09/03 – ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLA REPUBLICA DE VENETHIA (RDV)
ARTICOLO 03 – ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

1. Natura e indipendenza

L’Alta Corte di Giustizia (ACG) è l’organo supremo di garanzia giurisdizionale dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.

Essa esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza dal Governo Veneto Provvisorio, dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto, dall’Amministrazione Pubblica Provvisoria, dalle istituzioni territoriali e da ogni altra autorità.

L’Alta Corte è soggetta esclusivamente all’Ordinamento e ai principi fondamentali sui quali esso si fonda.

Nessuna istituzione, autorità o soggetto può impartire direttive all’Alta Corte, interferire nell’esercizio della funzione giurisdizionale o condizionarne le decisioni.

2. Garanzie istituzionali

Il Governo Veneto Provvisorio e le altre istituzioni competenti hanno il dovere di assicurare all’Alta Corte:

  1. a) le condizioni necessarie alla sua costituzione e al suo funzionamento;
  2. b) l’autonomia organizzativa e decisionale;
  3. c) le risorse necessarie all’esercizio delle proprie funzioni;
  4. d) la sicurezza delle persone, delle sedi, degli atti e degli archivi;
  5. e) la continuità dell’attività giurisdizionale;
  6. f) l’accessibilità della giustizia secondo le norme dell’Ordinamento.

Tali obblighi non attribuiscono al Governo o ad altra istituzione alcun potere di indirizzo, controllo o interferenza sull’attività giurisdizionale.

3. Funzioni dell’Alta Corte

L’Alta Corte garantisce il rispetto dell’Ordinamento, la corretta attribuzione delle competenze istituzionali e la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dall’OGVP.

Essa giudica, nei casi e secondo le procedure stabilite dall’Ordinamento, in materia di:

  1. a) conflitti di attribuzione e competenza tra gli organi e le istituzioni federali, di Contea, municipali, distrettuali e locali;
  2. b) conformità degli atti pubblici e normativi ai principi fondamentali dell’OGVP;
  3. c) violazioni dell’Ordinamento imputate agli organi istituzionali nell’esercizio delle rispettive funzioni;
  4. d) responsabilità istituzionali dei componenti del Governo Veneto Provvisorio e dei titolari delle altre funzioni pubbliche nei casi attribuiti alla competenza dell’Alta Corte;
  5. e) violazioni dei diritti fondamentali nei casi per i quali l’Ordinamento attribuisca espressamente la competenza all’Alta Corte;
  6. f) ogni altra materia espressamente attribuitale dall’OGVP.

4. Controversie riguardanti autorità esterne all’Ordinamento

L’Alta Corte può esaminare fatti, atti e condotte di autorità esterne all’Ordinamento Veneto quando essi siano rilevanti ai fini della tutela dei diritti riconosciuti dall’OGVP o incidano direttamente sulle persone e sulle istituzioni sottoposte alla sua tutela.

L’Alta Corte accerta e qualifica tali fatti secondo le competenze attribuitele dall’Ordinamento.

Le sue decisioni producono gli effetti previsti dall’OGVP nell’ambito dell’ordinamento veneto.

La loro eventuale rilevanza presso ordinamenti, autorità o sedi internazionali dipende dalle norme e dalle procedure applicabili in tali ordinamenti e sedi.

5. Separazione tra funzione giurisdizionale e consulenza

L’Alta Corte non esercita ordinariamente funzioni di consulenza giuridica nei confronti del Governo Veneto Provvisorio o degli altri organi politici e amministrativi quando tali funzioni possano compromettere, anche potenzialmente, la sua imparzialità nell’esercizio della giurisdizione.

La consulenza giuridica del Governo, dell’Amministrazione e dell’Assemblea Costituente è affidata agli organi consultivi previsti dall’Ordinamento.

L’Alta Corte può rendere esclusivamente pareri istituzionali nei casi espressamente previsti dall’OGVP, purché essi non riguardino questioni suscettibili di essere successivamente sottoposte al suo giudizio.

6. Composizione

L’Alta Corte è un organo collegiale.

La sua composizione deve garantire indipendenza, competenza giuridica, pluralità territoriale e imparzialità.

La legge sull’ordinamento giudiziario determina:

  1. a) il numero dei componenti;
  2. b) i requisiti professionali e di competenza richiesti;
  3. c) le modalità di designazione e nomina;
  4. d) la durata dell’incarico;
  5. e) le cause di incompatibilità, astensione, ricusazione, sospensione e cessazione;
  6. f) le garanzie di indipendenza e inamovibilità;
  7. g) le modalità di sostituzione dei componenti.

Nessun componente dell’Alta Corte può contemporaneamente ricoprire incarichi nel Governo Veneto Provvisorio, nell’Assemblea Costituente, nell’Amministrazione Pubblica, negli organi esecutivi delle Contee o in altri organismi la cui funzione sia incompatibile con l’indipendenza della magistratura.

7. Presidenza dell’Alta Corte

L’Alta Corte elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento e dall’Ordinamento giudiziario.

La Presidenza non determina superiorità del Presidente rispetto agli altri giudici nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

Il Presidente rappresenta la Corte, ne assicura il regolare funzionamento e svolge le funzioni organizzative attribuitegli dall’Ordinamento.

8. Decisioni

Le decisioni dell’Alta Corte sono motivate.

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