08 – PRESTATORI D’OPERA – LAVORATORI

SEZ. 17 – ART. 08
Sotto il profilo giuridico il “Prestatore d’Opera” è l’essere umano che svolge attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione pubblica o privata e che si impegna, mediante un contratto di collaborazione, a prestare le proprie energie di lavoro, fisiche o intellettuali.
Considerato che ogni essere umano è dotato di “personalità giuridica originaria”, qualsiasi attività lavorativa, dotata di “personalità giuridica semplice o primaria”, non può compiersi in violazione della Dichiarazione universale dei diritti umani e dei Patti Internazionali sui diritti umani.
Il lavoratore, in quanto tale, ha il dovere di essere responsabilmente operoso mantenendo impegno e riservatezza nell’attività esercitata con corretta lealtà e dedizione, anche secondo precise, approvate e concordate necessarie disposizioni di un disciplinato protocollo integrativo.
Ogni prestazione d’opera è soggetta al Contratto Nazionale dei Lavoratori e ai vari Protocolli Integrativi se previsti.
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