Autore: sergio

CULTURA E ISTRUZIONE

SEZIONE 10 – ARTICOLO 06
 
Per cultura deve intendersi il patrimonio individuale e collettivo di conoscenze, competenze e idoneità che, nel loro insieme, contribuiscono a stimare il livello di civiltà raggiunto dal Popolo Veneto.
L'OGVP riconosce che ogni civiltà determina il livello di progresso del rispettivo Popolo secondo le proprie usanze, tradizioni, credenze e cultura ma solo nell'alveo e nel rispetto dei principi universali dei diritti umani.
Scolasticamente l'istruzione deve essere intesa come quel complesso di criteri d'insegnamento che favoriscano la conoscenza di materie di studio, o di un'arte, così come l'esercizio di una particolare attività professionale.
L'istruzione è gratuita e pubblica per tutti i livelli e grado di formazione, quindi egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
Considerato anche che il valore sociale dell'istruzione è tale che senza di essa non può esserci progresso, deve intendersi obbligatoria l'istruzione almeno fino all'emancipazione di ogni singolo soggetto.
Anche in considerazione dell'art.36 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'istruzione è indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli
 
COMMENTO:
Cultura e istruzione sono due facce della stessa medaglia, parti indispensabili per lo sviluppo personale e il progresso della nostra società.
Concorrono al risveglio della coscienza individuale e al suo rinnovamento anche quale manifestazione di un' identità collettiva che accomuna tutti i Veneti per la comune lingua, cultura, tradizioni, religione, storia.
Cultura e istruzione devono assicurare il progresso individuale e lo sviluppo della nostra civiltà intesa come complesso di manifestazioni politiche, economiche, sociali, artistiche e spirituali e che accomunano anche ogni singolo membro della società che in esse vi si identifica.
Il nostro modello di istruzione e di formazione dovrà soprattutto educare, realizzare e salvaguardare il principio per cui non è la posizione che assicura la competenza, ma la competenza che valida la posizione.
La qualità dell’istruzione di oggi rappresenterà la qualità di vita del nostro futuro.
Non è solo il conseguimento tecnologico e scientifico, l'organizzazione politico/amministrativa della società e/o l'alternativa economica, ma soprattutto i valori che stanno alla base della nostra moderna convivenza civile che assumono valore incondizionato di riferimento.
Le consuetudini, le usanze, la padronanza, l'arte, le leggi e le credenze, i principi morali, che caratterizzano anche la cultura e la civiltà del Popolo Veneto, costituiscono il valore universale di riferimento per riconoscersi nella pluralità di civiltà dell'intera umanità.
 

 

 

SERENA CONVIVENZA SOCIALE

SEZIONE 10 – ARTICOLO 05
 
Per convivenza sociale si deve intendere la condizione di coabitazione collettiva la cui concordia e unione d'intenti è data anche dalla capacità di modulare in armonia l'insieme delle diverse e personali  esistenze di ciascun membro della società.
La convivenza sociale è serena nel momento in cui l'esistenza di ciascuna persona può progredire e realizzarsi secondo le proprie aspettative, desideri, aspirazioni, essendo ogni persona libera di fare ciò che vuole purché non comprometta anche in parte il medesimo diritto degli altri o arrechi loro danno.
La serena convivenza sociale si identifica nella c.d. società civile che oltrepassa la politica e il necessario e indefettibile riconoscimento e rispetto dei diritti e dei doveri da parte delle istituzioni e  di tutti i membri della società che hanno deciso di farvi parte.
 
COMMENTO:
Una serena convivenza sociale rispecchia l'elevato grado di civiltà di una società e tale saggezza è desumibile più di tutto dal progresso di una condivisa e comune disciplina dei rapporti tra gli interessi individuali e collettivi dei cittadini.
 

