GLOSSARIO

DICHIARAZIONE SULLA CONCESSIONE DELL’INDIPENDENZA AI PAESI ED AI POPOLI COLONIALI DEL 14.12.1960

Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali DEL 14.12.1960
Adottata il 14 dicembre 1960


L’Assemblea generale,

Cosciente del fatto che i popoli del mondo si sono dichiarati decisi, nello statuto delle Nazioni Unite, a riaffermare la loro fede nei diritti fondamentali dell’Uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e
piccole, e a promuovere il progresso sociale e un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

Cosciente della necessità di creare condizioni di stabilità e di benessere e relazioni pacifiche e amichevoli fondate sul rispetto dei principi dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione di tutti i popoli, e di garantire il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.

Riconosciuto l’appassionato desiderio di libertà di tutti i popoli dipendenti e la parte decisiva che questi popoli hanno nella loro accessione all’indipendenza,

Cosciente dei crescenti conflitti derivanti dal fatto di rifiutare la libertà a questi popoli o di ostacolarla, conflitti che costituiscono una grave minaccia per la pace nel mondo,

Considerata l’importanza della funzione delle Nazioni Unite quale mezzo per aiutare il movimento verso l’indipendenza nei territori in amministrazione fiduciaria e nei territori non autonomi,

Riconosciuto che i popoli della terra auspicano ardentemente la fine del colonialismo in ogni sua manifestazione,

Convinta che il permanere del colonialismo impedisce lo sviluppo della cooperazione economica internazionale, ostacola lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei popoli dipendenti e si oppone all’ideale di pace universale delle Nazioni Unite,

Affermato che i popoli possono disporre liberamente, ai propri fini, delle loro ricchezze e risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del vantaggio reciproco, e sul diritto internazionale,

Persuasa che il processo di liberazione è irresistibile e irreversibile e che, per evitare delle crisi gravi, bisogna porre fine sia al colonialismo sia a tutte le pratiche di segregazione e di discriminazione che lo accompagnano,

Rallegratasi del fatto che nel corso degli ultimi anni numerosi territori dipendenti abbiano acceduto alla libertà e all’indipendenza, e riconosciuta la sempre più accentuata tendenza verso la libertà che si manifesta nei territori non ancora acceduti all’indipendenza.

Convinta che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile alla piena libertà, all’esercizio della propria sovranità e all’integrità del loro territorio nazionale,

Proclama solennemente la necessità di porre rapidamente e incondizionatamente fine al colonialismo, in ogni sua forma e in ogni sua manifestazione;

E, a questo fine,

Dichiara quanto segue:

1. La soggezione dei popoli al soggiogamento, alla dominazione e allo sfruttamento stranieri costituisce un diniego dei diritti fondamentali dell’Uomo, è contraria allo Statuto delle Nazioni Unite e compromette la causa della pace e della cooperazione mondiale.

2. Tutti i popoli hanno il diritto di libera decisione; in base a tale diritto, essi decidono liberamente del proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

3. La mancanza di preparazione in campo politico, economico o sociale e in quello dell’insegnamento non deve mai esser preso come pretesto per ritardare l’indipendenza.

4. Sarà posto fine ad ogni azione armata e ad ogni misura di repressione, di qualsiasi specie, diretta contro i popoli dipendenti, per consentire a questi popoli di esercitare in modo pacifico e liberamente il loro diritto alla completa indipendenza, e sarà rispettata l’integrità del loro territorio nazionale.

5. Nei territori di amministrazione fiduciaria, nei territori non autonomi e in tutti gli altri territori non ancora acceduti all’indipendenza, saranno adottate misure immediate per trasferire tutti i poteri alle popolazioni dei territori stessi, senza condizione o riserva alcuna, in conformità alla loro volontà e ai loro voti liberamente espressi, senza nessuna distinzione di razza, di fede o di colore, allo scopo di consentire loro di godere di un’indipendenza e di una libertà complete.

6. Qualsiasi tentativo mirante a distruggere parzialmente o totalmente l’unità nazionale e l’integrità territoriale di un paese è incompatibile con gli scopi e i princìpi dello Statuto delle Nazioni Unite.

7. Tutti gli Stati sono tenuti a osservare fedelmente e strettamente le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e della presente Dichiarazione, sulla base dell’uguaglianza, della non ingerenza negli affari interni degli Stati e del rispetto dei diritti sovrani e dell’integrità territoriale di tutti i popoli.

 

DICHIARAZIONE SULLE RELAZIONI AMICHEVOLI, ADOTTATA IL 4 OTTOBRE 1970 DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE CON RISOLUZIONE 2625 (XXV)

La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, adottata il 4 ottobre 1970 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG ONU) con risoluzione 2625 (XXV), stabilisce con chiarezza che il territorio di uno Stato non sarà oggetto di acquisizione da parte di un altro Stato a seguito della minaccia o dell’uso della forza;

  • viene ricordato il dovere degli Stati di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall’impiego di misure coercitive di carattere militare, politico, economico o di altro genere, dirette contro l’indipendenza politica o l’integrità territoriale di qualunque Stato.
  • Viene anche ribadito che è essenziale che tutti gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
  • Con tale risoluzione si da convinzione che la soggezione dei popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce l’ostacolo principale alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali.

Si rafforzano i principi dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione perché rappresentano un contributo significativo al diritto internazionale contemporaneo e che la loro effettiva applicazione è della massima importanza per promuovere le relazioni amichevoli fra gli Stati fondate sul rispetto del principio di eguaglianza sovrana e che, di conseguenza, ogni tentativo diretto a spezzare parzialmente o totalmente l’unità nazionale o l’integrità territoriale di uno Stato o di un paese o a metterne in pericolo la sua indipendenza politica è incompatibile con i fini e con i principi della Carta, così come è successo per la Repubblica de Venethia, attraverso la frode del plebiscito nel 1866.

 


 

L’Assemblea generale,

riaffermato, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, che il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra le nazioni sono tra gli scopi fondamentali delle Nazioni Unite,

ricordato che i popoli delle Nazioni Unite sono determinati a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in uno spirito di buon vicinato,

tenendo presente che è importante mantenere e rafforzare la pace internazionale fondata sulla libertà, l’uguaglianza, la giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni indipendentemente dalle differenze dei loro sistemi politici, economici e sociali e dei loro livelli di sviluppo,

tenendo ugualmente presente l’importanza fondamentale della Carta delle Nazioni Unite per favorire l’impero del diritto fra le nazioni,

considerato che il rispetto rigoroso dei principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati e l’esecuzione in buona fede degli obblighi assunti dagli Stati, in conformità con la Carta, riveste la massima importanza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e per la realizzazione degli altri fini delle Nazioni Unite,

constatato che i grandi mutamenti politici, economici e sociali ed i progressi scientifici intervenuti nel mondo dall’adozione della Carta conferiscono un’accresciuta importanza a questi principi ed alla necessità di assicurarne una più effettiva applicazione nella condotta degli Stati, in qualunque campo questa si eserciti,

convinta che il rispetto rigoroso, da parte degli Stati, dell’obbligo di non intervenire negli affari di qualunque altro Stato è una condizione essenziale da adempiere perché le nazioni vivano reciprocamente in pace, poiché la pratica dell’intervento, sotto qualunque forma si manifesti, costituisce non solo una violazione dello spirito e della lettera della Carta, ma tende inoltre a determinare situazioni che mettono in pericolo la pace e la sicurezza internazionali,

ricordato il dovere degli Stati di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall’impiego di misure coercitive di carattere militare, politico, economico o di altro genere, dirette contro l’indipendenza politica o l’integrità territoriale di qualunque Stato,

considerato che è essenziale che tutti gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite,

considerato che è egualmente essenziale che tutti gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in conformità con la Carta,

riaffermata, in conformità con la Carta, l’importanza fondamentale del principio di uguaglianza sovrana e sottolineato che gli scopi delle Nazioni Unite posso essere realizzati solo se gli Stati godono di un’eguaglianza sovrana e si uniformano alle esigenze di tale principio nelle loro relazioni internazionali,

