Veneto;
- c) organizza e coordina l’Amministrazione Pubblica Provvisoria;
- d) promuove l’organizzazione e la continuità dei servizi pubblici necessari alla Comunità;
- e) tutela gli interessi generali della Nazione Veneta;
- f) cura le relazioni istituzionali e diplomatiche nell’ambito del processo di autodeterminazione;
- g) predispone le condizioni istituzionali necessarie al passaggio dall’ordinamento provvisorio all’ordinamento definitivo;
- h) garantisce, nell’esercizio delle proprie funzioni, il rispetto dei principi stabiliti dall’OGVP.
5. Esercizio provvisorio delle funzioni dello Stato
Durante la fase transitoria le funzioni pubbliche necessarie all’organizzazione della Nazione Veneta sono esercitate dagli organi individuati dal presente Ordinamento secondo le rispettive competenze.
L’esercizio provvisorio di tali funzioni non comporta concentrazione indistinta dei poteri nel GVP.
Le funzioni di governo, amministrazione, produzione normativa, giustizia e garanzia sono attribuite agli organi competenti secondo il presente Ordinamento e devono essere progressivamente organizzate nel rispetto dei principi di separazione, autonomia, responsabilità e incompatibilità delle funzioni.
Nessun organo può assumere competenze attribuite ad altro organo se non nei casi eccezionali espressamente previsti dall’Ordinamento.
6. Organizzazione territoriale dell’Amministrazione Provvisoria
L’Amministrazione Pubblica Provvisoria è organizzata secondo la struttura federale e territoriale stabilita dall’Articolo 01 e secondo il principio di sussidiarietà.
Essa può articolarsi, secondo le rispettive competenze, in:
- a) livello federale: Provveditorati Generali e altre istituzioni federali;
- b) livello degli Stati federati – Contee: Provveditorati e istituzioni di Contea;
- c) livello municipale: Direzioni e istituzioni delle Municipalità;
- d) livello distrettuale e locale: strutture necessarie all’esercizio delle funzioni attribuite alle Comunità territoriali.
Ogni livello dispone dell’autonomia necessaria all’esercizio delle proprie competenze, fermo restando il coordinamento richiesto dall’interesse generale della RDV.
7. Carattere provvisorio e processo costituente
Il Governo Veneto Provvisorio esercita esclusivamente le funzioni necessarie alla fase transitoria e alla preparazione dell’ordinamento istituzionale definitivo.
La provvisorietà del GVP cessa con l’insediamento degli organi definitivi della Republica de Venethia secondo le modalità stabilite dal procedimento costituente.
Il passaggio dall’ordinamento provvisorio all’ordinamento definitivo deve garantire la libera partecipazione del Popolo Veneto e la legittimazione democratica delle istituzioni permanenti.
L’Assemblea Costituente esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente Ordinamento ai fini della definizione e dell’approvazione del progetto costituzionale da sottoporre alle procedure di legittimazione previste.
8. Continuità istituzionale
Nel passaggio dall’ordinamento provvisorio a quello definitivo deve essere assicurata la continuità dei servizi pubblici, delle funzioni amministrative e della tutela dei diritti.
Gli organi provvisori cessano o trasferiscono le proprie competenze secondo le modalità stabilite dall’Ordinamento, evitando ogni vuoto istituzionale.
Gli atti, gli archivi, le risorse e le responsabilità delle istituzioni provvisorie sono trasferiti agli organi definitivi competenti secondo le norme di transizione.