SEZIONE 01

09 – CONCLUSIONE DELLA FASE TRANSITORIA E RIPRISTINO DELLA SOVRANITÀ

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 09 – CONCLUSIONE DELLA FASE TRANSITORIA E RIPRISTINO DELLA SOVRANITÀ


La conclusione della fase di transizione è determinata dall’instaurazione delle nuove Istituzioni sovrane previste dall’ordinamento giuridico che il Popolo Veneto, in piena libertà e responsabilità, avrà deciso di darsi,
secondo i tempi e le modalità che esso stesso riterrà opportuno porre in essere.
Tale passaggio storico sarà sancito mediante la Proclamazione – anche unilaterale – dell’incondizionato e totale ripristino della sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre e sul proprio ordinamento politico-giuridico.

08 – PERIODO DI TRANSIZIONE E VIGENZA PROVVISORIA

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 08 – PERIODO DI TRANSIZIONE E VIGENZA PROVVISORIA


Il presente ordinamento giuridico ha efficacia durante il periodo transitorio, che:
Ha inizio con il formale costituirsi del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e del Governo Veneto Provvisorio (GVP) e termina con il completo e definitivo ripristino della Nazione Veneta, compreso l’insediamento pieno e legittimo del suo apparato istituzionale sovrano.
Durante tale periodo:

  • il GVP opera come struttura giuridico-amministrativa provvisoria,
  • con il compito di garantire continuità giuridica, tutela dei diritti fondamentali e il progressivo ristabilimento della legalità veneta originaria.

07 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 07 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ


Il principio di legalità stabilisce che tutti gli organi dello Stato, in ogni loro articolazione, sono tenuti ad agire in conformità alla legge, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
Tale principio ammette che il potere pubblico possa essere esercitato in forma discrezionale, ma mai arbitraria, ed è sempre vincolato al perseguimento esclusivo del pubblico interesse.

1. LEGALITÀ FORMALE
Sotto il profilo formale, il principio di legalità:

  • conferisce alla Pubblica Amministrazione la giurisdizione e
  • le attribuisce unicamente i poteri conferiti dalla legge, senza possibilità di ampliamenti arbitrari.

2. LEGALITÀ SOSTANZIALE

Sotto il profilo sostanziale, il principio di legalità:

  • riconosce alla Pubblica Amministrazione la giurisdizione e la facoltà di esercizio dei poteri attribuiti,
  • con l’obbligo di esercitarli in conformità ai contenuti e alle finalità prescritte dalla legge.

3. LEGALITÀ COME INDIRIZZO E GARANZIA

L’Amministrazione è pertanto tenuta:

  • a perseguire i fini determinati dalla legge (legalità come indirizzo);
  • e a operare nel pieno rispetto delle norme vigenti (legalità come garanzia).

L’Amministrazione del Governo Veneto Provvisorio (GVP) agisce, in tutte le sue espressioni istituzionali e articolazioni operative, mediante:

  • l’emanazione di norme,
  • la loro applicazione effettiva, e
  • il potere di farle osservare nei limiti previsti dall’ordinamento.

Ogni atto dell’Amministrazione deve avere come unico fine il pubblico interesse, restando inammissibile qualsiasi finalità di natura privata o arbitraria.

06 – FINALITÀ DELL’ORDINAMENTO

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 06 – RIPRISTINO DELLA SOVRANITÀ E AUTODETERMINAZIONE DEL POPOLO VENETO


È dovere essenziale dell’Ordinamento Giuridico del Governo Veneto Provvisorio (OGVP) disciplinare il ripristino della sovranità originaria del Popolo Veneto sui propri territori storici, mediante la presente piattaforma giuridico-amministrativa provvisoria, funzionale al processo di ricostituzione nazionale.
In conformità al principio universale per cui l’esistenza di ogni persona umana costituisce un diritto naturale imprescindibile, pienamente efficace in ogni tempo e luogo, e che tale esistenza può e deve manifestarsi liberamente, si afferma quanto segue:
Ogni Popolo libero e sovrano ha il diritto e il dovere di determinare autonomamente i propri criteri organizzativi, i propri livelli di autonomia sociale, e di armonizzare, attraverso il mutuo consenso, l’interazione tra i propri membri, nel rispetto dei propri usi, costumi e tradizioni, con l’obiettivo dello sviluppo umano integrale e del progresso comune.
A tale scopo, ogni Popolo ha la legittimità di:

  • legiferare secondo la propria volontà sovrana;
  • stabilire il proprio ordinamento mediante statuti, codici, norme e regolamenti,
  • i quali possiedono valore e forza legale per tutti i membri della società che liberamente vi aderiscono.