convinta che la soggezione dei popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce l’ostacolo principale alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali,

convinta che i principi dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione rappresentano un contributo significativo al diritto internazionale contemporaneo e che la loro effettiva applicazione è della massima importanza per promuovere le relazioni amichevoli fra gli Stati fondate sul rispetto del principio di eguaglianza sovrana,

convinta, di conseguenza, che ogni tentativo diretto a spezzare parzialmente o totalmente l’unità nazionale o l’integrità territoriale di uno Stato o di un paese o a metterne in pericolo la sua indipendenza politica è incompatibile con i fini e con i principi della Carta,

considerate le disposizioni della Carta nel loro complesso e tenendo conto del ruolo delle risoluzioni in materia adottate dagli organi competenti delle Nazioni Unite che si collegano al contenuto di questi principi,

considerato che il progressivo sviluppo e la codificazione dei principi seguenti:

a) il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza, contro contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite,

b) il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo,

c) il dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta,

d) il dovere degli Stati di cooperare reciprocamente, in conformità con la Carta,

e) il principio dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione,

f) il principio dell’uguaglianza sovrana degli Stati,

g) il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta,
nonché una loro più effettiva applicazione nella comunità internazionale contribuirebbero alla realizzazione dei fini delle Nazioni Unite,

esaminati i principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione fra gli Stati,

1. proclama solennemente i principi seguenti:

Il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi, nelle proprie relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Un simile ricorso alla minaccia o all’uso della forza costituisce una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e non può mai essere utilizzato come strumento di soluzione di problemi internazionali.

Una guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace che dà luogo a responsabilità in base al diritto internazionale.

Conformemente ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, gli Stati hanno il dovere di astenersi da ogni propaganda a favore di guerre di aggressione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza per violare le frontiere internazionali esistenti di un altro Stato o come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, comprese le controversie territoriali e le questioni relative alle frontiere degli Stati.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza per violare le linee internazionali di demarcazione, quali le linee di armistizio fissate da un accordo internazionale di cui tale Stato è parte o che è tenuto a rispettare per altre ragioni, o fissate in conformità a tale accordo. La disposizione precedente non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare la posizione delle parti interessate per quanto riguarda lo status e gli effetti di queste linee quali sono definiti nei regimi speciali loro applicabili, né come pregiudizievole del loro carattere provvisorio.

Gli Stati hanno il dovere di astenersi da atti di rappresaglia che comportino l’uso della forza.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso a qualunque misura coercitiva suscettibile di privare del loro diritto all’autodeterminazione, alla libertà e all’indipendenza i popoli menzionati nella formulazione dei principi di uguaglianza di diritti e del diritto all’autodeterminazione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall’organizzare o dall’incoraggiare l’organizzazione di forze irregolari o di bande armate, in particolare bande di mercenari, per compiere incursioni nel territorio di un altro Stato.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall’organizzare, incoraggiare, appoggiare o partecipare ad atti di guerra civile o di terrorismo nel territorio di un altro Stato, o dal tollerare sul proprio territorio attività organizzate al fine di perpetrare tali atti, quando gli atti menzionati nel presente paragrafo comportino la minaccia o l’uso della forza.

Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di occupazione militare derivante dall’uso della forza in violazione delle disposizioni della Carta. Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di un acquisto da parte di un altro Stato realizzato con il ricorso alla minaccia o all’uso della forza. Nessun acquisto territoriale ottenuto con la minaccia o l’uso della forza sarà riconosciuto legittimo. Nessuna delle disposizioni precedenti va interpretata nel senso di pregiudicare:

a) le disposizioni della Carta od ogni accordo internazionale anteriore al regime della Carta e valido secondo il diritto internazionale; o

b) i poteri del Consiglio di sicurezza in base alla Carta.

Tutti gli Stati devono perseguire in buona fede negoziati affinché venga concluso rapidamente un trattato universale di disarmo generale e completo sotto un efficace controllo internazionale e devono sforzarsi di adottare misure idonee per ridurre la tensione internazionale e rafforzare la fiducia fra gli Stati.

Tutti gli Stati devono adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciute di diritto internazionale per quanto concerne il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e devono sforzarsi di rendere più efficace il sistema di sicurezza delle Nazioni Unite fondato sulla Carta.

Nessuna disposizione dei paragrafi precedenti deve essere interpretata nel senso di ampliare o restringere in qualunque modo la portata delle disposizioni della Carta relative ai casi in cui l’uso della forza è legittimo.

Il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera tale che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

Tutti gli Stati devono risolvere le loro controversie internazionali con altri Stati con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

Gli Stati, pertanto, devono cercare rapidamente una equa soluzione delle loro controversie internazionali mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o con altri mezzi pacifici di loro scelta. Nel ricercare tale soluzione, le parti converranno mezzi pacifici che siano adeguati alle circostanze e alla natura della controversia.

Le parti di una controversia, qualora non giungano ad una soluzione attraverso uno dei mezzi pacifici sopra menzionati, hanno il dovere di continuare a cercare un regolamento della loro controversia con altri mezzi pacifici che avranno convenuto.

Gli Stati parti di una controversia internazionale, come pure gli altri Stati, devono astenersi da qualunque azione suscettibile di aggravare la situazione al punto di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e devono agire in conformità con gli scopi ed i principi delle Nazioni Unite.

Le controversie internazionali devono essere regolate sulla base dell’eguaglianza sovrana degli Stati e conformemente al principio della libera scelta dei mezzi. Il ricorso a una procedura di regolamento o l’accettazione di una tale procedura liberamente consentita dagli Stati, relativamente ad una controversia in cui sono parti o potrebbero essere parti in futuro, non può essere considerata incompatibile con il principio di uguaglianza sovrana.

Nessuna disposizione dei precedenti paragrafi può pregiudicare o derogare alle disposizioni della Carta applicabili in materia, in particolare a quelle che si riferiscono al regolamento pacifico delle controversie internazionali.

Il principio relativo al dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta.

Nessuno Stato o gruppo di Stati ha il diritto di intervenire, direttamente o indirettamente, per qualunque ragione, nelle questioni interne o esterne di un altro Stato. Di conseguenza, non solo l’intervento armato, ma anche ogni altra forma di ingerenza o di minaccia, diretta contro la personalità di uno Stato o contro le sue strutture politiche, economiche e culturali, sono contrarie al diritto internazionale.

Nessuno Stato può applicare misure coercitive economiche, politiche o di qualunque altra natura, o incoraggiarne l’uso per costringere un altro Stato a subordinare l’esercizio dei suoi diritti sovrani e per ottenere da questo vantaggi di qualsiasi genere. Tutti gli Stati, inoltre, devono astenersi dall’organizzare, appoggiare, fomentare, finanziare, incoraggiare o tollerare attività armate sovversive o terroristiche dirette a cambiare con la violenza il governo di un altro Stato, come pure dall’intervenire nelle lotte interne di un altro Stato.

L’uso della forza per privare i popoli della loro identità nazionale costituisce una violazione dei loro diritti inalienabili e del principio di non intervento.

Ogni Stato ha il diritto inalienabile di scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale, senza alcuna forma di ingerenza da parte di un altro Stato.

I paragrafi precedenti non dovranno essere in alcun modo interpretati nel senso di pregiudicare le disposizioni della Carta relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Il dovere degli Stati di cooperare gli uni con gli altri in conformità con la Carta.

Gli Stati hanno il dovere di cooperare gli uni con gli altri, quali che siano le differenze esistenti fra i loro sistemi politici, economici e sociali, nei vari settori delle relazioni internazionali, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, come pure il benessere generale delle nazioni e una cooperazione che sia immune da ogni discriminazione fondata su tali differenze.