SICUREZZA NAZIONALE

SEZIONE 10 – ARTICOLO 04
 
Per sicurezza nazionale deve intendersi la tranquilla, ordinata e serena condizione sociale che, tramite la garanzia di una trasparente e leale attività politico/amministrativa assicuri:
  1. al Popolo
    – il perseguimento di una pacifica e serena convivenza civile;
    – la sicurezza individuale;
    – il perseguimento della giustizia;
    – il perseguimento del bene comune dell’intera comunità;
    – il perseguimento delle giuste libertà individuali e sociali;
    – il perseguimento della libertà religiosa.
  2. l'integrità e la salvaguardia territoriale della Nazione
  3. la sovranità delle istituzioni a qualsiasi livello.
La sicurezza nazionale costituisce un'imprescindibile interesse sociale a cui deve tendere l'intero sistema politico/amministrativo dello stato, tramite la conoscenza, la comprensione e la padronanza del complesso di scelte e azioni politiche, anche nell'ambito del contesto internazionale e tese a salvaguardare una sempre migliore qualità di vita per il Popolo Veneto, l'integrità della Nazione e la sovranità delle sue istituzioni.
 
Commento:
La sicurezza (dal latino "sine cura": senza preoccupazione) può essere definita come la "conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati".
In altri termini è l'essere consapevoli che una certa azione non provocherà dei danni futuri.
Il presupposto della conoscenza è fondamentale da un punto di vista epistemologico, poiché un sistema può evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro.
Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione sensata della sicurezza.
La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli.
 

LIBERAZIONE ED EMANCIPAZIONE

SEZIONE 10 – ARTICOLO 03
 
Non può esserci libertà senza affrancamento dall' oppressione politica italiana, dalla sua invasione e occupazione delle nostre terre, dal suo regime colonialista e razzista nei confronti del Popolo Veneto.
Il Popolo Veneto è libero se avrà riconquistato la sua concreta capacità di autodeterminarsi e di essere incondizionatamente sovrano sulle proprie terre d'origine.
Non può esserci libertà se non c'è un concreto e reale disfacimento di ogni asservimento al dominio del regime italiano.
La liberazione è una condizione necessaria per poter consentire al Popolo Veneto di emanciparsi, ovvero di evolversi responsabilmente come tale, di identificarsi nella propria Nazione e nelle proprie Terre d'origine, di poter esercitare la sovranità secondo i propri usi e costumi, le proprie tradizioni, la propria lingua e la propria cultura.
 

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

SEZION 10 – ARTICOLO 02

Il principio di separazione tra responsabilità politica e responsabilità di amministrazione della “cosa pubblica” è fondamentale per evitare inefficaci ingerenze e rischi di collusioni fraudolente;   chi decide cosa conseguire non deve poi essere chi lo realizza.
L’attività di indirizzo politico individua gli interessi della collettività e ne stabilisce la priorità nell’ambito dell’applicazione amministrativa designata alle preposte Istituzioni.
 

INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO

SEZIONE 10 – ARTICOLO 01
 
Il GVP è finalizzato al conseguimento dell’incondizionato ripristino di sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre di origine e per tal ragione si configura allo scopo di realizzare quanto segue:
  1. la liberazione dalla sudditanza dello stato straniero italiano;
  2. la sicurezza della Nazione;
  3. la pacifica e serena convivenza sociale;
  4. l’emancipazione del Popolo Veneto attraverso il risveglio del sentimento e dell’identità nazionale (cultura, storia, tradizioni);
  5. l’acquisizione, la valorizzazione, il potenziamento e il consolidamento di tutte le risorse e i servizi nazionali disponibili;
  6. la sovranità monetaria;
  7. le condizioni e i requisiti essenziali per il ripristino dell’economia nazionale;
  8. un’obbligazione tributaria moderata, a pari aliquota fiscale e municipalizzata;
  9. un equiparato sistema di previdenza sociale;
  10. l’applicazione del principio di sussidiarietà politico/amministrativo (l’autorità dello Stato è distribuita a ripartizione territoriale con competenze suddivise e poste su piani paralleli a reciproca integrazione);
Con il ripristino di sovranità del Popolo Veneto e della Serenissima Repubblica l’indirizzo politico (o di governo) individuerà i fini che lo stato intenderà perseguire e che dovranno poi essere implementati dalla pubblica amministrazione che avrà la responsabilità tecnico/operativa.
L’attività di indirizzo politico sarà in sé libera e vincolata dalla volontà popolare che la determinerà con scelte in modo diretto e attraverso i propri “delegati” (democrazia diretta e a rappresentatività limitata).
 

ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA

SEZIONE 09 – ARTICOLO 09
ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA

L’APP agisce sostanzialmente attraverso:
  • attività giuridica, che si estrinseca in provvedimenti d’autorità (decreti e/o ordinanze), vale a dire potestà pubbliche (iure imperii), come anche in atti di gestione amministrativa (iure gestionis) adottati in ragione dell’autonomia di cui godono le Istituzioni, quali soggetti giuridici primari;
  • attività consultiva, destinata al supporto, provvedendo alla regolamentazione, ad indicazioni e istruzioni a chi esercita l’attività nell’APP;
  • attività di convenzione o concordato, che relativamente all’esercizio di predeterminate funzioni loro attribuite, consente all’organo istituzionale di far uso di atti concordati, sia ad integrazione o alternativi ai provvedimenti d’autorità;
  • attività ispettiva, destinata ad assicurare che la funzione attiva sia esercitata in conformità alle norme giuridiche e all’interesse pubblico.
 

PUBBLICA AUTORITÀ

SEZIONE 09 – ARTICOLO 08
PUBBLICA AUTORITA’

L’OGVP  conferisce alle Istituzioni “pubblica autorità” ma sempre e solo limitatamente all’esercizio delle funzioni loro attribuite.
Il “potere” conferito alla pubblica autorità produce effetti giuridici, quali la costituzione, la modifica o l’estinzione dei rapporti giuridici.
Ogni Istituzione agisce in posizione di supremazia solo ed esclusivamente in presenza e in ragione dell’effettivo, contestuale e prevedibile prevalente pubblico interesse.
 

L’ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA (APP)

SEZIONE 09 – ARTICOLO 07
 
L’OGVP recepisce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone e di beni al quale il Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi.
La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.
Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari.
L’Amministrazione Pubblica Provvisoria (APP) è pertanto costituita dalle Istituzioni la cui attività è riservata a curare gli interessi della collettività e che sono preordinati in sede di indirizzo politico a livello federale, statale e municipale.
In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa.
In senso soggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica l’insieme delle istituzioni che esercitano tale funzione.
 

PRINCIPIO DI SUSSIDARIETÀ

SEZIONE 09 – ARTICOLO 11
 
L’OGVP prescrive che il principio di sussidiarietà, in ragione del quale i Cittadini esercitano la propria sovranità, si estrinseca nel perseguimento del comune interesse generale, con la loro diretta partecipazione a livello politico e istituzionale, avvalendosi degli Organi e delle Istituzioni di Municipalità e di Contea integrando quelle dello Stato Federale.
Contee e Municipalità godono ed esercitano la propria sovranità nell’ambito della Federazione Nazionale poiché sono forniti, per i loro territori, della diretta responsabilità politica e istituzionale di determinate e specifiche funzioni.
Ogni Organo politico e ogni Istituzione, deve disporre di adeguata capacità funzionale avendo cura del progresso del proprio ufficio.
Nell’interesse generale della Nazione, quando e dove se ne concreta la necessità, ogni Organo politico e ogni Istituzione deve sempre operare, per il livello di propria competenza, a reciproca integrazione con tutte le altre.
Ogni funzione istituzionale, pertanto, deve equamente essere appropriata alla capacità operativa del livello in cui opera e disporre e garantire dell’adeguata integrazione del servizio nel contesto generale.
 
COMMENTO:
Per il principio di sussidiarietà un'autorità di livello federale si sostituisce ad una di livello statale o municipale solo ed esclusivamente quando quest'ultima non sia in grado di compiere gli atti di sua competenza.