Autore: sergio

06 – FINALITÀ DELL’ORDINAMENTO

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 06 – RIPRISTINO DELLA SOVRANITÀ E AUTODETERMINAZIONE DEL POPOLO VENETO


È dovere essenziale dell’Ordinamento Giuridico del Governo Veneto Provvisorio (OGVP) disciplinare il ripristino della sovranità originaria del Popolo Veneto sui propri territori storici, mediante la presente piattaforma giuridico-amministrativa provvisoria, funzionale al processo di ricostituzione nazionale.
In conformità al principio universale per cui l’esistenza di ogni persona umana costituisce un diritto naturale imprescindibile, pienamente efficace in ogni tempo e luogo, e che tale esistenza può e deve manifestarsi liberamente, si afferma quanto segue:
Ogni Popolo libero e sovrano ha il diritto e il dovere di determinare autonomamente i propri criteri organizzativi, i propri livelli di autonomia sociale, e di armonizzare, attraverso il mutuo consenso, l’interazione tra i propri membri, nel rispetto dei propri usi, costumi e tradizioni, con l’obiettivo dello sviluppo umano integrale e del progresso comune.
A tale scopo, ogni Popolo ha la legittimità di:

  • legiferare secondo la propria volontà sovrana;
  • stabilire il proprio ordinamento mediante statuti, codici, norme e regolamenti,
  • i quali possiedono valore e forza legale per tutti i membri della società che liberamente vi aderiscono.

05 – APPLICABILITÀ E TIPOLOGIA DELLE NORME GIURIDICHE

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 05 – APPLICABILITÀ E TIPOLOGIA DELLE NORME GIURIDICHE


1. Principio di applicabilità concreta
L’applicabilità di ogni norma prevista dal presente Ordinamento Giuridico del Governo Veneto Provvisorio (OGVP) deve essere ponderata e coerente con il proposito per il quale è stata emanata.
Si realizza equilibrio giuridico tra lo scopo della norma e la sua applicabilità effettiva solo se essa risulta fattibile e concretamente attuabile in relazione alla specifica realtà cui è destinata.

2. Categorie normative in base al criterio di applicazione
Le norme giuridiche si distinguono secondo la loro forma e funzione applicativa, come segue:

DECRETI
Il decreto è un provvedimento provvisorio avente forza di legge.
Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio.

Il Governo Veneto Provvisorio può emettere esclusivamente decreti legge, i quali devono:

  • ispirarsi ai principi generali dell’OGVP;
  • rispettare le norme consuetudinarie universalmente accettate.

TRATTATI INTERNAZIONALI E PROTOCOLLI
Il trattato internazionale è un accordo tra due o più soggetti statuali legittimi, destinato a regolare i rapporti giuridici tra essi.
Il termine protocollo designa:

  • un atto che integra o dettaglia le norme di un trattato;
  • un atto che ne disciplina l’attuazione in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma);
  • o un atto che regola una questione specifica.

I trattati e i protocolli sono fonti secondarie, e sono subordinati alle norme consuetudinarie del diritto dei trattati, che ne regolano la formazione, la ratifica e l’applicazione.

ORDINANZE
Nel presente OGVP, il termine ordinanza indica un atto urgente e motivato, avente forza di legge, adottato in ragione di una prevalente necessità pubblica.
Le ordinanze:

  • impongono doveri positivi (di fare o dare) o doveri negativi (di non fare o non dare);
  • entrano in vigore immediatamente al momento della loro emanazione;
  • sono emanate da Istituzioni preposte, solo in casi straordinari e di particolare gravità;
  • devono essere adeguatamente motivate;
  • possono essere rinnovate per il medesimo motivo, purché senza interruzione temporale tra i periodi di applicazione;
  • non possono derogare alle norme vigenti dell’OGVP;
  • hanno valore temporale limitato e non possono superare i cento (100) giorni.

Il presupposto necessario per l’emanazione di un’ordinanza è l’urgenza determinata da:

  • prevalente necessità;
  • impossibilità di rinviare l’intervento;
  • ragionevole previsione di un danno imminente e rilevante.

SENTENZE
La sentenza è un provvedimento di natura giurisdizionale, con il quale l’organo giudicante definisce, in tutto o in parte, una controversia sottoposta al suo esame.
La sentenza:

  • risolve le questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti;
  • rappresenta l’esercizio della funzione giudiziaria nell’ambito dell’ordinamento giuridico veneto.