A tal fine:

a) gli Stati devono cooperare reciprocamente per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;

b) gli Stati devono cooperare per assicurare il rispetto universale e la realizzazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, come pure l’eliminazione della discriminazione razziale e della intolleranza religiosa in tutte le loro forme;

c) gli Stati devono condurre le loro relazioni internazionali in campo economico, sociale, culturale, tecnico e commerciale in conformità con i principi dell’eguaglianza sovrana e del non intervento;

d) gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno in dovere di agire, congiuntamente e singolarmente, in cooperazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite in conformità con le disposizioni della Carta in materia.

Gli Stati devono cooperare in campo economico, sociale e culturale, e in quello scientifico e tecnico, e favorire il progresso della cultura e dell’insegnamento nel mondo. Gli Stati devono unire i propri sforzi per promuovere lo sviluppo economico del mondo intero, in specie nei paesi in via di sviluppo.

Il principio dell’uguaglianza di diritti di tutti i popoli e del loro diritto all’autodeterminazione.

In base al principio dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione, principio consacrato nella Carta delle Nazioni Unite, tutti i popoli hanno il diritto di determinare il proprio assetto politico, in piena libertà e senza ingerenze esterne e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, ed ogni Stato ha il dovere di rispettare tale diritto in conformità con le disposizioni della Carta.

Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, la realizzazione del principio dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione, in conformità con le disposizioni della Carta, e di fornire aiuto all’Organizzazione delle Nazioni Unite nell’adempimento delle responsabilità conferitele dalla Carta per quanto riguarda l’applicazione di questo principio, al fine di:

a) favorire le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati; e

b) mettere rapidamente fine al colonialismo, tenendo debitamente conto della volontà liberamente espressa dai popoli interessati;

e tenendo presente che sottoporre i popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce una violazione di questo principio ed una negazione dei diritti fondamentali dell’uomo ed è contrario alla Carta.

Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in conformità con la Carta.

La creazione di uno Stato sovrano e indipendente, la libera associazione o integrazione con uno Stato indipendente o l’acquisto di ogni altro status politico liberamente deciso da un popolo costituiscono per tale popolo modi di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorrere a misure coercitive di qualunque genere dirette a privare i popoli sopra menzionati nella formulazione di questo principio del loro diritto all’autodeterminazione, della loro libertà e della loro indipendenza. Nel reagire e resistere a tali misure coercitive nell’esercizio del loro diritto all’autodeterminazione, questi popoli hanno il diritto di chiedere e di ricevere un aiuto conforme ai fini ed ai principi della Carta.

Il territorio di una colonia o di un altro territorio non autonomo ha, in virtù della Carta, uno status separato e distinto da quello dello Stato che l’amministra; questo status separato e distinto sussiste finché il popolo della colonia o del territorio non autonomo non eserciti il suo diritto all’autodeterminazione dei popoli sopra enunciato e che abbia, inoltre, un governo che rappresenti nel
suo insieme il popolo appartenente al territorio, senza distinzioni di razza, di fede e di colore.

Ogni Stato deve astenersi da qualunque azione diretta a spezzare parzialmente o totalmente l’unità nazionale e l’integrità territoriale di uno altro Stato o di un altro paese.

Il principio dell’eguaglianza sovrana degli Stati.

Tutti gli Stati godono di uguaglianza sovrana. Essi hanno diritti e doveri uguali e sono membri su un piano di eguaglianza della comunità internazionale, nonostante le differenze economiche, sociali, politiche e di altro genere.

In particolare, l’uguaglianza sovrana
comprende i seguenti elementi:

a) gli Stati sono giuridicamente uguali;

b) ogni Stato gode dei diritti inerenti alla piena sovranità;

c) ogni Stato ha il dovere di rispettare la personalità degli altri Stati

d) l’integrità territoriale e l’indipendenza politica dello Stato sono inviolabili:

e) ogni Stato ha il diritto di scegliere e di sviluppare liberamente il suo sistema politico, sociale, economico e culturale;

f) ogni Stato ha il dovere di adempiere pienamente e in buona fede i propri obblighi internazionali e di vivere in pace con gli altri Stati.

Il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale.

In caso di contrasto tra gli obblighi derivanti da accordi internazionali e gli obblighi derivanti dalla Carta per i membri delle Nazioni Unite, prevarranno questi ultimi.

2. Dichiara che nella loro interpretazione ed applicazione i principi enunciati sono interdipendenti ed ogni principio va interpretato nel contesto degli altri.

La presente Dichiarazione non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare in alcun modo le disposizioni della Carta o i diritti e i doveri derivanti da questi per gli Stati membri, o i diritti conferiti ai popoli, tenuto conto della portata di questi diritti risultante dalla presente Dichiarazione.

3. Dichiara inoltre che i principi della Carta inseriti nella presenta Dichiarazione costituiscono i principi fondamentali del diritto internazionale e chiede di conseguenza a tutti gli Stati di ispirarsi ad essi nella loro condotta internazionale e di sviluppare le loro relazioni reciproche sulla base del rispetto rigoroso dei principi medesimi.

USO DELLA FORZA – RISOLUZIONE DELL’ONU SUL DIVIETO DELL’ …

La Dichiarazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata mediante consensus con risoluzione n. 2625 (XXV) ha per oggetto le relazioni tra gli Stati nel diritto internazionale.
Ai sensi di tale risoluzione: «Ogni stato ha il dovere di astenersi, nelle sue relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite».
Questa risoluzione richiama l’art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite che stabilisce il divieto non solo dell’uso, ma anche della minaccia dell’uso della forza agli Stati membri. Essa fa in modo che l’art. 2 par. 4 non vada interpretato semplicemente come una norma di diritto convenzionale, e come tale riferita ai soli membri dell’Ono. Esso corrisponde ad una norma generale che ha ormai assunto un carattere consuetudinario.

 

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI

Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società
di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti
Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999.


L’Assemblea Generale

Riaffermando l’importanza dell’osservanza dei fini e dei principi della Carta delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti in tutti i paesi del mondo,

Riaffermando inoltre l’importanza della Dichiarazione universale dei diritti umani e dei Patti Internazionali sui diritti umani quali elementi portanti dell’impegno internazionale per promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l’importanza degli altri strumenti per i diritti umani adottati all’interno del sistema delle Nazioni Unite, così come di quelli adottati a livello regionale,

Sottolineando che tutti i membri della comunità internazionale devono adempiere, insieme e separatamente, l’obbligo solenne di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di sorta, incluse quelle fondate sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altro genere, sull’origine nazionale o sociale, sulla proprietà, sulla nascita o su altro status, e riaffermando la particolare importanza di una effettiva cooperazione internazionale per adempiere tale obbligo secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite,

Riconoscendo l’importante ruolo della cooperazione internazionale e l’apprezzabile lavoro di individui, gruppi e associazioni nel contribuire all’effettiva eliminazione di tutte le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli e degli individui, incluse le violazioni massicce, flagranti e sistematiche come quelle risultanti dall’apartheid, da tutte le forme di discriminazione razziale, dal colonialismo, dal dominio o dall’occupazione straniera; dall’aggressione o dalle minacce alla sovranità nazionale, all’unità nazionale o all’integrità territoriale, e dal rifiuto di riconoscere il diritto di autodeterminazione dei popoli ed il diritto di ogni popolo di esercitare la piena sovranità sulle proprie ricchezze e risorse naturali,

Riconoscendo la relazione tra la pace e la sicurezza internazionale e la possibilità di godere i diritti umani e le libertà fondamentali, e consapevoli del fatto che la mancanza di pace e sicurezza internazionale non giustifica l’inadempienza,

Ribadendo che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati e dovrebbero essere promossi ed attuati in maniera giusta ed equa, senza pregiudicare l’attuazione di ciascuno di tali diritti e libertà,

Sottolineando che la responsabilità e il dovere primario di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali risiede nello Stato,

Riconoscendo il diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e delle associazioni di promuovere il rispetto e la conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale,

Dichiara:

Articolo 1
Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 2
1. Ogni Stato ha la responsabilità primaria ed il dovere di proteggere, promuovere ed attuare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, tra l’altro, intraprendendo le misure necessarie per creare tutte le necessarie condizioni sociali, economiche, politiche e di altro genere, come pure le garanzie legali richieste per assicurare che tutte le persone sotto la sua giurisdizione, individualmente ed in associazione con altri, possano godere tutti quei diritti e quelle libertà nella pratica.
2. Ogni Stato deve intraprendere ogni misura legislativa, amministrativa o di altro genere che possa essere necessaria per assicurare che i diritti e le libertà di cui alla presente Dichiarazione, siano effettivamente garantiti.