05 – APPLICABILITÀ E TIPOLOGIA DELLE NORME GIURIDICHE

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 05 – APPLICABILITÀ E TIPOLOGIA DELLE NORME GIURIDICHE


1. Principio di applicabilità concreta
L’applicabilità di ogni norma prevista dal presente Ordinamento Giuridico del Governo Veneto Provvisorio (OGVP) deve essere ponderata e coerente con il proposito per il quale è stata emanata.
Si realizza equilibrio giuridico tra lo scopo della norma e la sua applicabilità effettiva solo se essa risulta fattibile e concretamente attuabile in relazione alla specifica realtà cui è destinata.

2. Categorie normative in base al criterio di applicazione
Le norme giuridiche si distinguono secondo la loro forma e funzione applicativa, come segue:

DECRETI
Il decreto è un provvedimento provvisorio avente forza di legge.
Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio.

Il Governo Veneto Provvisorio può emettere esclusivamente decreti legge, i quali devono:

  • ispirarsi ai principi generali dell’OGVP;
  • rispettare le norme consuetudinarie universalmente accettate.

TRATTATI INTERNAZIONALI E PROTOCOLLI
Il trattato internazionale è un accordo tra due o più soggetti statuali legittimi, destinato a regolare i rapporti giuridici tra essi.
Il termine protocollo designa:

  • un atto che integra o dettaglia le norme di un trattato;
  • un atto che ne disciplina l’attuazione in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma);
  • o un atto che regola una questione specifica.

I trattati e i protocolli sono fonti secondarie, e sono subordinati alle norme consuetudinarie del diritto dei trattati, che ne regolano la formazione, la ratifica e l’applicazione.

ORDINANZE
Nel presente OGVP, il termine ordinanza indica un atto urgente e motivato, avente forza di legge, adottato in ragione di una prevalente necessità pubblica.
Le ordinanze:

  • impongono doveri positivi (di fare o dare) o doveri negativi (di non fare o non dare);
  • entrano in vigore immediatamente al momento della loro emanazione;
  • sono emanate da Istituzioni preposte, solo in casi straordinari e di particolare gravità;
  • devono essere adeguatamente motivate;
  • possono essere rinnovate per il medesimo motivo, purché senza interruzione temporale tra i periodi di applicazione;
  • non possono derogare alle norme vigenti dell’OGVP;
  • hanno valore temporale limitato e non possono superare i cento (100) giorni.

Il presupposto necessario per l’emanazione di un’ordinanza è l’urgenza determinata da:

  • prevalente necessità;
  • impossibilità di rinviare l’intervento;
  • ragionevole previsione di un danno imminente e rilevante.

SENTENZE
La sentenza è un provvedimento di natura giurisdizionale, con il quale l’organo giudicante definisce, in tutto o in parte, una controversia sottoposta al suo esame.
La sentenza:

  • risolve le questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti;
  • rappresenta l’esercizio della funzione giudiziaria nell’ambito dell’ordinamento giuridico veneto.

04 – CRITERIO TEMPORALE DI PREVALENZA NORMATIVA

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 04 – CRITERIO TEMPORALE DI PREVALENZA NORMATIVA


A tutte le norme giuridiche dell’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio si applica il criterio temporale, secondo il quale:
La norma di emanazione successiva prevale su quella precedente, qualora entrambe regolino la medesima materia.
Fanno eccezione i casi in cui siano previste specifiche e limitate deroghe, espressamente dichiarate e motivate nella norma successiva, purché:

  • non violino i principi fondamentali dell’ordinamento (Art. 01);
  • non ledano diritti acquisiti in coerenza con il diritto naturale.

