SEZ. 17 – ART. 01
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Il lavoro è l’attività fisica o intellettuale impiegata dall’essere umano per la creazione di beni e servizi efficaci e utili per la collettività, per la sua prosperità e per il suo miglioramento.
Il lavoro è anche espressione della propria personalità per cui ogni essere umano, ancorché cittadino della collettività di cui fa parte, concorre, secondo la propria scelta e possibilità, al progresso e al benessere comune, in cambio di un concordato e adeguato compenso.
Ogni accordo di prestazione lavorativa è di natura privata fra le parti (Prestatore d’opera e Imprenditore) ma non può sottrarsi agli adempimenti fissati dal Contratto Nazionale Collettivo sul Lavoro che ne stabilisce le comuni e fondamentali prerogative.
Il lavoro è anche espressione della propria personalità per cui ogni essere umano, ancorché cittadino della collettività di cui fa parte, concorre, secondo la propria scelta e possibilità, al progresso e al benessere comune, in cambio di un concordato e adeguato compenso.
Ogni accordo di prestazione lavorativa è di natura privata fra le parti (Prestatore d’opera e Imprenditore) ma non può sottrarsi agli adempimenti fissati dal Contratto Nazionale Collettivo sul Lavoro che ne stabilisce le comuni e fondamentali prerogative.
Ogni accordo di prestazione lavorativa deve uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro
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