Articolo 3
Il diritto interno coerente con la Carta delle Nazioni Unite e con gli altri obblighi internazionali dello Stato nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce la cornice giuridica al cui interno le libertà fondamentali e i diritti umani devono essere attuati e goduti ed al cui interno le attività per la promozione, la protezione e l’effettiva realizzazione dei diritti e libertà di cui alla presente Dichiarazione devono essere condotte.

Articolo 4
Nulla nella presente dichiarazione deve essere interpretato in modo da danneggiare o contraddire i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite o da restringere o derogare le norme della Dichiarazione universale dei diritti umani, dei Patti internazionali sui diritti umani e degli altri strumenti ed impegni internazionali applicabili in questo campo.

Articolo 5
Allo scopo di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, a livello nazionale ed internazionale:
a) di riunione e assemblea pacifica;
b) di formare, aderire e partecipare a organizzazioni non-governative, associazioni o gruppi;
c) di comunicare con organizzazioni non-governative o intergovernative.

Articolo 6
Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri:
a) di conoscere, ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni riguardo a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, incluso l’accesso alle informazioni sul modo in cui si dia effetto a tali diritti e libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi interni;
b) come previsto negli strumenti internazionali sui diritti umani ed in altri strumenti applicabili, di pubblicare liberamente, comunicare o distribuire ad altri opinioni, informazioni e conoscenze su tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
c) di studiare, discutere, formare ed esprimere opinioni sull’osservanza, sia nella legge che nella pratica, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e, attraverso questi ed altri mezzi appropriati, di attirare la pubblica attenzione su questa materia.

Articolo 7
Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione.

Articolo 8
1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ed avere effettivo accesso, su basi non discriminatorie, al governo del proprio paese e alla conduzione degli affari pubblici.
2. Questo include, tra l’altro, il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sottomettere agli organi governativi ed alle agenzie ed organizzazioni coinvolte negli affari pubblici, critiche e proposte per migliorare il loro funzionamento e per attirare l’attenzione su ogni aspetto della loro attività che possa ostacolare o impedire la promozione, la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Articolo 9 1. Nell’esercizio dei diritti umani e le libertà fondamentali, inclusa la promozione e la protezione dei diritti umani di cui alla presente Dichiarazione, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di beneficiare di effettivi rimedi e di essere protetti in caso di violazione di tali diritti.
2. A questo fine, tutti coloro che adducano la violazione dei propri diritti o libertà hanno il diritto, sia di persona che attraverso un rappresentante legale autorizzato, di avanzare ricorsi e di ottenerne il pronto esame in una pubblica udienza di fronte ad una autorità indipendente, imparziale e competente, giudiziaria o di altra natura, istituita per legge e di ottenere da tale autorità una decisione, conforme alla legge, che fornisca un risarcimento, incluso un adeguato indennizzo, ove vi sia stata una violazione dei diritti o delle libertà di quella persona, ed all’esecuzione dell’eventuale decisione e risarcimento, senza ritardi eccessivi. 3. Allo stesso fine, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, tra l’altro:
a) di protestare contro le politiche e le azioni di singoli funzionari e organi governativi con riferimento a violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tramite petizione o altri mezzi appropriati, presso le competenti autorità giudiziarie, amministrative o legislative, o presso qualunque altra autorità competente prevista dal sistema legale dello Stato, la quale dovrebbero decidere sul reclamo senza ritardi indebiti;
b) di assistere a pubbliche udienze, procedimenti e processi in modo da formarsi un’opinione circa la loro conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi e impegni internazionali applicabili;
c) di offrire e fornire assistenza legale professionale qualificata o altra pertinente consulenza e assistenza nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
4. Allo stesso fine, ed in accordo con le procedure e gli strumenti internazionali applicabili, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di accedere liberamente e di comunicare con gli organi internazionali dotati della competenza generale o speciale di ricevere e considerare comunicazioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali.
5. Lo Stato deve condurre un’indagine pronta ed imparziale o assicurare che si svolga un’inchiesta ogni qual volta vi sia il ragionevole motivo di credere che una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali abbia avuto luogo nei territori sotto la sua giurisdizione.

Articolo 10
Nessuno deve partecipare, con atti o omissioni, alla violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e nessuno deve essere soggetto a punizione o a qualunque tipo di azione vessatoria per essersi rifiutato di farlo.

Articolo 11
Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, al legittimo esercizio della propria occupazione o professione. Chiunque, in virtù della propria professione, possa nuocere alla dignità umana, ai diritti umani e alle libertà fondamentali altrui deve rispettare tali diritti e libertà e rispettare i pertinenti standard nazionali ed internazionali di condotta o etica professionale e lavorativa.

Articolo 12
1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ad attività pacifiche contro le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
2. Lo Stato deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, da parte delle autorità competenti, di chiunque, individualmente ed in associazione con altri, contro violenze, minacce, ritorsioni, discriminazione vessatorie di fatto o di diritto, pressioni o altre azioni arbitrarie conseguenti al legittimo esercizio dei diritti di cui alla presente Dichiarazione.
3. A questo riguardo, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di essere protetti efficacemente dalla legislazione nazionale ove reagiscano o si oppongano, con mezzi pacifici, ad attività ed atti, incluse le omissioni, che, attribuibili allo Stato, provochino violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come ad atti di violenza perpetrati da gruppi o individui che influenzino il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 13
Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sollecitare, ricevere ed utilizzare risorse con il fine esplicito di promuovere e proteggere, attraverso mezzi pacifici, i diritti umani e le libertà fondamentali, in conformità all’articolo 3 della presente Dichiarazione.

Articolo 14
1. Lo Stato ha la responsabilità di prendere appropriate misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro genere, per promuovere la comprensione dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali da parte di tutte le persone che si trovano sotto la sua giurisdizione.
2. Tali misure devono comprendere, tra le altre: a) la pubblicazione e la vasta disponibilità di leggi e dei regolamenti nazionali, e dei fondamentali strumenti internazionali sui diritti umani applicabili;b) l’accesso pieno ed eguale ai documenti internazionali nel campo dei diritti umani, inclusi i rapporti periodici dello Stato agli organi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani dei quali (lo Stato) è parte, così come i resoconti sintetici delle discussioni e dei rapporti ufficiali di questi organismi.
3. Lo Stato deve assicurare e sostenere, ove appropriato, la creazione e lo sviluppo di ulteriori istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il territorio sotto la sua giurisdizione, siano essi ombudsman (difensori civici), commissioni sui diritti umani o qualsiasi altro tipo di istituzione nazionale.

Articolo 15
Lo Stato ha la responsabilità di promuovere e facilitare l’insegnamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali a tutti i livelli educativi e di assicurare che tutti i responsabili della formazione di avvocati, ufficiali preposti all’attuazione della legge (leggi, tra l’altro, forze di polizia), personale delle forze armate e pubblici ufficiali, inseriscano appropriati elementi di insegnamento dei diritti umani nei loro programmi di formazione.

Articolo 16
Gli individui, le organizzazioni non-governative e le istituzioni competenti giocano un importante ruolo nel contribuire ad una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, attraverso attività quali l’educazione, la formazione e la ricerca in questi campi per rafforzare ulteriormente, tra l’altro, la comprensione, la tolleranza, la pace e le relazioni amichevoli tra le nazioni e tra tutti i gruppi razziali e religiosi, tenendo conto dei diversi contesti sociali e comunitari in cui svolgono le proprie attività.

