PREMESSA

SOMMARIO

 
SEZIONE 01 – REQUISITI FONDAMENTALI DELL’OGVP​​
 
     
 
 
 
SEZIONE 02 – PRINCIPI  ETICI
 
     
 
 
 
SEZIONE 03 – LA PERSONA UMANA
 
     
 
 
 
SEZIONE 04 – POPOLAZIONE, POPOLI E NAZIONI, NAZIONALITA' E STATI
 
     
 
 
 
SEZIONE 05 – POPOLO VENETO E NAZIONE VENETA
 
     
 
 
 
SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
 
     
 
  1. ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
  2. STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
 
  SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA  
     
 
 
 
SEZIONE 08 – LE RELAZIONI GIURIDICHE
 
     
 
 
 
SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
 
     
 
 
 
SEZIONE 10 – INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
 
     
 
  1. RISORSE E SERVIZI NAZIONALI (non privatizzabili)
  2. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA MODERATA
  3. PREVIDENZA SOCIALE
  4. SUSSIDIARIETA' POLITCO/AMMINISTRATIVA – NO AI PARTITI POLITICI
 
 
SEZIONE 11 – LO STATO FEDERALE
 
     
 
  1. GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE
  2. IL GOVERNO FEDERALE
  3. LA PRESIDENZA
  4. LA VICE PRESIDENZA
  5. IL MINOR CONSIGLIO (Governo riuntio in sede congiunta con i Dipartimenti)
  6. IL MAGGIOR CONSIGLIO (o Assemblea Federale)
  7. IL PRESIDENTE DEL MAGGIOR CONSIGLIO
  8. I DIPARTIMENTI (O MINISTERI)
  9. I PROVVEDITORATI GENERALI
  10. LA SEGRETERIA DI STATO
  11. L'AGENZIA SICUREZZA NAZIONALE (ASN)
  12. IL COMANDO OPERATIVO FEDERALE (COF)
 
  SEZIONE 12 – LE CONTEE (o Stati Federati)  
     
 
  1. IL GOVERNO STATALE
  2. IL GOVERNATORE DI CONTEA
  3. L'ASSEMBLEA DEI COMUNI
  4. ELENCO DELLE CONTEE (O STATI FEDERATI)
  5. ISTITUZIONI STATALI – PROVVEDITORATI AMMINISTRATIVI
 
 
SEZIONE 13 – LE MUNICIPALITA'
 
     
 
  1. LE MUNICIPALITA'
  2. IL GOVERNO MUNICIPALE (o Governo Locale)
  3. IL REGGENTE
  4. IL CONSIGLIO MUNICIPALE
  5. ISTITUZIONI MUNICIPALI – DIREZIONI AMMINISTRATIVE
  6. ELENCO DELLE MUNICIPALITA'
 
 
SEZIONE 14 – I DISTRETTI
 
     
 
  1. IL MARIGO
  2. ISTITUZIONI DISTRETTUALI – DISTRETTI AMMINISTRATIVI
 
 
SEZIONE 15 – LE COMUNITA' LOCALI
 
     
 
  1. ISTITUZIONI LOCALI – PRESIDI AMMINISTRATIVI
  2. ELENCO DELLE COMUNITA' LOCALI
 
 
SEZIONE 16 – GIUSTIZIA VENETA E MAGISTRATURA
 
     
 
  1. SISTEMA COMMON LAW
  2. GIURAMENTO DI VERITA'
  3. GIUDICE
  4. GIURATI GIUDICANTI
  5. CARCERI E DIRITTO PENITENSIARIO
  6. PROCEDIMENTO GIUDISIARIO
 
 
SEZIONE 17 – LAVORO E ATTIVITA' D'IMPRESA
 
     
 
  1. ANAGRAFE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA
  2. ATTIVITA' D'IMPRESA VENETE
  3. ATTIVITA' D'IMPRESE STRANIERE OPERANTI NELLA NAZIONE
  4. ATTIVITA' D'IMPRESA IN COOPERAZIONE
  5. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
  6. PRESTATORI D'OPERA (LAVORATORI)
  7. INVESTITORI (DATORI DI LAVORO)
  8. UFFICI DI COLLOCAMENTO
 
 
SEZIONE 18 – DIRITTO SINDACALE
 
     
 
  1. SINDACATO NAZIONALE VENETO
  2. AUTONOMIA SINDACALE
  3. ATTIVITA' SINDACALE
  4. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
  5. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE PER CATEGORIE
  6. DIRITTO DI SCIOPERO
  7. RIVENDICAZIONE DEI DIRITTI E LOTTA SINDACALE
 
 
 
 
 

PERCHE’ UN ORDINAMENTO GIURIDICO

L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) rappresenta lo strumento legale fondamentale adottato dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) per gestire e regolamentare la delicata fase di transizione verso il pieno ripristino della sovranità dello Stato Veneto.

