04 – PRAP – ANAGRAFE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SEZ. 17 – ART. 04

Il GVP istituisce il PUBBLICO REGISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (PRAP), tutte con personalità giuridica “SEMPLICE”, perché finalizzate a scopo di profitto.
Il termine “semplice” deve indicare lo scopo dell’attività produttiva, che è finalizzata a produrre benessere e prosperità, quindi anche ricchezza economica.
L’Imprenditore che intende intraprendere un’attività produttiva deve registrarla al PRAP secondo l’apposito modulo indicato nello Sportelo del Xitadino, sempre che vi siano i requisiti richiesti dall’art.9 della Sez.17 dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).
Ad ogni attività produttiva è assegnato un codice unico che identifica la stessa per ogni registrazione in termini tributari e amministrativi.
Il PRAP è pubblicato nella GAXETA UFICIALE con il relativo certificato da esporre e visibile alla clientela.

SOMMARIO

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