Questa formulazione rafforza l’idea di continuità normativa ma anche di tutela dei principi superiori, evitando che nuove norme possano arbitrariamente sovvertire l’ordine fondativo del GVP.

03 – CLASSIFICAZIONE E COMPETENZA DELLE NORME GIURIDICHE

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 03
CLASSIFICAZIONE E COMPETENZA DELLE NORME GIURIDICHE

Le norme giuridiche dell’OGVP sono suddivise in base a due criteri principali: competenza territoriale e competenza integrativa.

1. COMPETENZA TERRITORIALE

In base al livello istituzionale di provenienza, le norme si distinguono in:

  • Norme federali: emanate dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) attraverso il Consiglio Federale Provvisorio, valide su tutto il territorio della Venethia;
  • Norme statali: emanate dai Consigli di Contea per conto del GVP, applicabili a materie di esclusiva competenza degli Stati federati;
  • Norme municipali: emanate dai Consigli Municipali per conto del GVP, applicabili a materie di competenza locale e specificamente attribuite alle Municipalità.

2. COMPETENZA INTEGRATIVA

Le norme si articolano anche per funzione integrativa e regolamentare:

  • Regolamenti: atti normativi emanati da organi dello Stato federato, enti pubblici o privati, destinati a disciplinare specifici ambiti applicativi o il funzionamento interno delle istituzioni;
  • Usi e consuetudini: fonti non scritte, ispirate alle tradizioni storiche e alla tipicità culturale del Popolo Veneto, riconosciute come integrative del sistema normativo.

3. CRITERIO DI COMPETENZA

Tutte le norme devono essere emanate e applicate secondo il criterio di competenza territoriale e funzionale attribuito alla Fonte normativa di riferimento (Federale – Contea – Municipalità).

Il mancato rispetto di tale criterio costituisce vizio di competenza e comporta l’invalidità dell’atto normativo.

 

02 – CRITERI FONDAMENTALI DELLE NORME GIURIDICHE

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 02 – CRITERI FONDAMENTALI DELLE NORME GIURIDICHE


Tutte le norme giuridiche dell’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio devono rispettare i seguenti criteri fondamentali:

  1. Generalità e rilevanza: Devono essere norme di carattere generale e rispondere a esigenze fondamentali per la vita della Nazione Veneta.
  1. Coerenza e armonia sistemica: Devono essere fra loro coerenti, coordinate e armonizzate in un sistema organico e ordinato.
  1. Equilibrio culturale e identitario: Devono rispettare e riflettere la tipicità culturale, la memoria storica e la tradizione dei Popoli della Venethia, promuovendone l’identità e la continuità.
  1. Chiarezza e semplicità: Devono essere comprensibili, sintetiche e redatte in forma semplice, accessibile a tutti i membri della Comunità nazionale veneta.

L’Ordinamento giuridico deve quindi essere espressione della volontà sovrana del Popolo e deve consentirgli di identificarsi nelle leggi che lo regolano, e non di subirle come imposizione estranea alla propria natura.

01 – NATURA DELL’OGVP

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 01 – NATURA DELL’OGVP


L’Ordinamento Giuridico del Governo Veneto Provvisorio (OGVP) è:

  • a carattere generale, in quanto finalizzato al bene comune del Popolo Veneto e alla tutela dell’ordine naturale;
  • originario, in quanto derivante esclusivamente dalla volontà sovrana del Popolo Veneto e dal suo diritto inalienabile all’autodeterminazione.

L’OGVP è costituito dall’insieme delle norme e atti emanati dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) in tutte le sue articolazioni e manifestazioni istituzionali.

Tutte le norme sono subordinate e vincolate al rispetto dei seguenti elementi fondamentali:

  1. Il Creato, ovvero la Natura universale in tutte le sue espressioni viventi e cosmiche;
  2. La Persona umana in vita, sovrana del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria dimensione spirituale;
  3. Il Popolo Veneto, quale soggetto originario e fonte primaria del diritto, nonché destinatario sovrano delle norme;
  4. La Comunità internazionale, intesa come insieme di soggetti riconosciuti o che legittimamente rivendicano il proprio diritto di esistere, nonché delle norme consuetudinarie del diritto internazionale compatibili con i principi qui enunciati.