L’OGVP non è solo un insieme di norme giuridiche provvisorie, ma un pilastro che garantisce stabilità e legittimità al processo di transizione, assicurando la protezione dei diritti dei Cittadini e la continuità istituzionale.

Esso si basa su principi di legalità internazionale e autodeterminazione dei Popoli, sanciti dall’art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, che riconosce il diritto dei popoli sotto occupazione di costituire organi di governo legittimi per preservare e riaffermare la loro sovranità.

Ogni Cittadino del Popolo Veneto ha il diritto e il dovere di riconoscere e delegare l’amministrazione provvisoria dello Stato Veneto al Governo Veneto Provvisorio, istituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV).

Questo riconoscimento identifica il GVP come l’unica autorità legalmente costituita sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta.

L’OGVP è dunque il simbolo della volontà del Popolo Veneto di recuperare pienamente la propria libertà, dignità e autodeterminazione, riaffermando i valori che da secoli contraddistinguono la Serenissima Repubblica Veneta.

 

Noi siamo ciò che abbiamo deciso di essere
e liberamente abbiamo deciso di essere ciò che siamo
da sempre un Popolo e una Nazione

Il MLNV ritiene che l’esercizio di sovranità dello Stato, espressione delle tre funzioni cardine, (esecutiva, legislativa e giudiziaria) debba essere subordinata al Popolo ed esercitata con competenze attribuite a livello federale, contea e municipale, non in maniera subordinata l’una all’altra ma a reciproca integrazione.
La sovranità popolare è garantita dalla diretta partecipazione dei cittadini che nelle forme e termini che si andranno a stabilire avranno competenza sulle attività delegate ai vari organi e a tutti i livelli, sia con facoltà ispettive e di controllo, abrogative e di revoca di mandati conferenti autorità e funzioni rappresentative.
Tale facoltà esercitata dai cittadini non può essere soggetta al controllo e al vincolo del potere esecutivo, legislativo e giudiziario dello Stato se non nei limiti e nei termini che si andranno a stabilire.
In tal modo non possono esistere organismi di Stato, a qualsiasi livello e funzione, svincolati o non soggetti al controllo e alla volontà popolare.

PREMESSA

« Jus naturale est libertas, quam habet unusquisque potentia sua ad naturae suae conservationem suo arbitrio utendi, et per consequens illa omnia, quae eo videbuntur tender, faciendi »
COMMENTO
«Il diritto di natura, che gli autori chiamano comunemente jus naturale, è la libertà che ciascuno ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine. »
Gli argomenti affrontati nell’ambito della dottrina del diritto naturale concernono al diritto, perché pongono in discussione la legittimità delle leggi, alla morale, ossia l’intima coscienza dell’uomo, presumendo limiti al potere dello Stato e alla politica.
GENESI DEL DIRITTO VENETO (radici autoctone)
Un forte condizionamento ideologico grava sull’analisi storica: l’unitarismo italico ha teso a proiettare su Roma la paternità di qualsivoglia espressione culturale degna di essere studiata.
Un poco d’umiltà, invece, insegnerebbe ad apprezzare la grandezza di altri Popoli europei.
[…] Attratto nell’orbita della romanità, il Popolo Veneto, è stato solo in parte influenzato dai modelli culturali tipici dell’urbs.
[…] restò marginale l’impronta romana nell’assetto politico e giuridico.
Si è ben lontani dal dimostrare che il nostro Popolo abbia fatto propri tutti gli istituti giuridici e tutti i modelli culturali dei Romani e le fonti a disposizione sono comunque sufficienti a dimostrare il contrario.
(vedi “Giustizia Veneta” di Edoardo Rubini – Filippi Editore Venezia)
——

