03 – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

SEZ. 17 – ART. 03
Sono considerate “attività complementari” tutte le attività fisiche e intellettuali determinate dalla volontarietà e dal dovere civico del Buon Cittadino e destinate alla “produzione” di beni e servizi per giusta causa derivante da “urgente stato di necessità a carattere pubblico” e che non sempre possono prevedere un concordato e adeguato compenso.
Tutte le “Attività Complementari” sono soggette agli adempimenti fissati dal Contratto Nazionale Collettivo sul lavoro in merito a prevenzione, sicurezza e prosperità individuale e sociale.
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