Articolo 17
Nell’esercizio dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione, tutti, agendo individualmente o in associazione con altri, saranno soggetti alle sole limitazioni che, conformi agli obblighi internazionali applicabili, siano determinate dalla legge con l’esclusivo fine di assicurare il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui, e di soddisfare i giusti requisiti della moralità, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Articolo 18
1. Tutti hanno doveri verso e all’interno della comunità, nella quale soltanto il libero e pieno sviluppo della loro personalità è possibile. 2. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni non-governative hanno un importante ruolo e responsabilità nella salvaguardia della democrazia, nella promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e nel contribuire alla promozione e al progresso delle società, delle istituzioni e dei processi democratici.
3. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni non-governative hanno inoltre un importante ruolo e responsabilità nel contribuire, ove appropriato, alla promozione del diritto di tutti ad un ordine sociale ed internazionale in cui i diritti e le libertà sancite dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dagli altri strumenti sui diritti umani siano pienamente realizzati.

Articolo 19
Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da implicare il diritto di qualsiasi individuo, gruppo o organo della società o di qualsiasi Stato di intraprendere qualsivoglia attività o di compiere qualsiasi atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione.

Articolo 20
Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da permettere agli Stati di sostenere e promuovere attività di individui, gruppi di individui, istituzioni o organizzazioni non-governative contrarie alle norme della Carta delle Nazioni Unite.

 

PROTETTORATO O COLONIA

Cosa si intende con protettorato?

Istituto giuridico internazionale che instaura una particolare relazione tra due Stati, uno dei quali assume l’obbligo di tutelare l’altro e di garantirne l’integrità territoriale, esercitando di fatto un controllo sulla sua politica interna ed estera.
Forma di tutela politica e militare esercitata da uno stato su un altro, non necessariamente limitata all’ambito delle relazioni internazionali dello stato protetto: strumento tipico della politica dell’espansione coloniale tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento; anche, il territorio dello stato posto sotto tale tutela.
Qual è la differenza tra colonie e protettorati?
Il protettorato di solito viene lasciato governare da un rappresentante dello Stato protetto, e questa condizione è stabilita da un trattato e i cittadini non vengono equiparati; in questo senso il protettorato è una specie di dipendenza, anche se sotto certi aspetti meno gravosa della colonia.

‼️La storia d’Italia protettorato degli USA‼️
⚠️Assolutamente da vedere e far vedere prima di morire⚠️
“Chi c’è dietro le cose brutte che succedono? Restiamo solo in Italia, voi pensate che le stragi e i morti sono perché la destra era contro la sinistra, ecc .. No, i mandanti sono sempre gli stessi!”
Maria Fida Moro, figlia di Aldo Moro.

Questo prezioso video vi spiega chiaramente la storia d’Italia dalla seconda guerra mondiale.
Vi farà capire il perché alcuni personaggi politici con idee fuori dal coro vengono fatti fuori o cambiano improvvisamente idea.
Spiegato in modo chiaro e alla portata di tutti, è tratto da una conferenza a Bologna dove il pubblico alla domanda fatta su quanti grattacieli sono crollati l’undici settembre ha risposto “due”.
Si dovrebbe parlare di questi problemi nei talk in TV e in tutte le scuole.
Un immenso ringraziamento a Daniele Ganser.

P.s.
Non abbiate paura a mostrare la vera storia ai vostri figli! Bisogna partire da loro, le nuove generazioni!

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VERITA’, VERITA’ PROCESSUALE E VERITA’ STORICA

Il bisogno di verità è legato all’aspetto etico per l’esigenza di onestà intellettuale, buona fede e sincerità.
La non contradditorietà sta alla base del presupposto per cui la ricercata verità dev’essere coerente con tutte le altre convinzioni.
Sinonimi: veridicità, realtà, attendibilità, autenticità, sincerità, obiettività, oggettività, giustezza, precisione, esattezza, vero.
Contrari: falso, falsità, menzogna, bugia
… e siamo ad una svolta epocale.
L’avverarsi di alcune rivelazioni di papa Pacelli (1876-1958), come il crollo dell’Unione Sovietica e l’elezione di un pontefice polacco, rende credibili e talora allarmanti le “ispirazioni profetiche” che riguardano il presente e il prossimo futuro.
Soprattutto l’ingovernabilità dell’Italia, l’invasione dei popoli provenienti dall’est e dai Paesi africani sono o non sono realtà?
VERITA’ PROCESSUALE
Nel linguaggio corrente l’espressione v. p. viene normalmente usata in due significati che è opportuno tenere distinti. In un primo significato, diffuso soprattutto tra i processualisti, l’espressione viene usata per affermare che nel processo non sarebbe possibile stabilire una vera e propria verità, come invece accade – si suppone – al di fuori di esso, e in particolare nell’ambito dell’indagine scientifica.
Si parla allora di una verità formale, o addirittura soltanto di una fissazione formale dei fatti, che non corrisponderebbe a una verità effettiva in quanto nel processo esistono regole che escludono prove rilevanti, a volte determinano a priori l’efficacia di determinate prove, ne regolano le modalità di assunzione, e inoltre – con il passaggio in giudicato della sentenza – pongono un limite invalicabile alla ricerca della verità sui fatti della causa (Tuzet 2013, p. 94).
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VERITA’ STORICA
Poiché sia il giudice sia lo storico sono chiamati ad accertare la verità indagando su fatti non attuali, entrambi devono basarsi su “dati preesistenti”.
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AFORISMI

  • “La verità è come il sole: fa bene finché non brucia.”
  • “Una bugia fa in tempo a compiere mezzo giro del mondo prima che la verità riesca a mettersi i pantaloni.”
  • “In tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario.”
  • “Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza!”
  • “Spesso le contraddizioni fanno emergere le verità.”
  • “Bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione. Non bisogna credere a qualcosa solo perché fa comodo. Credere ad una teoria non la rende vera.”
  • “Chi non conosce la verità è sciocco, ma chi pur conoscendola la chiama menzogna è un criminale.”
  • “Non troverai mai la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare.”
  • “Pazienta per un poco: i calunniatori non vivono a lungo. La verità è figlia del tempo: presto la vedrai apparire per vendicare i tuoi torti.”
  • “Meglio è una piccola verità, che una grande bugia.”
  • “Niente è più visibile di ciò che è nascosto.”
  • “La verità rende liberi, l’imperfezione rende veri.”
  • “Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza.”
  • “Per saver la verità, bisogna sentir do busiari.”
  • “Non mi capiscono: io non sono la bocca che fa per questi orecchi.”
  • “Verità e potere non coincidono mai.”
  • “La verità è il nemico mortale della menzogna e, di conseguenza, la verità è il più grande nemico dello Stato.”
  • “È meglio essere feriti dalla verità che essere consolati da una menzogna.”
  • “Una verità è pericolosa quando non somiglia a un errore.”

 

 

GRAFENE – OSSIDO DI GRAFENE – COS’E’ ?

L’ossido di grafene è un materiale stratificato prodotto dall’ossi- dazione della grafite.
A differenza di quest’ultima, è fortemente ossigenato, reca gruppi funzionali ossidrilici ed epossidici sui piani basali, oltre a gruppi carbonilici e carbossilici.

Che cos’è il grafene è dove si trova?
Il grafene si ricava in laboratorio dalla grafite. I cristalli di grafite sono trattati con una soluzione fortemente acida a base di acido solforico e nitrico e poi ossidati ed esfoliati fino a ottenere cerchi di grafene con gruppi carbossilici ai bordi.

Cosa fa l’ossido di grafene nel corpo umano?
Spiega la Dott. ssa Delogu: “Abbiamo scoperto che un particolare tipo di grafene, un nanomateriale dalle straordinarie caratteristiche fisiche e chimiche, è in grado di eliminare in modo selettivo i monociti, le cellule del sangue.