Prendiamo in considerazione il diritto naturale come strettamente legato alla libertà individuale.
L’idea che ogni individuo abbia il diritto di utilizzare il proprio potere per preservare la propria esistenza rappresenta una base per le moderne teorie sui diritti umani.
Questo jus naturale è innato, preesistente a qualsiasi istituzione sociale o politica, e fonda la legittimità delle azioni umane sulla ragione e sulla necessità di sopravvivenza.
L’affermazione sottolinea un punto cardine della dottrina del diritto naturale: l’intima relazione con la morale.
La “coscienza intima dell’uomo” introduce un limite implicito: ciò che è giusto non dipende soltanto dal potere o dalla forza, ma anche da una valutazione razionale e morale delle azioni e dei loro fini.
Questa visione implica che le leggi positive, emanate dagli Stati, devono rispettare i principi morali per essere considerate legittime.
La dottrina del diritto naturale presume che lo Stato, essendo una costruzione artificiale, non abbia autorità assoluta.
Le leggi che violano i principi naturali di libertà, dignità e giustizia non possono essere considerate legittime.
Questo concetto pone le basi per la disobbedienza civile e la resistenza contro i regimi tirannici, richiamandosi ai diritti naturali come superiori alle leggi umane.
Sul piano politico, la teoria del diritto naturale ha storicamente fornito una giustificazione per opporsi a governi autoritari, per esempio durante la Rivoluzione Francese o Americana.
Sul piano giuridico, è alla base dello sviluppo di principi come l’uguaglianza davanti alla legge e il diritto alla vita.
Il jus naturale è stato oggetto di critiche nella filosofia moderna e contemporanea.
Autori come Hobbes lo hanno reinterpretato in chiave più pessimistica, sostenendo che senza uno Stato forte il diritto naturale porterebbe al “bellum omnium contra omnes”.
Al contrario, pensatori come Locke hanno sottolineato il ruolo dello jus naturale come fondamento per limitare il potere statale e garantire i diritti individuali.
Questo concetto si lega profondamente ai valori più volte espressi, come la libertà, la dignità e la resistenza contro l’ingiustizia.
L’esperienza personale di ciascuno e la nostra visione del mondo potrebbero integrare questa riflessione, sottolineando come i principi del diritto naturale siano stati, e siano ancora oggi, uno strumento per difendere la verità e l’integrità contro soprusi e abusi di potere.

La riflessione proposta rappresenta un’interessante analisi della genesi del diritto veneto, mettendo in discussione la visione unitaria e romanocentrica spesso adottata nella storiografia italiana.
Il passaggio sottolinea il peso ideologico che grava sulla narrazione storica italiana, spesso orientata a enfatizzare il contributo di Roma come matrice comune di ogni sviluppo culturale, politico e giuridico nella penisola.
Questa prospettiva, tipica dell’unitarismo ottocentesco, tende a ignorare o minimizzare le peculiarità locali e le influenze di altri Popoli europei.
L’autonomia culturale e giuridica del Popolo Veneto emerge chiaramente, suggerendo che il rapporto con Roma fu più di convivenza che di assimilazione.
Pur attratto dall’orbita della romanità, il Popolo Veneto avrebbe mantenuto un’identità propria, preservando e sviluppando istituti giuridici autoctoni.
Questo porta a una visione del diritto veneto come espressione di radici locali e influenze esterne diverse da quelle romane.
L’affermazione secondo cui l’impronta romana rimase marginale nell’assetto politico e giuridico veneto rappresenta una rottura rispetto alla narrazione dominante.
Le fonti che confermano l’esistenza di modelli giuridici autoctoni indicano che il Popolo Veneto non adottò acriticamente le istituzioni romane, ma le integrò in un sistema giuridico più ampio e complesso, con caratteristiche proprie.
Il passaggio invita a una rivalutazione critica delle radici giuridiche venete, apprezzando il contributo culturale specifico del Popolo Veneto nel contesto europeo.
Si pone quindi l’accento su una “polifonia giuridica”, dove le influenze locali e quelle esterne si intrecciano senza subordinazione.
La critica all’unitarismo italico e al romanocentrismo trova un’eco nei movimenti culturali e politici che rivendicano le “autonomie locali” e la valorizzazione delle identità “regionali”.
In questo contesto, il diritto veneto rappresenta un esempio significativo di come una comunità possa sviluppare modelli propri, in dialogo ma non subordinati a quelli esterni.
Volendo esplorare il concetto di libertà e di resistenza, questa riflessione sul diritto veneto potrebbe arricchire la narrazione, dimostrando come il Popolo Veneto abbia difeso la propria identità e libertà giuridica anche nei secoli in cui l’influenza romana era predominante.
Una tale analisi potrebbe inoltre inserirsi in un discorso sui limiti del potere centralizzato e sull’importanza delle tradizioni locali.