04 – CRITERIO TEMPORALE DI PREVALENZA NORMATIVA

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 04 – CRITERIO TEMPORALE DI PREVALENZA NORMATIVA


A tutte le norme giuridiche dell’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio si applica il criterio temporale, secondo il quale:
La norma di emanazione successiva prevale su quella precedente, qualora entrambe regolino la medesima materia.
Fanno eccezione i casi in cui siano previste specifiche e limitate deroghe, espressamente dichiarate e motivate nella norma successiva, purché:

  • non violino i principi fondamentali dell’ordinamento (Art. 01);
  • non ledano diritti acquisiti in coerenza con il diritto naturale.

Questa formulazione rafforza l’idea di continuità normativa ma anche di tutela dei principi superiori, evitando che nuove norme possano arbitrariamente sovvertire l’ordine fondativo del GVP.

03 – CLASSIFICAZIONE E COMPETENZA DELLE NORME GIURIDICHE

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 03
CLASSIFICAZIONE E COMPETENZA DELLE NORME GIURIDICHE

Le norme giuridiche dell’OGVP sono suddivise in base a due criteri principali: competenza territoriale e competenza integrativa.

1. COMPETENZA TERRITORIALE

In base al livello istituzionale di provenienza, le norme si distinguono in:

  • Norme federali: emanate dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) attraverso il Consiglio Federale Provvisorio, valide su tutto il territorio della Venethia;
  • Norme statali: emanate dai Consigli di Contea per conto del GVP, applicabili a materie di esclusiva competenza degli Stati federati;
  • Norme municipali: emanate dai Consigli Municipali per conto del GVP, applicabili a materie di competenza locale e specificamente attribuite alle Municipalità.

2. COMPETENZA INTEGRATIVA

Le norme si articolano anche per funzione integrativa e regolamentare:

  • Regolamenti: atti normativi emanati da organi dello Stato federato, enti pubblici o privati, destinati a disciplinare specifici ambiti applicativi o il funzionamento interno delle istituzioni;
  • Usi e consuetudini: fonti non scritte, ispirate alle tradizioni storiche e alla tipicità culturale del Popolo Veneto, riconosciute come integrative del sistema normativo.

3. CRITERIO DI COMPETENZA

Tutte le norme devono essere emanate e applicate secondo il criterio di competenza territoriale e funzionale attribuito alla Fonte normativa di riferimento (Federale – Contea – Municipalità).

Il mancato rispetto di tale criterio costituisce vizio di competenza e comporta l’invalidità dell’atto normativo.

 

02 – CRITERI FONDAMENTALI DELLE NORME GIURIDICHE

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 02 – CRITERI FONDAMENTALI DELLE NORME GIURIDICHE


Tutte le norme giuridiche dell’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio devono rispettare i seguenti criteri fondamentali:

  1. Generalità e rilevanza: Devono essere norme di carattere generale e rispondere a esigenze fondamentali per la vita della Nazione Veneta.
  1. Coerenza e armonia sistemica: Devono essere fra loro coerenti, coordinate e armonizzate in un sistema organico e ordinato.
  1. Equilibrio culturale e identitario: Devono rispettare e riflettere la tipicità culturale, la memoria storica e la tradizione dei Popoli della Venethia, promuovendone l’identità e la continuità.
  1. Chiarezza e semplicità: Devono essere comprensibili, sintetiche e redatte in forma semplice, accessibile a tutti i membri della Comunità nazionale veneta.

L’Ordinamento giuridico deve quindi essere espressione della volontà sovrana del Popolo e deve consentirgli di identificarsi nelle leggi che lo regolano, e non di subirle come imposizione estranea alla propria natura.

SOMMARIO

 
SEZIONE 01 – REQUISITI FONDAMENTALI DELL’OGVP​​
 
     
 
 
 
SEZIONE 02 – PRINCIPI  ETICI
 
     
 
 
 
SEZIONE 03 – LA PERSONA UMANA
 
     
 
 
 
SEZIONE 04 – POPOLAZIONE, POPOLI E NAZIONI, NAZIONALITA' E STATI
 
     
 
 
 
SEZIONE 05 – POPOLO VENETO E NAZIONE VENETA
 
     
 
 
 
SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
 
     
 
  1. ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
  2. STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
 
  SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA  
     
 
 
 
SEZIONE 08 – LE RELAZIONI GIURIDICHE
 
     
 
 
 
SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
 
     
 
 
 
SEZIONE 10 – INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
 
     
 
  1. RISORSE E SERVIZI NAZIONALI (non privatizzabili)
  2. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA MODERATA
  3. PREVIDENZA SOCIALE
  4. SUSSIDIARIETA' POLITCO/AMMINISTRATIVA – NO AI PARTITI POLITICI
 