Cosa dice il Professor Montanari.
Ecco chi avrebbe brevettato l’ossido di grafene con scopi precisi e ben determinati … se è vero siamo alla follia.

 


UN GIUDIZIO CONTRASTANE SUL PERCHÈ LA STORIA DEL GRAFENE NEI VACCINI È ASSURDA E DEMENZIALE

Nel 2018 Mattia Bramini e colleghi scrivono una review – la review è un articolo scientifico che cerca di fare il punto sui progressi e sfide ancora aperte in un determinato campo scientifico – dal titolo “Interfacing Graphene-Based Materials With Neural Cells”.
La review si concentra sui possibili utilizzi del grafene nel campo delle neuroscienze, citando gli studi condotti fino a quel momento dove si discutono le potenzialità e soprattutto la biocompatibilità del materiale.

Che cos’è il grafene.
Il grafene è un foglio di atomi di carbonio strettamente legati tra loro e disposti a formare una struttura esagonale a nido d’api (o favo per i più precisi).
Questa particolare disposizione degli atomi di carbonio (che sono tutti uguali tra loro) conferisce al materiale delle caratteristiche peculiari: il grafene è flessibile, leggero, trasparente e allo stesso tempo il materiale più resistente conosciuto.
In aggiunta, il grafene è un materiale altamente conduttivo e quindi di interesse per una serie di applicazioni: dai dispositivi elettronici flessibili alla medicina e, appunto, le neuroscienze.
Nel 2021 la review genera un’anomala attenzione sui social, ad accendere la miccia è un sito di disinformazione spagnolo che utilizza e linka lo studio per dimostrare un piano mondiale di controllo delle menti attraverso il grafene presente nei vaccini.
Come se non bastasse, a distanza di pochi giorni da queste farneticazioni, si aggiungono dichiarazioni presunte analisi di una fiala di vaccino da parte di alcuni ricercatori dell’Università di Almeria.
Le conclusioni costringono l’Università a rilasciare un comunicato ufficiale per prendere le distanze dai ricercatori.
Ciliegina sulla torta, gli stessi ricercatori a distanza di svariate settimane pubblicheranno una nota per prendere le distanze dalle conclusioni dei loro stessi studi (con tanto di lettera firmata che si può trovare e scaricare qui).
Per gli amanti del complotto questo è l’ennesimo esempio di ricercatori messi a tacere, ma la realtà delle cose dice altro: ricercatori mediocri che volontariamente o meno (non sta a noi decidere se ci sia intenzionalità) forniscono una base falsamente scientifica alle teorie più assurde.
Rimanendo nel campo dei ricercatori mediocri non potevano mancare in questa storia gli italianissimi Stefano Montanari e Antonietta Gatti, la nanocoppia che ci invidia tutto il mondo.
I due per l’occasione optano per una cosa a tre, pubblicando uno studio livello tesina delle medie a firma Young – Gatti – Montanari.
La conclusione è sempre la stessa: nei vaccini ci sarebbe ogni genere di porcheria e soprattutto l’ossido di grafene.
“Le tecniche che il trio ha utilizzato non sono sufficienti per l’identificazione di grafene o grafene ossido-ridotto.
Per identificare il grafene si utilizza la Raman Spectroscopy.
Non si utilizzano immagini comparative di microscopia ottica e/o elettronica, perché utilizzando questi metodi è praticamente impossibile distinguere il grafene dalla comune polvere.
Questi dicono di aver trovato il grafene perché i loro campioni assomigliano per analogia morfologica al grafene.”
Non finisce qui, per dimostrare al mondo che l’Italia è leader nelle pseudoscienze e che questa storia del grafene nei vaccini ci ha veramente intrigato arriva a settembre 2021 un’interrogazione parlamentare da parte della deputata Sara Cunial.
Il copione è lo stesso, nuovi studi (sbagliati in ogni singolo dettaglio) dicono che nei vaccini ci sono delle sostanze pericolose, tra cui il grafene.
“Il modo più semplice per capire che non sanno di cosa parlano e chiedere una foto dei campioni analizzati.
Alle concentrazioni che dicono di aver trovato la soluzione contenente grafene sarebbe scura.
Ma questo non lo puoi sapere se non hai mai lavorato con questo materiale.”
In conclusione non poteva mancare Loretta Bolgan.
Su Youtube è possibile trovare delle interessantissime conferenze nelle quali Loretta Bolgan afferma che indubbiamente sia presente il grafene nei vaccini.
Insomma, il grafene per i no-vax è il nuovo viagra e feti abortiti.

Cosa dice in breve la teoria no-vax sul grafene nei vaccini
Lo studio di Bramini e colleghi secondo diversi no-vax italiani (Loretta Bolgan, Stefano Montanari, Antonietta Gatti, Sara Cunial etc etc) sarebbe una delle prove provanti che il grafene presente nei vaccini (1) contro il coronavirus (SARS-CoV-2) possa raggiungere il cervello (2) e interferire con la funzionalità dell’organo (3).
Per alcuni, quelli con dottorato di ricerca conseguito su Telegram, il grafene non sarebbe nient’altro che “l’antenna” con la quale chi controlla il 5G potrà controllare anche le menti dei vaccinati (4)…
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BANCHE: LA SENTENZA CHE RESTITUISCE LE CASE ALL’ASTA A TUTTI I DEBITORI

(TRATTO DA QUI)

Pignoramenti immobiliari tutti bloccati: con la nuova pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione il giudice deve valutare se il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di clausole abusive contrarie ai diritti del consumatore.

È una sentenza davvero epocale quella che le Sezioni Unite della Cassazione hanno appena pubblicato. Una sentenza che restituisce le case all’asta a tutti i debitori sottoposti al pignoramento immobiliare da parte di soggetti forti come le banche o le finanziarie.

Grazie alla possibilità di applicazione retroattiva del principio varato dalla Suprema Corte [1], oggi chi sta subendo l’esproprio di una casa o di qualsiasi altro bene può nuovamente opporsi alla procedura anche se, in precedenza, è rimasto inerte e ha fatto scadere tutti i termini.

Cerchiamo di comprendere, più nel concreto, cosa cambia da oggi in poi.

La Caporetto delle banche: il principio

Il principio era già stato affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in almeno due occasioni.

Secondo i giudici europei, lo Stato italiano deve garantire ai consumatori la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo delle banche anche se questo non è stato contestato a suo tempo e pertanto è divenuto definitivo.

Deve farlo, in particolare, tutte le volte in cui il credito che ha dato vita all’esecuzione forzata si basa su un contratto abusivo, contenente cioè clausole vessatorie.

Il cosiddetto “giudicato” – ossia il fatto che una sentenza o un decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo e perciò non più impugnabile – non può essere un limite alla tutela dei cittadini.

Pertanto per il giudice dell’esecuzione – quello cioè dinanzi al quale si svolge la procedura di pignoramento immobiliare – deve poter rimettere in gioco tutto il processo e bloccare l’asta giudiziaria se, alla base di tutto ciò, c’è la violazione delle norme europee che tutelano il consumatore.

Quindi, in presenza di un contratto bancario (una fideiussione, un mutuo, un’apertura di credito o qualsiasi altro contratto) che contenga clausole vessatorie, il debitore può opporsi anche a pignoramento già in corso e rimettere tutto in discussione.

La straordinarietà di tale affermazione si comprende solo se si conosce la regola generale del nostro processo anche nota con il termine tecnico: “giudicato”.

In forza di tale principio, il debitore che non abbia presentato opposizione contro un decreto ingiuntivo o non abbia fatto appello contro una sentenza a lui sfavorevole, non può più presentare un’opposizione quando ormai è partito il pignoramento, anche se solo in quella sede dovesse accorgersi dell’illegittimità del contratto firmato con la banca.

