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SEZIONE 01 – REQUISITI FONDAMENTALI DELL’OGVP
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SEZIONE 02 – PRINCIPI ETICI
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SEZIONE 03 – LA PERSONA UMANA
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SEZIONE 04 – POPOLAZIONE, POPOLI E NAZIONI, NAZIONALITA' E STATI
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SEZIONE 05 – POPOLO VENETO E NAZIONE VENETA
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SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
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SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA | ||
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SEZIONE 08 – LE RELAZIONI GIURIDICHE
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SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
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SEZIONE 10 – INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
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SEZIONE 11 – LO STATO FEDERALE
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SEZIONE 12 – LE CONTEE (o Stati Federati) | ||
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SEZIONE 13 – LE MUNICIPALITA'
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SEZIONE 14 – I DISTRETTI
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SEZIONE 15 – LE COMUNITA' LOCALI
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SEZIONE 16 – GIUSTIZIA VENETA E MAGISTRATURA
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SEZIONE 17 – LAVORO E ATTIVITA' D'IMPRESA
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SEZIONE 18 – DIRITTO SINDACALE
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PREMESSA
PERCHE’ UN ORDINAMENTO GIURIDICO
L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) rappresenta lo strumento legale fondamentale adottato dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) per gestire e regolamentare la delicata fase di transizione verso il pieno ripristino della sovranità dello Stato Veneto.
L’OGVP non è solo un insieme di norme giuridiche provvisorie, ma un pilastro che garantisce stabilità e legittimità al processo di transizione, assicurando la protezione dei diritti dei Cittadini e la continuità istituzionale.
Esso si basa su principi di legalità internazionale e autodeterminazione dei Popoli, sanciti dall’art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, che riconosce il diritto dei popoli sotto occupazione di costituire organi di governo legittimi per preservare e riaffermare la loro sovranità.
Ogni Cittadino del Popolo Veneto ha il diritto e il dovere di riconoscere e delegare l’amministrazione provvisoria dello Stato Veneto al Governo Veneto Provvisorio, istituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV).
Questo riconoscimento identifica il GVP come l’unica autorità legalmente costituita sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta.
L’OGVP è dunque il simbolo della volontà del Popolo Veneto di recuperare pienamente la propria libertà, dignità e autodeterminazione, riaffermando i valori che da secoli contraddistinguono la Serenissima Repubblica Veneta.
Noi siamo ciò che abbiamo deciso di essere
e liberamente abbiamo deciso di essere ciò che siamo
da sempre un Popolo e una Nazione
PREMESSA
Prendiamo in considerazione il diritto naturale come strettamente legato alla libertà individuale.
L’idea che ogni individuo abbia il diritto di utilizzare il proprio potere per preservare la propria esistenza rappresenta una base per le moderne teorie sui diritti umani.
Questo jus naturale è innato, preesistente a qualsiasi istituzione sociale o politica, e fonda la legittimità delle azioni umane sulla ragione e sulla necessità di sopravvivenza.
L’affermazione sottolinea un punto cardine della dottrina del diritto naturale: l’intima relazione con la morale.
La “coscienza intima dell’uomo” introduce un limite implicito: ciò che è giusto non dipende soltanto dal potere o dalla forza, ma anche da una valutazione razionale e morale delle azioni e dei loro fini.
Questa visione implica che le leggi positive, emanate dagli Stati, devono rispettare i principi morali per essere considerate legittime.
La dottrina del diritto naturale presume che lo Stato, essendo una costruzione artificiale, non abbia autorità assoluta.
Le leggi che violano i principi naturali di libertà, dignità e giustizia non possono essere considerate legittime.
Questo concetto pone le basi per la disobbedienza civile e la resistenza contro i regimi tirannici, richiamandosi ai diritti naturali come superiori alle leggi umane.
Sul piano politico, la teoria del diritto naturale ha storicamente fornito una giustificazione per opporsi a governi autoritari, per esempio durante la Rivoluzione Francese o Americana.
Sul piano giuridico, è alla base dello sviluppo di principi come l’uguaglianza davanti alla legge e il diritto alla vita.
Il jus naturale è stato oggetto di critiche nella filosofia moderna e contemporanea.
Autori come Hobbes lo hanno reinterpretato in chiave più pessimistica, sostenendo che senza uno Stato forte il diritto naturale porterebbe al “bellum omnium contra omnes”.
Al contrario, pensatori come Locke hanno sottolineato il ruolo dello jus naturale come fondamento per limitare il potere statale e garantire i diritti individuali.
Questo concetto si lega profondamente ai valori più volte espressi, come la libertà, la dignità e la resistenza contro l’ingiustizia.
L’esperienza personale di ciascuno e la nostra visione del mondo potrebbero integrare questa riflessione, sottolineando come i principi del diritto naturale siano stati, e siano ancora oggi, uno strumento per difendere la verità e l’integrità contro soprusi e abusi di potere.
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La riflessione proposta rappresenta un’interessante analisi della genesi del diritto veneto, mettendo in discussione la visione unitaria e romanocentrica spesso adottata nella storiografia italiana.
Il passaggio sottolinea il peso ideologico che grava sulla narrazione storica italiana, spesso orientata a enfatizzare il contributo di Roma come matrice comune di ogni sviluppo culturale, politico e giuridico nella penisola.
Questa prospettiva, tipica dell’unitarismo ottocentesco, tende a ignorare o minimizzare le peculiarità locali e le influenze di altri Popoli europei.
L’autonomia culturale e giuridica del Popolo Veneto emerge chiaramente, suggerendo che il rapporto con Roma fu più di convivenza che di assimilazione.
Pur attratto dall’orbita della romanità, il Popolo Veneto avrebbe mantenuto un’identità propria, preservando e sviluppando istituti giuridici autoctoni.
Questo porta a una visione del diritto veneto come espressione di radici locali e influenze esterne diverse da quelle romane.
L’affermazione secondo cui l’impronta romana rimase marginale nell’assetto politico e giuridico veneto rappresenta una rottura rispetto alla narrazione dominante.
Le fonti che confermano l’esistenza di modelli giuridici autoctoni indicano che il Popolo Veneto non adottò acriticamente le istituzioni romane, ma le integrò in un sistema giuridico più ampio e complesso, con caratteristiche proprie.
Il passaggio invita a una rivalutazione critica delle radici giuridiche venete, apprezzando il contributo culturale specifico del Popolo Veneto nel contesto europeo.
Si pone quindi l’accento su una “polifonia giuridica”, dove le influenze locali e quelle esterne si intrecciano senza subordinazione.
La critica all’unitarismo italico e al romanocentrismo trova un’eco nei movimenti culturali e politici che rivendicano le “autonomie locali” e la valorizzazione delle identità “regionali”.
In questo contesto, il diritto veneto rappresenta un esempio significativo di come una comunità possa sviluppare modelli propri, in dialogo ma non subordinati a quelli esterni.
Volendo esplorare il concetto di libertà e di resistenza, questa riflessione sul diritto veneto potrebbe arricchire la narrazione, dimostrando come il Popolo Veneto abbia difeso la propria identità e libertà giuridica anche nei secoli in cui l’influenza romana era predominante.
Una tale analisi potrebbe inoltre inserirsi in un discorso sui limiti del potere centralizzato e sull’importanza delle tradizioni locali.