SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 05 – APPLICABILITÀ E TIPOLOGIA DELLE NORME GIURIDICHE
1. Principio di applicabilità concreta
L’applicabilità di ogni norma prevista dal presente Ordinamento Giuridico del Governo Veneto Provvisorio (OGVP) deve essere ponderata e coerente con il proposito per il quale è stata emanata.
Si realizza equilibrio giuridico tra lo scopo della norma e la sua applicabilità effettiva solo se essa risulta fattibile e concretamente attuabile in relazione alla specifica realtà cui è destinata.
2. Categorie normative in base al criterio di applicazione
Le norme giuridiche si distinguono secondo la loro forma e funzione applicativa, come segue:
DECRETI
Il decreto è un provvedimento provvisorio avente forza di legge.
Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio.
Il Governo Veneto Provvisorio può emettere esclusivamente decreti legge, i quali devono:
- ispirarsi ai principi generali dell’OGVP;
- rispettare le norme consuetudinarie universalmente accettate.
TRATTATI INTERNAZIONALI E PROTOCOLLI
Il trattato internazionale è un accordo tra due o più soggetti statuali legittimi, destinato a regolare i rapporti giuridici tra essi.
Il termine protocollo designa:
- un atto che integra o dettaglia le norme di un trattato;
- un atto che ne disciplina l’attuazione in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma);
- o un atto che regola una questione specifica.
I trattati e i protocolli sono fonti secondarie, e sono subordinati alle norme consuetudinarie del diritto dei trattati, che ne regolano la formazione, la ratifica e l’applicazione.
ORDINANZE
Nel presente OGVP, il termine ordinanza indica un atto urgente e motivato, avente forza di legge, adottato in ragione di una prevalente necessità pubblica.
Le ordinanze:
- impongono doveri positivi (di fare o dare) o doveri negativi (di non fare o non dare);
- entrano in vigore immediatamente al momento della loro emanazione;
- sono emanate da Istituzioni preposte, solo in casi straordinari e di particolare gravità;
- devono essere adeguatamente motivate;
- possono essere rinnovate per il medesimo motivo, purché senza interruzione temporale tra i periodi di applicazione;
- non possono derogare alle norme vigenti dell’OGVP;
- hanno valore temporale limitato e non possono superare i cento (100) giorni.
Il presupposto necessario per l’emanazione di un’ordinanza è l’urgenza determinata da:
- prevalente necessità;
- impossibilità di rinviare l’intervento;
- ragionevole previsione di un danno imminente e rilevante.
SENTENZE
La sentenza è un provvedimento di natura giurisdizionale, con il quale l’organo giudicante definisce, in tutto o in parte, una controversia sottoposta al suo esame.
La sentenza:
- risolve le questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti;
- rappresenta l’esercizio della funzione giudiziaria nell’ambito dell’ordinamento giuridico veneto.
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