Così, molti cittadini si trovano oggi ad avere le case all’asta solo perché, al momento della notifica degli atti giudiziari non hanno inteso difendersi (a volte per ignoranza, a volte per incompetenza, altre per eccessiva leggerezza).

Condizioni per poter bloccare il pignoramento della casa

Il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione può applicarsi solo in presenza delle seguenti condizioni:

il debitore deve essere un consumatore: sicché il contratto con la banca non deve essere stato sottoscritto per ragioni lavorative, imprenditoriali o professionali;

il contratto sottoscritto dal debitore con la banca deve contenere almeno una clausola vessatoria;

l’asta giudiziaria non deve essersi già conclusa con il provvedimento di assegnazione dell’immobile al miglior offerente.

Un esempio servirà a comprendere meglio la situazione.
Immaginiamo il caso di Tizio che abbia sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario con una banca per l’acquisto della sua prima casa in cui andrà ad abitare insieme alla sua famiglia.

Nel contratto è presente una clausola abusiva che deroga al principio generale che impone quale foro competente per eventuali cause quello del luogo di residenza del debitore: in forza di tale clausola, si stabilisce che ogni controversia dovrà essere instaurata dinanzi a un tribunale lontano dall’abitazione di Tizio.

Proprio per questa ragione, nel momento in cui riceve il decreto ingiuntivo della banca, Tizio decide di non opporsi non avendo come pagare un avvocato di un altro foro.

Il decreto ingiuntivo diventa definitivo e la banca notifica a Tizio il pignoramento immobiliare.

La casa viene messa all’asta. Senonché Tizio riceve un consiglio da un amico avvocato il quale gli fa notare che il contratto con la banca viola la disciplina dei consumatori proprio per via di tale clausola abusiva, ma che ormai è troppo tardi per opporsi.

Ebbene, grazie al nuovo principio fissato dalla Cassazione, ora anche Tizio può presentare opposizione nonostante abbia fatto scadere i termini.

Infatti, benché il debitore non abbia proposto opposizione contro il decreto, adesso spetta al giudice dell’esecuzione controllare se la clausola del contratto è vessatoria.

E avvisare il debitore medesimo che entro quaranta giorni può proporre l’opposizione per far accertare la natura abusiva della clausola che ha effetti sull’ingiunzione di pagamento.

Inizierà un nuovo processo volto a giudicare dell’eventuale legittimità del contratto, durante il quale il giudice può sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo (e quindi del pignoramento).

All’esito del giudizio, non appena il giudice avrà accertato la presenza della clausola abusiva, il pignoramento cesserà definitivamente e quindi la casa tornerà al debitore.

I precedenti

Come anticipato, la pronuncia delle Sezioni Unite si basa sul principio fissato dalla Grande sezione della Corte di giustizia europea nelle cause C-693/19 e C-831/19, che aveva bocciato la normativa italiana laddove precludeva al giudice dell’esecuzione di pronunciarsi sulla validità delle clausole contrattuali, in quanto ormai coperta dall’autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo non opposto.

Il tutto perché, spiegano i giudici Ue, al consumatore va garantita una «tutela effettiva».

In base alla giurisprudenza eurounitaria il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio la presenza di clausole abusive nel contratto, a patto che gli elementi di diritto e di fatto già in suo possesso suscitino seri dubbi in materia.

Invece costringere il debitore a proporre l’opposizione solo entro i canonici 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per far valere i propri diritti si pone in contrasto con la tutela del consumatore e con il principio del rilievo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali.

Insomma: per effettuare il controllo d’ufficio il giudice del monitorio deve esercitare i poteri istruttori consentiti dall’articolo 640, primo comma, cod. proc. civ.

Cosa cambia da oggi in poi?

Da oggi in poi, già in fase di richiesta del decreto ingiuntivo, il giudice dovrà richiedere alle banche di produrre il contratto su cui si basa il credito.

Eventualmente, deve rigettare la richiesta di decreto ingiuntivo se l’istruttoria sulla natura vessatoria della clausola risulta troppo complessa perché richiede di assumere testimonianze o svolgere una consulenza tecnica d’ufficio.

A quel punto il creditore dovrà avviare un processo ordinario di accertamento del proprio credito.

L’emissione invece del decreto ingiuntivo deve essere motivata: l’obbligo è funzionale a informare il consumatore che il giudice del monitorio ha svolto il controllo d’ufficio sulla presenza di clausole abusive nel contratto sotteso al credito azionato.

Che succede invece se tutto ciò non si verifica? Al debitore deve essere consentito di presentare opposizione tardiva contro il decreto ingiuntivo anche a pignoramento già avviato.

Come detto, tale regola si applica anche alle procedure già in corso, consentendo a chi sta subendo un pignoramento e ha la casa all’asta di bloccare tutta la procedura e di presentare un’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

Il tutto a condizione che il bene pignorato non sia stato già assegnato. In tal caso il consumatore può soltanto attivare un altro giudizio per chiedere il risarcimento del danno.

Se allora l’ingiunzione non motiva sul punto, il giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di rilevare d’ufficio l’esistenza di una clausola abusiva che incide sull’esistenza o sull’entità del credito oggetto del provvedimento monitorio.
2023.05.16 – FURLANETTO 4X4 COMPANY AEI – FATTURA VENDITA NR. 0130718190158391

 

E ciò fino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito.

Esempi di clausole abusive

Se si tratta, ad esempio, di una clausola che deroga al foro del consumatore la sospensione è totale; se, invece, si discute soltanto di una clausola che determina interessi moratori eccessivi, la sospensione ben può essere parziale, mantenendo intatta l’esecutorietà del titolo per la quota capitale, rispetto alla quale prosegue l’esecuzione forzata già intrapresa dal creditore professionista.

Il giudizio di opposizione, quindi, procede regolarmente.

Altre clausole abusive sono quelle, ad esempio, che vincolano il diritto del consumatore di chiedere il trasferimento del mutuo presso altro istituto di credito, che lo subordinano al pagamento di penali, che prevedono l’anatocismo, che limitano altri diritti del consumatore.

Cosa deve fare chi ha casa all’asta?

Chi ha un pignoramento in corso dovrà quindi rivolgersi immediatamente alla consulenza di un avvocato esperto in diritto del consumo o in diritto bancario al fine di far valutare l’eventuale presenza di clausole abusive all’interno del contratto e chiedere quindi che venga presentata opposizione all’esecuzione.

Opposizione per la quale, come detto, non ci sono termini di scadenza se non l’assegnazione dell’immobile pignorato all’offerente.

(TRATTO DA QUI)

 

SOVRANITA’ …

Ecco come in Treccani viene definita la Sovranità:
Potere originario e indipendente da ogni altro potere.


In relazione allo Stato contemporaneo, il termine s. viene ad assumere un duplice significato.
Da un lato, se riferito all’ordinamento giuridico statale nel suo complesso, sta a indicare l’originarietà dell’ordinamento medesimo, nel senso che esso non deriva la sua validità da alcun altro ordinamento superiore.
Dall’altro lato, quando lo Stato viene preso in considerazione sotto il suo aspetto di persona giuridica (Stato-persona), il termine s. sta a indicare la posizione di indipendenza nei riguardi di ogni altra persona giuridica esistente al suo esterno (cosiddetta s. esterna); e, per altro verso, l’assoluta supremazia di fronte a tutte le altre persone, fisiche e giuridiche, che si muovono nel suo ambito territoriale (cosiddetta s. interna) e, di conseguenza, la stessa potestà di governo assoluta della persona giuridica statale.
Inoltre, il termine s. viene in rilievo nell’espressione s. territoriale, con la quale si intende indicare la competenza esclusiva dello Stato in rapporto al proprio territorio e alle risorse naturali ivi contenute (cosiddetto principio della s. permanente dello Stato sulle proprie risorse naturali, uno dei cardini del nuovo ordine economico internazionale propugnato dai paesi in via di sviluppo a partire dagli anni 1970), nonché il potere di imperio dello Stato su tutte le persone fisiche e giuridiche che si trovino in tale ambito territoriale; si parla invece di s. personale per indicare il potere di imperio dello Stato sugli individui che gli appartengono per cittadinanza ovunque essi siano, anche all’estero o su spazi sottratti alla giurisdizione statale (un esempio di s. personale è quella esercitata dallo Stato sull’equipaggio di una nave in alto mare).

