LA PERSONALITÀ GIURIDICA ORIGINARIA

SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 02 – PERSONALITA’ GIURIDICA ORIGINARIA

L’OGVP riconosce come personalità giuridica originaria l’Essere Umano in quanto tale, dotato di autocoscienza, libero arbitrio e volontà.
Tale personalità preesiste a qualsiasi ordinamento statuale o giuridico e deriva direttamente dalla condizione ontologica dell’Essere Umano quale soggetto di diritto naturale, portatore di sovranità personale inalienabile.
Il riconoscimento della personalità giuridica originaria implica che l’Essere Umano, autodeterminatosi secondo diritto naturale e consuetudinario, è titolare primario e inviolabile dei propri diritti fondamentali, che non possono essere subordinati o annullati da norme o poteri esterni.


L’originarietà della personalità giuridica di ogni Essere Umano e del Popolo Veneto è definita dalle seguenti caratteristiche fondamentali:

  • Naturale: generatrice e insita nella loro stessa esistenza.
  • Esclusiva: unica e non replicabile.
  • Inalienabile: intoccabile e non soggetta a cessione.
  • Irrinunciabile: indispensabile e non abdicabile.
  • Incedibile: non trasferibile per incompatibilità naturale.
  • Imprescrittibile: inestinguibile nel tempo e immune a prescrizioni legali.

Sebbene l’OGVP contempli e riconosca la personalità giuridica originaria, la sua attribuzione non è assoggettata né vincolata ad alcun riconoscimento formale, poiché essa è antecedente e superiore allo stesso OGVP.

L’OGVP riconosce l’originarietà della sovranità del Popolo, superiore a quella dello Stato, poiché essa deriva direttamente dal diritto all’autodeterminazione.
La sovranità popolare è il principio cardine da cui si origina la sovranità dello Stato, inteso come espressione del mutuo consenso del Popolo e come strumento delegato per l’esercizio del potere, ossia la capacità di “imperio”.

Gli Organi dotati di personalità giuridica originaria godono di una posizione giuridicamente rilevante rispetto a ogni altro soggetto o organo giuridico, pubblico o privato, formalmente riconosciuto.
Tuttavia, la loro esistenza è intrinsecamente legata al Popolo Veneto, dalla cui volontà e necessità di autodeterminazione derivano.
Per loro natura, tali Organi:

  • Sono assoggettati unicamente al Popolo Veneto.
  • Non possono essere sciolti o deposti se non al naturale e integrale compimento delle loro funzioni.

L’OGVP identifica e riconosce il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) come organo dotato di personalità giuridica originaria.