 
SEZIONE 11 – LO STATO FEDERALE
 
     
 
  1. GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE
  2. IL GOVERNO FEDERALE
  3. LA PRESIDENZA
  4. LA VICE PRESIDENZA
  5. IL MINOR CONSIGLIO (Governo riuntio in sede congiunta con i Dipartimenti)
  6. IL MAGGIOR CONSIGLIO (o Assemblea Federale)
  7. IL PRESIDENTE DEL MAGGIOR CONSIGLIO
  8. I DIPARTIMENTI (O MINISTERI)
  9. I PROVVEDITORATI GENERALI
  10. LA SEGRETERIA DI STATO
  11. L'AGENZIA SICUREZZA NAZIONALE (ASN)
  12. IL COMANDO OPERATIVO FEDERALE (COF)
 
  SEZIONE 12 – LE CONTEE (o Stati Federati)  
     
 
  1. IL GOVERNO STATALE
  2. IL GOVERNATORE DI CONTEA
  3. L'ASSEMBLEA DEI COMUNI
  4. ELENCO DELLE CONTEE (O STATI FEDERATI)
  5. ISTITUZIONI STATALI – PROVVEDITORATI AMMINISTRATIVI
 
 
SEZIONE 13 – LE MUNICIPALITA'
 
     
 
  1. LE MUNICIPALITA'
  2. IL GOVERNO MUNICIPALE (o Governo Locale)
  3. IL REGGENTE
  4. IL CONSIGLIO MUNICIPALE
  5. ISTITUZIONI MUNICIPALI – DIREZIONI AMMINISTRATIVE
  6. ELENCO DELLE MUNICIPALITA'
 
 
SEZIONE 14 – I DISTRETTI
 
     
 
  1. IL MARIGO
  2. ISTITUZIONI DISTRETTUALI – DISTRETTI AMMINISTRATIVI
 
 
SEZIONE 15 – LE COMUNITA' LOCALI
 
     
 
  1. ISTITUZIONI LOCALI – PRESIDI AMMINISTRATIVI
  2. ELENCO DELLE COMUNITA' LOCALI
 
 
SEZIONE 16 – GIUSTIZIA VENETA E MAGISTRATURA
 
     
 
  1. SISTEMA COMMON LAW
  2. GIURAMENTO DI VERITA'
  3. GIUDICE
  4. GIURATI GIUDICANTI
  5. CARCERI E DIRITTO PENITENSIARIO
  6. PROCEDIMENTO GIUDISIARIO
 
 
SEZIONE 17 – LAVORO E ATTIVITA' D'IMPRESA
 
     
 
  1. ANAGRAFE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA
  2. ATTIVITA' D'IMPRESA VENETE
  3. ATTIVITA' D'IMPRESE STRANIERE OPERANTI NELLA NAZIONE
  4. ATTIVITA' D'IMPRESA IN COOPERAZIONE
  5. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
  6. PRESTATORI D'OPERA (LAVORATORI)
  7. INVESTITORI (DATORI DI LAVORO)
  8. UFFICI DI COLLOCAMENTO
 
 
SEZIONE 18 – DIRITTO SINDACALE
 
     
 
  1. SINDACATO NAZIONALE VENETO
  2. AUTONOMIA SINDACALE
  3. ATTIVITA' SINDACALE
  4. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
  5. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE PER CATEGORIE
  6. DIRITTO DI SCIOPERO
  7. RIVENDICAZIONE DEI DIRITTI E LOTTA SINDACALE
 
 
 
 
 

01 – NATURA DELL’OGVP

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 01 – NATURA DELL’OGVP


L’Ordinamento Giuridico del Governo Veneto Provvisorio (OGVP) è:

  • a carattere generale, in quanto finalizzato al bene comune del Popolo Veneto e alla tutela dell’ordine naturale;
  • originario, in quanto derivante esclusivamente dalla volontà sovrana del Popolo Veneto e dal suo diritto inalienabile all’autodeterminazione.

L’OGVP è costituito dall’insieme delle norme e atti emanati dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) in tutte le sue articolazioni e manifestazioni istituzionali.

Tutte le norme sono subordinate e vincolate al rispetto dei seguenti elementi fondamentali:

  1. Il Creato, ovvero la Natura universale in tutte le sue espressioni viventi e cosmiche;
  2. La Persona umana in vita, sovrana del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria dimensione spirituale;
  3. Il Popolo Veneto, quale soggetto originario e fonte primaria del diritto, nonché destinatario sovrano delle norme;
  4. La Comunità internazionale, intesa come insieme di soggetti riconosciuti o che legittimamente rivendicano il proprio diritto di esistere, nonché delle norme consuetudinarie del diritto internazionale compatibili con i principi qui enunciati.

