089 – IMPRENDITORI (anche DATORI DI LAVORO)

SEZ. 17 – ART. 09

Sotto il profilo giuridico è “Imprenditore” l’essere umano che, mediante la propria ricchezza e mezzi, crea e gestisce un’attività d’impresa, con l’obiettivo di realizzare un progetto e/o un profitto, anche in concorso con terze parti, (Prestatori d’opera o Soci) ma conservando la proprietà di tutti o di alcuni risultati produttivi.
L’imprenditore, in quanto essere umano, gode della personalità giuridica originaria, ma nell’ambito dell’attività d’impresa, quest’ultima, dotata di un proprio codice unico, assume la personalità giuridica semplice perché finalizzata al profitto.
L’Imprenditore è l’essere umano, individuato come iniziatore e responsabile legale, in capo ad ogni attività d’impresa, individuale o societaria e pertanto deve detenere i requisiti legali del buon Cittadino e non essere stato condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Possono concorrere alla direzione dell’attività d’impresa, sia individuale che societaria, diverse figure con funzioni apicali in strutture e configurazioni comunque subordinate all’Imprenditore.
La professionalità, la competenza e  la preparazione nell’esercizio dell’attività d’impresa è data dall’idoneità dell’Imprenditore ad eccellere con il risultato del proprio lavoro tramite una sincera e non fraudolenta concorrenza.
Ogni Imprenditore è soggetto, per quanto di propria competenza, al Contratto Nazionale dei Lavoratori e ai vari Protocolli Integrativi se previsti nonchè al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro.
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