La s. dello Stato, entrando in contatto con ordinamenti più vasti (quale in primo luogo quello internazionale), incontra dei limiti al proprio esclusivo esercizio (si pensi, per es., alle norme consuetudinarie relative al trattamento degli stranieri e degli agenti diplomatici stranieri, o ai principi in materia di divieto di inquinamento transfrontaliero).
Lo Stato può inoltre acconsentire a delle limitazioni della propria s. per effetto dell’adesione a organizzazioni internazionali dotate di poteri e funzioni tali da configurare una interferenza esterna, talora assai penetrante, nella potestà dello Stato stesso.
A questo riguardo, occorre sottolineare che, nella Costituzione italiana, tale ipotesi è espressamente contemplata nella norma dell’art. 11: «L’Italia … consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di s. necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni».

Nella Costituzione italiana la s. popolare è “accolta” e proclamata nell’art. 1, nel quale si afferma che la s. appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, cioè con un sistema di democrazia indiretta.

(TRATTO DA QUI)

Nell’ambito del costituzionalismo moderno, la teoria della sovranità popolare è strettamente collegata al suffragio universale e alla sua progressiva affermazione (DemocraziaDiritto di voto). Questo forte collegamento emerge, in particolare, nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese del 1793, in cui viene affermato che la sovranità risiede nel popolo (art. 25) e che il popolo sovrano è costituito dall’universalità dei cittadini (art. 7 Cost. Francia 1793). Non è un caso, invece, che la Costituzione francese del 1791, che prevedeva un suffragio di tipo censitario (esplicitato nella distinzione tra cittadini c.d. attivi e cittadini c.d. passivi; Cittadinanza. Diritto costituzionale) parlasse piuttosto, secondo l’impostazione di J.-E. Sieyès di sovranità della nazione, anziché di sovranità popolare.

(TRATTO DA QUI)

 

LEGITTIMA DIFESA – ANCHE IN AMBITO INTERNAZIONALE

Nel diritto internazionale, la legittima difesa – quale diritto di uno Stato di opporre una reazione armata, anche con l’assistenza di Stati terzi, a difesa della propria integrità territoriale e indipendenza politica – è contemplata da una norma consuetudinaria che trova conferma nell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite.
La legittima difesa si configura, infatti, come un’eccezione al divieto dell’uso della forza previsto nell’art. 2, par. 4, della Carta (Uso della forza. Diritto internazionale).
(tratto da qui)


da un RDN presentato dal Presidente del MLNV e del GVP Sergio Bortotto contro le insistenti e illegali le pretese dell’italia contro di lui:
(VEDI IL RDN)

Mi chiedo …
e se dovesse giungere il momento che per non soccombere si è costretti a vincere la prepotenza altrui con la forza?
L’oppresso si fa forse carnefice?
E il tiranno è forse “vittima” della sua stessa prepotenza?
La storia dell’umanità è intrisa di violenza e di guerre ma quasi sempre scatenate dal più forte, da colui che crede di non patire le conseguenze delle sue stesse azioni.
E’ necessario riequilibrare le posizioni, affinché l’uno non sottometta l’altro, affinché il mite non abbia a conoscere il peso della mano che sopprime e il violento e il prepotente conosca i limiti e le conseguenze delle sue azioni.
Dio ci scampi da tale passo, ma il momento è vicino, molto vicino.
Ma al punto in cui si è arrivati è meglio essere chiari.
Si può invocare la legittima difesa contro lo stato straniero italiano?
Si dice che la “legittima difesa” nell’ordinamento giuridico italiano, è una causa di giustificazione.
Ma quando realmente si configura una situazione di pericolo … quando si respinge una violenza attuale o quando vi sia il concreto pericolo di subire una prevedibile imminente violenza?
La legittima difesa comporta per forza un’aggressione e una reazione ad essa.
Ma è forse necessario che la vittima debba lasciar fare all’aggressore ciò che vuole per giustificare la sua reazione?
Non è forse suo diritto prevenire un prevedibile male ingiusto?
La vittima non tutela forse un suo diritto inalienabile?
E veniamo al dunque.
Esiste forse una causa giustificativa a favore dell’aggressore per cui la sua minaccia possa non essere considerata ingiusta e illegale?
Ovvero, vi sono minacce e aggressioni ai diritti della persona umana che possono essere non considerate tali, per legge?
Ci sono aggressioni che possono essere giustificate dalla legge?
Ovvero, vi possono essere istituzioni dello stato e circostanze per le quali siano esse legittimate a violare i diritti umani delle persone?
Se si, quali inimmaginabili interessi dovrebbero tutelare per sopraffare i diritti umani delle persone?
Il Cittadino Veneto che critica, anche aspramente, la provocazione dell’occupazione della propria Patria lui si trova sul posto legittimamente perché è a casa sua, ed esprime a diritto il proprio disappunto sulla presenza dello stato occupante che non ha invece diritto di trovarsi in quel luogo.
E’ chiaro che la presenza di ogni istituzione italiana è una sfida e una minaccia ai valori e sentimenti per la propria Patria … è una vera e propria aggressione ai sentimenti di amor patrio per i Veneti.
Ed è così poi che un atto dimostrativo da parte di Patrioti Veneti diviene illegale per lo stato italiano, trovando unanimi e concordi, accusa e giudizio in un tribunale dello stato occupante.
In poche parole l’italia è l’aggressore che diviene vittima e subisce la reazione del cittadino veneto che critica, anche aspramente e non tace l’oltraggio e la violenza che ogni giorno viene fatto alla propria Patria.
E dove sarebbe l’imparzialità di un giusto processo quando accusa e giudizio sono esercitate in difetto assoluto di giurisdizione da due autorità italiane, in un tribunale italiano, contro Veneti che tali si professano e che difendono l’aggressione al proprio sentimento nazionale e difendono la propria Patria?
Dov’è la garanzia della terzietà del giudice italiano?
Se è punibile la reazione (a parole) non è forse punibile anche l’aggressione e la provocazione che l’italia perpetua ogni giorno?
Non è forse legittima la difesa della propria Patria onorata da un Cittadino Veneto che ritiene offensiva l’ostentazione anche di un tribunale dello stato occupante italiano?
Lo stato straniero italiano che ci occupa ed è qui presente illegalmente “ab origine”, con la frode non può pretendere di fare giustizia.
Diciamo la verità una volta tanto.
Lo stato italiano non tollera che si metta in discussione tale verità nascosta, che si mettano in discussione le sue istituzioni … ma sono sue, appunto, non nostre.
Deve imporre la sua presenza e non tollera che la si critichi.
E tanto per essere chiaro ancora una volta con lo stato italiano ricordo che così mi pronuncio in virtù della libertà di manifestazione del pensiero, derivante dalla mia libera coscienza perché è un diritto riconosciuto negli ordinamenti democratici … quindi mal si giudica tutta questa oppressione.
La libertà di espressione è sancita anche dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848 che recita: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione.”
Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
Vi ricordo che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri.
Nel preambolo si recita: “Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’ASSEMBLEA GENERALE ha proclamato la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.”
Ricordiamo all’italia in particolar modo l’art.19 che recita: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”
Ed ecco così avuta anche la risposta al dilemma morale che mi affliggeva “vincere o soccombere?”.
Proprio la Carta dei diritti umani recita: è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Dunque è moralmente lecito ribellarsi alla tirannide e all’oppressione italiana, ancor più se non sono rispettati i diritti umani.
Mediterò su questo ve lo assicuro.
Siete dunque resi edotti anche in virtù di quanto stabilito dalle norme dell’U.C.C. .
Non c’è onore in quello che fate.