PERCHE’ UN ORDINAMENTO GIURIDICO

L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) rappresenta lo strumento legale fondamentale adottato dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) per gestire e regolamentare la delicata fase di transizione verso il pieno ripristino della sovranità dello Stato Veneto.

L’OGVP non è solo un insieme di norme giuridiche provvisorie, ma un pilastro che garantisce stabilità e legittimità al processo di transizione, assicurando la protezione dei diritti dei Cittadini e la continuità istituzionale.

Esso si basa su principi di legalità internazionale e autodeterminazione dei Popoli, sanciti dall’art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, che riconosce il diritto dei popoli sotto occupazione di costituire organi di governo legittimi per preservare e riaffermare la loro sovranità.

Ogni Cittadino del Popolo Veneto ha il diritto e il dovere di riconoscere e delegare l’amministrazione provvisoria dello Stato Veneto al Governo Veneto Provvisorio, istituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV).

Questo riconoscimento identifica il GVP come l’unica autorità legalmente costituita sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta.

L’OGVP è dunque il simbolo della volontà del Popolo Veneto di recuperare pienamente la propria libertà, dignità e autodeterminazione, riaffermando i valori che da secoli contraddistinguono la Serenissima Repubblica Veneta.

 

Noi siamo ciò che abbiamo deciso di essere
e liberamente abbiamo deciso di essere ciò che siamo
da sempre un Popolo e una Nazione

Il MLNV ritiene che l’esercizio di sovranità dello Stato, espressione delle tre funzioni cardine, (esecutiva, legislativa e giudiziaria) debba essere subordinata al Popolo ed esercitata con competenze attribuite a livello federale, contea e municipale, non in maniera subordinata l’una all’altra ma a reciproca integrazione.
La sovranità popolare è garantita dalla diretta partecipazione dei cittadini che nelle forme e termini che si andranno a stabilire avranno competenza sulle attività delegate ai vari organi e a tutti i livelli, sia con facoltà ispettive e di controllo, abrogative e di revoca di mandati conferenti autorità e funzioni rappresentative.
Tale facoltà esercitata dai cittadini non può essere soggetta al controllo e al vincolo del potere esecutivo, legislativo e giudiziario dello Stato se non nei limiti e nei termini che si andranno a stabilire.
In tal modo non possono esistere organismi di Stato, a qualsiasi livello e funzione, svincolati o non soggetti al controllo e alla volontà popolare.

PREMESSA

« Jus naturale est libertas, quam habet unusquisque potentia sua ad naturae suae conservationem suo arbitrio utendi, et per consequens illa omnia, quae eo videbuntur tender, faciendi »
COMMENTO
«Il diritto di natura, che gli autori chiamano comunemente jus naturale, è la libertà che ciascuno ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine. »
Gli argomenti affrontati nell’ambito della dottrina del diritto naturale concernono al diritto, perché pongono in discussione la legittimità delle leggi, alla morale, ossia l’intima coscienza dell’uomo, presumendo limiti al potere dello Stato e alla politica.
GENESI DEL DIRITTO VENETO (radici autoctone)
Un forte condizionamento ideologico grava sull’analisi storica: l’unitarismo italico ha teso a proiettare su Roma la paternità di qualsivoglia espressione culturale degna di essere studiata.
Un poco d’umiltà, invece, insegnerebbe ad apprezzare la grandezza di altri Popoli europei.
[…] Attratto nell’orbita della romanità, il Popolo Veneto, è stato solo in parte influenzato dai modelli culturali tipici dell’urbs.
[…] restò marginale l’impronta romana nell’assetto politico e giuridico.
Si è ben lontani dal dimostrare che il nostro Popolo abbia fatto propri tutti gli istituti giuridici e tutti i modelli culturali dei Romani e le fonti a disposizione sono comunque sufficienti a dimostrare il contrario.
(vedi “Giustizia Veneta” di Edoardo Rubini – Filippi Editore Venezia)
——

Prendiamo in considerazione il diritto naturale come strettamente legato alla libertà individuale.
L’idea che ogni individuo abbia il diritto di utilizzare il proprio potere per preservare la propria esistenza rappresenta una base per le moderne teorie sui diritti umani.
Questo jus naturale è innato, preesistente a qualsiasi istituzione sociale o politica, e fonda la legittimità delle azioni umane sulla ragione e sulla necessità di sopravvivenza.
L’affermazione sottolinea un punto cardine della dottrina del diritto naturale: l’intima relazione con la morale.
La “coscienza intima dell’uomo” introduce un limite implicito: ciò che è giusto non dipende soltanto dal potere o dalla forza, ma anche da una valutazione razionale e morale delle azioni e dei loro fini.
Questa visione implica che le leggi positive, emanate dagli Stati, devono rispettare i principi morali per essere considerate legittime.
La dottrina del diritto naturale presume che lo Stato, essendo una costruzione artificiale, non abbia autorità assoluta.
Le leggi che violano i principi naturali di libertà, dignità e giustizia non possono essere considerate legittime.
Questo concetto pone le basi per la disobbedienza civile e la resistenza contro i regimi tirannici, richiamandosi ai diritti naturali come superiori alle leggi umane.
Sul piano politico, la teoria del diritto naturale ha storicamente fornito una giustificazione per opporsi a governi autoritari, per esempio durante la Rivoluzione Francese o Americana.
Sul piano giuridico, è alla base dello sviluppo di principi come l’uguaglianza davanti alla legge e il diritto alla vita.
Il jus naturale è stato oggetto di critiche nella filosofia moderna e contemporanea.
Autori come Hobbes lo hanno reinterpretato in chiave più pessimistica, sostenendo che senza uno Stato forte il diritto naturale porterebbe al “bellum omnium contra omnes”.
Al contrario, pensatori come Locke hanno sottolineato il ruolo dello jus naturale come fondamento per limitare il potere statale e garantire i diritti individuali.
Questo concetto si lega profondamente ai valori più volte espressi, come la libertà, la dignità e la resistenza contro l’ingiustizia.
L’esperienza personale di ciascuno e la nostra visione del mondo potrebbero integrare questa riflessione, sottolineando come i principi del diritto naturale siano stati, e siano ancora oggi, uno strumento per difendere la verità e l’integrità contro soprusi e abusi di potere.

La riflessione proposta rappresenta un’interessante analisi della genesi del diritto veneto, mettendo in discussione la visione unitaria e romanocentrica spesso adottata nella storiografia italiana.
Il passaggio sottolinea il peso ideologico che grava sulla narrazione storica italiana, spesso orientata a enfatizzare il contributo di Roma come matrice comune di ogni sviluppo culturale, politico e giuridico nella penisola.
Questa prospettiva, tipica dell’unitarismo ottocentesco, tende a ignorare o minimizzare le peculiarità locali e le influenze di altri Popoli europei.
L’autonomia culturale e giuridica del Popolo Veneto emerge chiaramente, suggerendo che il rapporto con Roma fu più di convivenza che di assimilazione.
Pur attratto dall’orbita della romanità, il Popolo Veneto avrebbe mantenuto un’identità propria, preservando e sviluppando istituti giuridici autoctoni.
Questo porta a una visione del diritto veneto come espressione di radici locali e influenze esterne diverse da quelle romane.
L’affermazione secondo cui l’impronta romana rimase marginale nell’assetto politico e giuridico veneto rappresenta una rottura rispetto alla narrazione dominante.
Le fonti che confermano l’esistenza di modelli giuridici autoctoni indicano che il Popolo Veneto non adottò acriticamente le istituzioni romane, ma le integrò in un sistema giuridico più ampio e complesso, con caratteristiche proprie.
Il passaggio invita a una rivalutazione critica delle radici giuridiche venete, apprezzando il contributo culturale specifico del Popolo Veneto nel contesto europeo.
Si pone quindi l’accento su una “polifonia giuridica”, dove le influenze locali e quelle esterne si intrecciano senza subordinazione.
La critica all’unitarismo italico e al romanocentrismo trova un’eco nei movimenti culturali e politici che rivendicano le “autonomie locali” e la valorizzazione delle identità “regionali”.
In questo contesto, il diritto veneto rappresenta un esempio significativo di come una comunità possa sviluppare modelli propri, in dialogo ma non subordinati a quelli esterni.
Volendo esplorare il concetto di libertà e di resistenza, questa riflessione sul diritto veneto potrebbe arricchire la narrazione, dimostrando come il Popolo Veneto abbia difeso la propria identità e libertà giuridica anche nei secoli in cui l’influenza romana era predominante.
Una tale analisi potrebbe inoltre inserirsi in un discorso sui limiti del potere centralizzato e sull’importanza delle tradizioni locali.